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L'uso legittimo delel armi

La scriminante dell'uso legittimo delle armi è prevista dall'art. 53 cp che stabilisce la non punibilità del pubblico ufficiale che: "... al fine di adempiere un dovere del proprio ufficio, fa uso ovvero ordina di far uso delle armi o di un altro mezzo di coazione fisica, quando vi è costretto dalla necessità di respingere una violenza o di vincere una resistenza all'Autorità e comunque di impedire la consumazione dei delitti di strage, di naufragio, sommersione, disastro aviatorio, disastro ferroviario, omicidio volontario, rapina a mano armata e sequestro di persona. La stessa disposizione si applica a qualsiasi persona che, legalmente richiesta dal pubblico ufficiale, gli presti assistenza....".

Dalla lettura della norma, si comprende come la causa di giustificazione dell'uso legittimo delle armi ruoti intorno ai presupposti di fatto della sussistenza di una violenza o di una resistenza a pubblico ufficiale. La giurisprudenza, nell'ottica di un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 53 cp, ritiene che sia, in ogni caso, necessario, pur se la norma tace al riguardo, un bilanciamento tra i contrapposti interessi.

In tale proseptiiva, particolarmente delicato risulta il contemperamento dei contrapposti interessi nel rapporto tra l'invocata scriminante dell'uso legittimo delle armi e le situazioni di resistenza passiva. In particolare si è sovente posta all'attenzione della magistratura penale la questione della legittimità dell'uso delle armi in caso di fugua. Si è, al riguardo, osservato che la scriminante dell'uso legittimo delle armi di cui all'art. 53 cp possa essere invocata allorchè, a causa delle modalità in cui sia posta in essere la fuga, la medesima possa mettere a repentaglio l'incolumità e la sicurezza dei terzi. Ove, peraltro, l'uso delle armi sia reputato legittimo, il pubblico ufficiale non potrà essere chiamato a rispondere delle conseguenze, eventualmente più gravi prodotte da detto utilizzo in quanto, ha precisato la Corte, si tratta di un rischio ineludibile connesso all'uso stesso delle armi.



Cassazione penale  sez. IV 07 giugno 2000 n. 9961


Ai fini dell'operatività della scriminante dell'uso legittimo delle armi (art. 53 c.p.), è irrilevante la distinzione tra resistenza attiva e resistenza passiva, dovendosi invece attribuire rilievo (pur in assenza di espressa previsione), al criterio della necessaria proporzione fra i contrapposti interessi, con estensione del relativo giudizio, oltre che alla legittimità dell'uso dell'arma in sè, anche alla graduazione di detto uso, fra quelli possibili, tenendo comunque presente che al pubblico ufficiale il quale si trovi in situazione che imponga l'adempimento del dovere non è riconosciuta - come invece nel caso della legittima difesa o dello stato di necessità - un'opzione di rinuncia o di "commodus discessus". In particolare, quando l'uso dell'arma sia finalizzato a bloccare la fuga di malviventi, la suddetta proporzione dev'essere ritenuta sussistente ove, per le specifiche modalità con le quali i fuggitivi cercano di sottrarsi alla cattura, siano ragionevolmente prospettabili, oltre all'avvenuta commissione di reati al cui accertamento essi cerchino di sottrarsi, anche rischi attuali per l'incolumità e la sicurezza di terzi. Verificandosi tale ipotesi, ed accertata quindi la legittimità dell'uso dell'arma, nella specifica forma prescelta dal pubblico ufficiale, non può farsi poi carico a quest'ultimo dell'evento diverso e più grave da lui prodotto, rispetto a quello preventivato, quando tale evento non sia riconducibile a negligenza o imperizia, ma all'ineludibile com- ponente di rischio che l'uso dell'arma in sè comporta. (Nella specie, essendo risultato in fatto che gli occupanti di un veicolo, di cui era poi stata accertata la provenienza furtiva, avevano reagito all'intimazione di alt da parte di una pattuglia di carabinieri tentando di speronare l'autovettura di servizio, per poi darsi a spericolata fuga per strade urbane, mettendo a repentaglio l'incolumità dei passanti, la S.C. in applicazione dei suddetti principi, ha ritenuto che fosse da escludere ogni responsabilità a carico di un sottufficiale dei carabinieri il quale, nel corso dell'inseguimento intrapreso a seguito della condotta sopra descritta, aveva esploso una raffica di mitraglietta che, pur diretta alle ruote del veicolo inseguito, aveva, per un sobbalzo del veicolo inseguitore, raggiunto e ferito mortalmente uno dei fuggitivi).

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