Art 172 codice della strada - l'obbligo delle cinture di sicurezza

Art 172 codice della strada - cinture di sicurezza: obblighi deroghe e sanzioni, gli effetti sotto il profilo civilistico e penalistico i rischi per il conducente e per il terzo trasportato

Approfondimento a cura di

Virgilia Canali

avvocato del Foro di Viterbo

L’art. 172 C.d.S., intitolato “Uso delle cinture di sicurezza e dei sistemi di ritenuta per bambini” appartiene a quel gruppo di norme finalizzate a tutelare l’incolumità di chi viaggia sui veicoli con la conseguenza di ridurre i costi sociali derivanti dalle lesioni fisiche da sinistri stradali (costi che vanno a incidere sull’assistenza medica a carico del Servizio Sanitario Nazionale, e sull’aumento della R.C.A obbligatoria).

Difatti l’uso dei dispositivi di sicurezza (cinture di sicurezza e seggiolini omologati per bambini di statura inferiore a 1,50 m, nei modi e termini ex art 172), statistiche alla mano, ha drasticamente ridotto il numero dei sinistri e attenuato l’entità delle relative lesioni.

All’ottavo comma, l’articolo in esame fa un elenco dettagliato dei soggetti esenti dall’obbligo dell’uso dei dispositivi di sicurezza:<< Sono esentati dall'obbligo di uso delle cinture di sicurezza e dei sistemi di ritenuta per bambini:

a) gli appartenenti alle forze di polizia e ai corpi di polizia municipale e provinciale nell'espletamento di un servizio di emergenza;

b) i conducenti e gli addetti dei veicoli del servizio antincendio e sanitario in caso di intervento di emergenza; b-bis) i conducenti dei veicoli con allestimenti specifici per la raccolta e per il trasporto di rifiuti e dei veicoli ad uso speciale, quando sono impiegati in attività di igiene ambientale nell'ambito dei centri abitati, comprese le zone industriali e artigianali;

c) gli appartenenti ai servizi di vigilanza privati regolarmente riconosciuti che effettuano scorte;

d) gli istruttori di guida quando esplicano le funzioni previste dall'articolo 122, comma 2;

e) le persone che risultino, sulla base di certificazione rilasciata dalla unità sanitaria locale o dalle competenti autorità di altro Stato membro delle Comunità europee, affette da patologie particolari o che presentino condizioni fisiche che costituiscono controindicazione specifica all'uso dei dispositivi di ritenuta. Tale certificazione deve indicare la durata di validità, deve recare il simbolo previsto nell'articolo 5 della direttiva 91/671/CEE e deve essere esibita su richiesta degli organi di polizia di cui all'articolo 12;

f) le donne in stato di gravidanza sulla base della certificazione rilasciata dal ginecologo curante che comprovi condizioni di rischio particolari conseguenti all'uso delle cinture di sicurezza;

g) i passeggeri dei veicoli M2 ed M3 autorizzati al trasporto di passeggeri in piedi ed adibiti al trasporto locale e che circolano in zona urbana;

h) gli appartenenti alle forze armate nell'espletamento di attività istituzionali nelle situazioni di emergenza>>.

Inoltre il quarto comma specifica che:<< I bambini di statura non superiore a 1,50 m, quando viaggiano negli autoveicoli per il trasporto di persone in servizio pubblico di piazza o negli autoveicoli adibiti al noleggio con conducente, possono non essere assicurati al sedile con un sistema di ritenuta per bambini, a condizione che non occupino un sedile anteriore e siano accompagnati da almeno un passeggero di età non inferiore ad anni sedici>>.

Riguardo alle sanzioni, sono previste  multe che vanno da 76 a 306 €, oltre la sanzione accessoria della sospensione della patente per chi entro due anni dall’infrazione incorre per due volte nella medesima infrazione e, infine, la decurtazione di  punti esclusivamente nei confronti del conducente che viaggia senza cintura.

I verdetti della recente giurisprudenza sul tema non lasciano dubbi:

-Cass. 28/8/2007 n° 18177: in tema di risarcimento dei danni da lesioni fisiche riportati da terzi trasportati, che non hanno ottemperato all’obbligo di indossare le cinture di sicurezza, viene sancito il principio del concorso di colpa, con conseguente riduzione proporzionale del risarcimento.

-Cass. Sez penale 3585/10: nel caso di decesso del trasportato che non indossa la cintura di sicurezza, il conducente  può incorrere nel reato di concorso per omicidio colposo, in quanto è obbligo di quest’ultimo verificare e garantire l’obbligo legislativo, sino al punto di rifiutarsi di partire.

Dall’analisi dell’articolo è evidente che il legislatore ha strutturato un impianto normativo incentrato non solo a tutelare i terzi danneggiati dai conducenti negligenti, ma anche i conducenti stessi ed i  trasportati.

Questa attenzione, a salvaguardia sia di interessi collettivi che individuali, non può e non deve essere ignorata da noi cittadini/ conducenti: è un obbligo giuridico e morale che dobbiamo osservare a nostra tutela e a tutela degli altri.

 

Avv. Virginia Canali

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