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I termini dell'appello penale sono individuati nell'ambito della disciplina delle impugnazioni in generale e sono diversamente determinati a seconda della tipologia di provvedimento da impugnare. Va subito sottolineato che, per espressa disposizione dell'art. 585 cpp, i termini dell'appello penale sono perentori.
Con riferimento al termine iniziale dell'appello, esso, in caso di lettura delle motivazioni contestualmente al dispositivo in udienza, decorre immediatamente per le parti presenti e per quelle che si considerano legalmente come presenti. In caso di stesura delle motivazioni successiva, il termine iniziale è quello di quindici giorni dall'udienza nella quale è stato pronunciato il dispositivo ovvero, in caso di complessità e previo provvedimento di differimento adottato dal giudice, il termine iniziale coincide con quello stabilito dal giudice non superiore a 90 giorni. Peraltro, ove anche i termini di quindici giorni di natura legale e quello suppletivo di novanta giorni determinato dal giudice non siano rispettati, il termine per l'appello penale coincide con la data in cui sia data notificazione o comunicazione del deposito delle motivazioni.
Il termine finale per la proposizione dell'appello penale è, a sua volta, differenziato a seconda che
si tratti di sentenza con lettura delle motivazioni contestuale ex art. 544 cpp 1° co - 15 giorni
sentenza con motivazioni depositate entro il termine di quindici giorni ex art. 544 cpp, 2° co - 30 giorni
sentenza con motivazioni depositate nel termine stabilito dal giudice o oltre ex art. 544 cpp, 3° co - 45 giorni
I termini dell'appello penale non decorrono peraltro durante il periodo feriale dal 1° agosto al 15 settembre.
ARTICOLO 585
Termini per
l'impugnazione.
1. Il termine per
proporre impugnazione [591], per ciascuna delle parti, è:
a) di quindici
giorni, per i provvedimenti
emessi in seguito a procedimento in camera
di consiglio [127] e nel caso
previsto dall'articolo 544, comma 1 DISPOSITIVO E CONCISA ESPOSIZIONE DEI
MOTIVI;
b) di trenta giorni,
nel caso previsto dall'articolo 544, comma 2 PRONUNCIA E
SUCCESSIVA STESURA DEI MOTIVI;
c) di quarantacinque
giorni, nel caso previsto dall'articolo
544, comma 3 MOTIVAZIONE COMPLESSA.
2. I termini previsti dal
comma 1 decorrono:
a) dalla notificazione
o comunicazione dell'avviso di
deposito del provvedimento emesso in seguito a procedimento in camera di consiglio [128];
b) dalla lettura del
provvedimento in udienza, quando è redatta
anche la motivazione [544, 545], per tutte
le parti che sono state o che
debbono considerarsi presenti nel
giudizio, anche se non sono presenti alla lettura [475 2, 420-ter, 420-quater2];
c) dalla scadenza del
termine stabilito dalla legge o
determinato dal giudice per il deposito
della sentenza [544] OVE RISPETTATI ovvero, nel caso previsto dall'articolo 548, comma 2, dal giorno in cui è
stata eseguita la notificazione o la
comunicazione dell'avviso di deposito;
d) dal giorno in
cui è stata eseguita la notificazione o
la comunicazione dell'avviso di
deposito con l'estratto del provvedimento, per l'imputato contumace e per il
procuratore generale presso la corte di appello rispetto ai provvedimenti emessi in udienza da qualsiasi giudice della sua
circoscrizione diverso dalla corte di appello [5483].
3. Quando la decorrenza
è diversa per l'imputato e per il
suo difensore, opera per entrambi il termine
che scade per ultimo.
4. Fino a quindici
giorni prima dell'udienza [172 5] possono essere presentati nella cancelleria del giudice della impugnazione
motivi nuovi [311 4, 611 1] nel numero di copie necessarie per tutte le
parti [167 att.]. L'inammissibilità dell'impugnazione si estende ai motivi
nuovi (1).
5. I termini previsti dal presente articolo sono stabiliti a
pena di decadenza [173].
(1) Per una disposizione transitoria, entro i limiti
stabiliti dall'art. 606 1 lett. d) ed e) come novellato dall'art. 8 l. 20
febbraio 2006, n. 46, v. l'art. 105 l. n. 46, cit., sub art. 593.
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