Cassa Ragionieri le Sezioni Unite fanno il punto!

Le Sezioni Unite fanno il punto e mettono il punto sul contenzioso aperto nei riguardi della cassa Ragionieri ed avente ad oggetto la riliquidazione dei trattamenti pensionistici
 
 
Con la sentenza n. 18136 del 2015, le Sezioni Unite della Suprema Corte di cassazione danno un assetto apparentemente definitivo al quadro normativo pertinente per la decisione delle controversie aventi ad oggetto le domande di riliquidazione delle pensioni dei ragionieri in relazione alla riforma adottata con delibere regolamentari del 2002 e del 2003 (delibere del mese di luglio del 2002 e del mese di dicembre del 2003).
Tali delibere, lo si ricorda, hanno stabilito il passaggio dal sistema di calcolo retributivo della pensione al sistema di calcolo contributivo e previsto, nell'ambito di tale passaggio, che gli anni di contribuzione maturati prima del passaggio dessero luogo ad una quota di pensione da calcolarsi con il sistema retributivo previgente. Contestualmente, però, tali delibere avevano innovato (retroattivamente) alcuni dei criteri di calcolo della quota retributiva in senso peggiorativo per gli assicurati. 
Ne era scaturito un contenzioso che aveva visto soccombente la Cassa Ragionieri costretta, dunque, a riliquidare i trattamenti pensionistici in favore dei pensionati danneggiati dalla riforma.
Le richiamate delibere, infatti, violavano il criterio del pro rata previsto dall'art. 3 comma 12 della l. n. 335 del 1995 il quale stabiliva i parametri cui la Cassa Ragionieri avrebbe dovuto attenersi nell'esercizio della sua autonomia regolamentare e, tra tali parametri, vi era proprio quello del rispetto del pro rata.
Sul finire del 2007, con la L. n. 296/2006 (art. 1 comma 763) il Legislatore è intervenuto modificando i criteri dell'esercizio della potestà regolamentare della Cassa Ragionieri nonchè prevedendo che fossero fatti salvi gli atti e le deliberazioni già emanate.
In merito al significato di tale inciso di salvezza degli atti e delle deliberazioni già adottate e, tra queste, in particolare di quelle del 2002 e del 2003, il Legislatore è intervenuto con norma autoqualificatasi di interpretazione autentica (art. 1 comma 448 della l. n. 147/2013) stabilendo che esso dovesse intendersi nel senso che gli atti e i regolamenti emanati dalla cassa Ragionieri fossero legittimi ed efficaci se diretti alla sostenibilità di lungo periodo.
La Suprema Corte di cassazione Sezione Lavoro, con una prima pronuncia, ha ritenuto che tale ultima norma di interpretazione autentica fosse innovativa e diretta a sanare delibere regolamentari costantemente ritenute illegittime dalla giurisprudenza di legittimità. In tale senso, posta la contrarietà della norma al principio del giusto processo sancito dall'art. 6 della CEDU, ha ritenuto che essa avesse lo scopo di legificare, ma solo per il futuro, le delibere regolamentari emanate dalle Casse sino al 31.12.2006. 
Con una seconda pronuncia, invece, la Suprema Corte, sia pure in modo non del tutto chiaro, ha ritenuto che l'art. 1 comma 448 della l. n. 147/2013 potesse invece, effettivamente, essere intesa come norma di interpretazione autentica dell'inciso contenuto nell'art. 1 comma 763 della l. n. 296/06 ma non nel senso di rendere le delibere regolamentari legittime ab origine ma solo nel più limitato senso di averle legificate a partire dall'1.1.2007. 
Le Sezioni Unite hanno ritenuto convincente tale secondo orientamento precisando, in definitiva che:
a) quanto alle pensioni maturate sino all'1.1.2007, le delibere della cassa che hanno innovato retrattivamente i criteri di calcolo della pensione sono illegittime ed i trattamenti vanno riliquidati in applicazione delle norme regolamentari previgenti;
b) a decorrere dall'1.1.2007, invece, tali delibere sono state legificate con la conseguenza che le pensioni liquidate in applicazione dei criteri stabiliti da tali delibere non devoono essere riliquidate;
c) a decorrere dall'1.1.2007, ove la Cassa ragionieri e/o gli altri enti di previdenza dei liberi professionisti intendano modificare il previgente assetto regolamentare dovranno farlo nel rispetto dei nuovi parametri individuati nell'art. 3 comam 12 della l. n. 335 del 1995 così come modificato dall'art. 1 comma 763 della l. n. 296/06 che sono ancora il pro rata, la gradualità e l'equità tra generazioni.
Va, peraltro, evidenziato che, come è ovvio, anche se il presente commento si è incentrato sulla Cassa ragionieri, tutte le norme richiamate fanno generico riferimento a tutti gli enti previdenziali dei liberi professionisti.
La portata della pronuncia delle Sezioni Unite è, dunque, spaventosamente ed imprevedibilmente ampia.
La norma di salvezza contenuta nell'art. 1 comma 763 della l. n. 296/06, nell'interpretazione fatta propria dalle Sezioni Unite, è, infatti, una legificazione generalizzata di ogni atto regolamentare emanato dalle casse di previdenza private in precedenza.
Si tratta, dunque, di una vera e propria sanatoria al buio. 
 
 
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