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Lo stipendio iniziale netto dei magistrati in
tirocinio e di prima nomina - è legittima la riduzione indiscriminata
dell'indennità?
A seguito delle novità introdotte con l'art. 9
comma 22 del d.l. 31 marzo 2010 n 78 convertito con modificazioni dalla
legge 30 luglio 2010, n 122, lo stipendio iniziale netto di un magistrato ordinario in tirocinio (di durata complessiva di 18 mesi + un mese circa di ferie - salvo che il C.S.M. decida di abbreviarlo di qualche mese) varia tra gli euro 2.200,00 e i 2.250,00 netti mensili che diventeranno circa euro 2.800,00 al momento del conferimento delle funzioni giurisdizionali.
Dopo
10 mesi circa i magistrati in tirocinio saranno chiamati (all’Hotel
Ergife a Roma) a scegliere la sede ove iniziare a svolgere le funzioni
giurisdizionali.
Lo stipendio netto iniziale dei neo magistrati,
ridotto di circa Euro 150,00, per effetto della norma richiamata,
ammontava in precedenza a c.ca Euro 2.400,00.
La questione
dell'indiscriminta riduzione dell'indennità giudiziaria in parola è
stata oggetto di un'ordinanza di rimessione alla Corte Costituzionale
per violazione del principio di uguaglianza sostanziale di cui all'art. 3
della Costituzione.
Prevede l’art. 9 comma 22 del d.l. 31 marzo 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, che:
"22.
Per il personale di cui alla legge n. 27/1981 non sono erogati, senza
possibilità di recupero, gli acconti degli anni 2011, 2012 e 2013 ed il
conguaglio del triennio 2010-2012; per tale personale, per il triennio
2013-2015 l'acconto spettante per l'anno 2014 è pari alla misura già
prevista per l'anno 2010 e il conguaglio per l'anno 2015 viene
determinato con riferimento agli anni 2009, 2010 e 2014. Per il predetto
personale l'indennità speciale di cui all'articolo 3 della legge 19
febbraio 1981, n. 27, spettante negli anni 2011, 2012 e 2013, è ridotta
del 15 per cento per l'anno 2011, del 25 per cento per l'anno 2012 e del
32 per cento per l'anno 2013. Tale riduzione non opera ai fini
previdenziali. Nei confronti del predetto personale non si applicano le
disposizioni di cui ai commi 1 e 21, secondo e terzo periodo.".
Ha osservato in particolare l’ordinanza in rassegna che "l’ingiustificata
ed indifferenziata riduzione dell’indennità giudiziaria a tutti i
magistrati, a prescindere dalla posizione giuridico economica e dal
trattamento economico complessivo in godimento, costituisce di per sè
violazione del principio di uguaglianza e ragionevolezza di cui all’art.
3 Cost.: e ciò in quanto, essendo la misura dell’indennità giudiziaria,
uguale per tutti i magistrati proprio perché sono uniformi gli "oneri"
che essi incontrano nello svolgimento della loro attività, il
paradossale risultato della omogenea riduzione percentuale è di
compensare in modo minore i magistrati con minore anzianità di servizio,
che sono notoriamente impegnati principalmente in sedi disagiate con
evidente esposizione a rischi ed oneri spesso di fatto maggiori dei
magistrati più anziani".
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