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Intervista all' Avv. Andrea Galmacci (Avvocato presso il
Foro di Perugia)
in tema di stalking con particolare riguardo al cd "stalking condominiale"
introduzione
Grazie alla
novella del 2009 (cfr. art.
7 del d.l. 23 febbraio 2009 n. 11 convertito con modifiche dalla l.
23 aprile 2009, n. 38), ha trovato ospitalità all'interno del nostro ordinamento
giuridico la nuova fattispecie incriminatrice dello “stalking”, rubricata
all'art. 612 bis del codice penale sotto il nomen juris di “atti
persecutori”.
Andremo a
verificare quali sono, ad oggi, le applicazioni pratiche dello “stalking” ed in
quali condotte tipizzate dal legislatore può ritenersi configurato tale reato,
con speciale attenzione ad una recente pronuncia della Suprema Corte in tema di
“stalking condominiale”.
CHI E', AD OGGI,
LO “STALKER”, COLUI CHE PUO' ESSERE SOTTOPOSTO A PROCEDIMENTO PENALE PER IL
REATO DI ATTI PERSECUTORI?
L'art. 612 bis
del codice penale punisce a titolo di atti persecutori chiunque, con condotte
reiterate, minaccia o molesta taluno in modo da:
1.
Cagionare un perdurante e grave stato di ansia o
di paura;
2.
Ingenerare un fondato timore per l'incolumità
propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione
affettiva;
3.
Costringere taluno ad alterare le proprie
abitudini di vita.
Questa
nuova fattispecie di reato va a punire quelle condotte che, prima della novella
del 2009, potevano essere perseguite esclusivamente a titolo di minaccia ovvero
di molestia, con conseguenze dal punto di vista del trattamento sanzionatorio
ben più lievi rispetto a quelle cui va incontro chi, ad oggi, viene
riconosciuto colpevole del reato di stalking.
V'è
subito da considerare che, atteso il dettato normativo e la natura del reato in
esame (cfr. reato abituale), la condotta del soggetto attivo del reato (lo stalker)
deve configurarsi non in un singolo episodio, bensì in condotte reiterate,
ovverosia in plurime azioni che determinano nella vittima, quello stato di
ansia, di paura, di timore, di alterazione delle proprie abitudini di vita che
contraddistingue l'elemento oggettivo del reato.
Alla
domanda “cosa debba intendersi per plurime azioni” è stata data un'esauriente
risposta dalla giurisprudenza di legittimità (permultis: Cass. Pen. Sez.
V, sent n. 7601 del 11/01/2011) laddove si è sancito che “anche due soli
episodi di minaccia o molestia possono valere ad integrare il reato di atti
persecutori previsto dall'art. 612 bis c.p., se abbiano indotto un perdurante
stato di ansia o di paura nella vittima, che si sia vista costretta a
modificare le proprie abitudini di vita.”
Una
sola condotta, quindi, non basta per integrare la fattispecie di atti
persecutori; due, possono essere più che sufficienti.
CHE
RAPPORTO INTERCORRE TRA IL REATO DI STALKING E QUELLO DI VIOLENZA PRIVATA?
L'errore
in cui non si deve incorrere è quello di considerare il reato di violenza
privata (art. 610 c.p.) legato ad un rapporto di genus ad speciem con
quello di atti persecutori, considerando ricompresa all'interno degli atti
persecutori la condotta propria della violenza privata; infatti, se così fosse,
da un punto di vista squisitamente giuridico e di applicazione pratica, ciò
equivarrebbe a ritenere che il reato di violenza privata non potrebbe essere
contestato in concorso con quello di atti persecutori, proprio perchè
ricompreso nella condotta tipica di questi ultimi.
Ebbene,
la giurisprudenza, sul punto, ha di recente statuito (Cass. Pen. Sez. V,
sentenza n. 20895 del 07/04/2011) che la disciplina dettata dall'art. 612 bis
c.p. non è speciale rispetto a quella dell'art. 610 c.p. e può, quindi,
concorrere con la medesima.
