accertamento parziale accertamento integrativo scheda



L'accertamento parziale e l'accertamento integrativo - natura presupposti limiti e nullità degli accertamenti parziale ed integrativo

L'avviso di accertamento costituisce l'atto conclusivo di un procedimento volto a rettificare o a individuare il reddito effettivo del contribuente con riferimento ad un determinato periodo di imposta, l'elemento essenziale che lo caratterizza è la definitiva individuazione del reddito in relazione a tale periodo di imposta in quanto l'ufficio, in linea generale, non può utilizzare solo una parte dei dati già acquisiti o procedere a diverse valutazioni degli stessi dati emettendo più avvisi di accertamento in relazione al medesimo periodo di imposta.

Tale regola generale prevede delle eccezioni nei casi dell'accertamento parziale e dell'accertamento integrativo.
L'accertamento parziale si fonda su segnalazioni provenienti dal Centro informativo delle imposte dirette, dalla Guardia di finanza da pubbliche amministrazioni o dall'Anagrafe Tributaria.
 
Sulla scorta di tali segnalazioni, l'ufficio può rettificare la dichiarazione compilata dal contribuente accertando, ad esempio, un reddito non dichiarato o escludendo detrazioni, deduzioni, esenzioni o agevolazioni.
 
L'accertamento parziale è, dunque, di regola un accertamento analitico fondato su segnalazioni provenienti da soggetti qualificati. Dalla sua natura di accertamento parziale consegue che rimane impregiudicata la possibilità di emanare un successivo avviso di accertamento anche in base ad elementi già acquisiti dall'ufficio al momento dell'accertamento parziale.
 
L'accertamento integrativo si fonda invece su elementi nuovi acquisiti dall'ufficio successivamente all'emissione del primo avviso di accertamento inerente quel determinato periodo di imposta.
 
L'accertamento integrativo è previsto in linea generale dall'art. 43 del DPR 29 settembre 1973 n 600, a mente del quale: "fino alla scadenza del termine stabilito nei commi precedenti, l'accertamento può essere integrato o modificato in aumento mediante la notificazione di nuovi avvisi, in base alla sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi". A pena di illegittimità (nullità) dell'accertamento integrativo, debbono tuttavia essere specificamente indicati sia i nuovi elementi posti a fondamento dell'accertamento integrativo, sia gli atti ed i fatti dai quali tali nuovi elementi sono stati desunti.
 
Deve tuttavia essere tenuto ben distinto l'accertamento integrativo ammesso, a pena di nullità, solo sulla base di determinati e specifici presupposti, dall'esercizio, in via di autotutela, del potere di ridurre o annullare il precedente accertamento in quanto errato a danno del contribuente, potere quest'ultimo esercitabile discrezionalmente ed a prescindere dal ricorrere di determinati presupposti.
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