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truffa aggravata se si bara con il badge |
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La Sez II penale della Corte di Cassazione, con sentenza n 32290 ha affermato che le false attestazioni con il badge della presenza in ufficio possono configurare la truffa aggravata a carico del dipendente pubblico
La Sez II penale della Corte di Cassazione, con sentenza n 32290 ha affermato che le false attestazioni con il badge della presenza in ufficio possono configurare la truffa aggravata a carico del dipendente pubblico. Nella specie un dipendente comunale aveva alterato il registro delle presenze in ufficio facendo figurare una presenza in realtà non effettuata. A parere della Suprema Corte, che sul punto si poine in linea con il proprio consolidato orientamento, si tratta di condotta fraudolenta idonea oggettivamente a indurre in errore l'amministrazione di appartenenza circa la presenza sul luogo di lavoro, dunque suscettibile di integrare il reato di truffa aggravata.
La sentenza si segnala tuttavia per l'ulteriore affermazione della necessità di valutare l'eventuale ricorrenza dell'attenuante del valore lieve del reato.
In materia occorre ricordare che l'omessa segnalazione di assenza dal posto di lavoro ovvero l'alterazione dei cartellini marcatempo non costituisce, a seguito dell'arresto delle Sezioni Unite n 15983 del 10 maggio 2006, falso in atto pubblico in quanto i fogli presenza e i cartellini marcatempo non costituiscono atto pubblico ma atti afferenti esclusivamente alla regolamentazione del rapporto di lavoro.
Il delitto di truffa aggravata non concorrerà dunque con quello di falso in atto pubblico ma con quello di falso in scrittura privata.
Cass Pen Sez II sent. n 32290 del 2010
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