La
violenza privata, infatti, “non genera solo il turbamento emotivo
occasionale dell'offeso per il riferimento ad un male futuro (cfr. “atti
persecutori”), ma esclude la sua stessa volontà in atto di determinarsi nella
propria attività, d'onde il "quid pluris" di cui all'art. 610 c.p;
mentre lo stalking influisce sull'emotività della vittima.”
E'
quindi possibile che un soggetto si veda contestare la fattispecie di atti
persecutori in concorso con quella di violenza privata.
IN
TEMA DI MISURE CAUTELARI, COLUI AL QUALE VIENE CONTESTATO IL REATO DI ATTI
PERSECUTORI A QUALI PROVVEDIMENTI PUO' ESSERE SOTTOPOSTO?
E'
subito interessante sottolineare che il D.L. 11/09, oltre ad introdurre
all'interno del codice penale il reato di atti persecutori, ha altresì ampliato
il panorama delle misure cautelari coercitive, inserendo nel codice di rito gli
articoli 282 ter e quater nei quali viene disciplinata, rispettivamente, la
misura del “divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona
offesa” e dell' “obbligo di comunicazione del relativo provvedimento alla
persona offesa dal reato, all'autorità di pubblica sicurezza ed ai servizi
sociali”.
I
provvedimenti di cui sopra rispondono lapalissianamente all'esigenza cautelare
di evitare la reiterazione del reato da parte dell'indagato al quale, con
l'applicazione delle misure in esame, viene inibito di avvicinarsi ai luoghi
frequentati dalla “vittima” e, talvolta, di
comunicare con la stessa attraverso qualsiasi mezzo.
Ma v'è
di più.
Il
delitto di atti persecutori prevede una pena edittale compresa tra un minimo di
6 mesi ed un massimo di 4 anni di reclusione.
La
previsione di una pena edittale massima, nella misura sopra riportata, non è
stata certo casuale da parte del Legislatore.
Questa
specifica previsione (quattro anni di reclusione nel massimo edittale)
consente, infatti, previa la necessaria sussistenza dei gravi indizi di
colpevolezza e delle esigenze cautelari di cui agli artt. 273 e 274 c.p.p., di
applicare all'indagato per il reato di atti persecutori tutte le misure
coercitive, compresa la più afflittiva e limitativa della liberà personale,
ovverosia la custodia cautelare in carcere.
QUALI
POSSONO ESSERE ESEMPI CONCRETI DI “ATTI PERSECUTORI” E, QUINDI, DI “STALKING”?
Innanzitutto,
va specificato che il reato di atti persecutori è un reato “a forma libera”
ovverosia che non necessita di una specifica condotta per poter essere
configurato, differentemente dai reati c.d. “a forma vincolata” ove la
fattispecie incriminatrice descrive analiticamente la condotta punita.
Per
chiarire il concetto si pensi alla truffa (art. 640 c.p.), tipico esempio di
reato a forma vincolata: la condotta del truffatore è (solo, n.d.a.) quella di
colui che “con artifizi o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé
o ad ad altri un ingiusto profitto con altrui danno”; l'omicidio, invece,
reato a forma libera per eccellenza, punisce “chiunque cagiona la morte di
un uomo” indipendentemente dal tipo di condotta che abbia cagionato l'evento.
Per
citare alcuni degli esempi in cui la giurisprudenza di merito ha ritenuto
sussistente la fattispecie di atti persecutori possiamo riferirci al c.d.
stalking vigilante (controllo sulla vita quotidiana della vittima), al c.d.
stalking comunicativo (consistente in contatti per via epistolare o telefonica,
sms, scritte sui muri, ed altri messaggi in luoghi frequentati dalla persona
offesa) ed al ben noto cyber-stalking, costituito dall'uso di tutte quelle
tecniche di intrusione molesta nella vita della vittima rese possibili dalle
moderne tecnologie informatiche quali, ad esempio, i social networks.
QUANDO
SI PARLA DI STALKING, SOVENTE, CI SI RIFERISCE AD ATTI PERSECUTORI IN DANNO DI
EX CONIUGI, EX FIDANZATI/E ED, IN GENERE, DI SOGGETTI LEGATI A CONTESTI
SOCIO/FAMILIARI “VICINI” ALLO STALKER.
COSA
SI INTENDE, INVECE, PER “STALKING CONDOMINIALE”?
Il
concetto di “stalking condominiale”, se così possiamo definirlo, è stato
introdotto da una recente pronuncia della Corte di Cassazione (cfr. Cass. Pen.
Sez V, sent. n. 20895 del 07/04/2011) con la quale i Giudici hanno ritenuto che
va punito per “stalking” chi minaccia indistintamente tutti i soggetti facenti
parte di un condominio.
La
questione sottoposta al vaglio di legittimità della Suprema Corte prende spunto
dal pronunciamento della Corte d'Appello di Torino la quale, in un caso
afferente a più atti persecutori commessi in danno di diverse persone residenti
all'interno del medesimo condominio, ha respinto la lettura della norma (crr.
Art. 612 bis c.p) fatta dal ricorrente, secondo la quale gli atti persecutori
commessi in danno di più soggetti avrebbero dovuto essere valutati
separatamente rispetto ad ognuno di essi.
Nella
specie, erano stati commessi, in tempi e circostanze differenti, una serie di
atti persecutori ai danni di più donne residenti nello stesso stabile.
Tali
comportamenti avevano costituito per ciascuna di esse motivo d'ansia.
Ebbene,
la Corte di merito ha ritenuto che vi fosse un' unica condotta in violazione
dell'art. 612 bis c.p. rapportata a più
soggetti.
Respingendo il
ricorso dell'imputato ed accogliendo l'interpretazione fatta propria dalla
corte di merito, il Supremo Consesso di Legittimità ha ritenuto ineludibile
l'implicazione che “l'offesa arrecata ad una persona per la sua appartenenza
ad un genere turbi di per sè ogni altra che faccia parte dello stesso genere”.
“Se (argomenta il
Supremo Consesso di Legittimità) la condotta è reiterata indiscriminatamente
contro talaltra, perchè vive nello stesso luogo privato, sì da esserne per
questa ragione occasionale destinataria come la precedente persona minacciata o
molestata, il fatto genera all'evidenza il turbamento di entrambe.”
L'interpretazione
della Suprema Corte è sicuramente degna di rilevanza perché consente un nuovo
ed interessante approccio giuridico a problematiche di non poco conto nella
vita di tutti i giorni.
Il caso de
quo si riferisce alla condotta minacciosa e molesta perpetrata dallo
“stalker” direttamente contro più soggetti (nello specifico, donne)
residenti all'interno dello stesso condominio.
Le problematiche
inerenti alla vita condominiale sono le più svariate e sono quelle che, tanto
in campo civile quanto in campo penale, hanno segnato noti pronunciamenti da
parte della Corte di Cassazione (si ricordi, in materia civilista, la nota
sentenza delle SS.UU. in tema di condominio minimo, per fare un esempio – Cfr.
SS.UU. Civili 2046/2006).
Lo stalking,
quindi, entra nel condominio.
Tale estensione
giurisprudenziale può divenire nella vita di tutti i giorni questione di non
poco conto.
Si pensi a tutti
quei casi, non poco frequenti, in cui il singolo condomino ovvero più condomini
si vedano costretti ad alterare le proprie abitudini di vita in ragione della
condotta di altri condomini come nel caso di schiamazzi notturni ovvero di
mancato rispetto delle regole stabilite a regolamento per i rumori molesti.
Grazie alla
sentenza sopra richiamata, tutte queste condotte potrebbero, in astratto,
essere fatte rientrare nel concetto di “molestia” richiamata dallo stalking,
con conseguenze sanzionatorie di non scarsa rilevanza.
Inoltre, lo
stalking condominiale investirebbe non solo la condotta direttamente rivolta
contro più soggetti facenti parte del condominio (come nel caso poc'anzi
commentato), bensì anche quelle condotte che, sebbene indirettamente,
costringono il singolo condomino ad alterare le proprie abitudini di vita.
Si può quindi
concludere che, la lettura della norma fatta dalla Corte, appresta un
efficace strumento di tutela a difesa di
tutti coloro che vengono ad essere ingiustamente lesi da una serie di
comportamenti, più o meno illegittimi, che determinano un turbamento alla
tranquillità della vita quotidiana.
LA RINGRAZIAMO DEL SUO CONTRIBUTO.
E' stato un piacere.
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