assegnazione beni pignorati

L'assegnazione dei beni pignorati nelle diverse forme di espropriazione, modalità e termini per presentare istanza di assegnazione dei beni pignorati, il valore minimo dell'assegnazione - assegnazione vendita, assegnazione satisfattiva e assegnazione mista
 
 

L'assegnazione dei beni pignorati costituisce uno dei possibili momenti conclusivi del processo di esecuzione e consiste nell'attribuzione diretta del bene pignorato al creditore procedente al fine di soddisfare le proprie ragioni creditorie.

Un primo vincolo all'assegnazione dei beni pignorati è qullo stabilito, in via generale, dall'art. 506 cpc che individua il valore minimo per l'assegnazione ("...un valore non inferiore alle spese di esecuzione e ai crediti aventi diritto di prelazione anteriore a quello dell'offerente"); sull'eventuale eccedenza di valore del bene assegnato concorrono il creditore procedente e gli altri intervenuti osservate le cause di prelazione.

In pratica, la disposizione dell'art. 506 cpc impone al creditore assegnatario dei beni pignorati di pagare, per vedersi assegnato il bene pignorato, una somma non inferiore alle spese di esecuzione e ai crediti aventi diritto di prelazione.
 
L'art. 506 cpc disciplina l'istituto dell'assegnazione vendita; per la dottrina si tratterebbe di una vendita fatta al creditore per un prezzo minimo prefissato dalla Legge.

Una distinzione in tema di assegnazione dei beni pignorati che viene comunemente fatta è quella tra:
 
assegnazione satisfattiva nell'ambito della quale il valore del bene è pari al credito ed alle spese sostenute;

assegnazione mista nell'ambito della quale il valore del bene assegnato è superiore al credito ed alle spese ed il creditore è tenuto al pagamento di un conguaglio.

Se sono intervenuti più creditori nel processo esecutivo l'assegnazione dei beni pignorati può essere chiesta a vantaggio di uno solo o più, d'accordo tra tutti (cfr. l'art. 505 cpc ).

Così come la vendita, con la quale concorre, l'assegnazione dei beni pignorati assolve anche la funzione di liquidare i beni pignorati.

Assegnazione dei beni pignorati nell'espropriazione mobiliare

l'assegnazione può essere chiesta sin dall'inizio per i titoli di credito o per quei beni il cui valore risulti da listino di borsa o di mercato (cfr. art. 529 cpc );

per tutti gli altri beni, ad eccezione degli oggetti d'oro e d'argento che, se restano invenduti, sono assegnati ai creditori per il loro valore intrinseco, l'assegnazione, per le procedure esecutive iniziate dal 1° marzo 2006, non può essere più richiesta in quanto a mente del novellato art. 538 cpc : "quando una cosa messa all'incanto resta invenduta, il soggetto a cui è stata affidata l'esecuzione della vendita fissa un nuovo incanto ad un prezzo base inferiore di un quinto rispetto a quello precedente".

Assegnazione dei beni pignorati nell'espropriazione immobiliare

Per le procedure esecutive iniziate dopo il 1° marzo 2006, il novellato art. 588 cpc dispone che ogni creditore, nel termine di dieci giorni prima della data dell'incanto, può presentare istanza di assegnazione per il caso in cui la vendita all'incanto non abbia luogo per mancanza di offerte.

Assegnazione nell'esporpriazione mobliare presso terzi.


L'assegnazione costituisce l'unica forma satisfattoria prevista quando il pignoramento riguarda somme di denaro immediatamente esigibili o esigibili in un termine non superiore a 90 giorni (cfr. art. 553 cpc ).

Riassumendo, si possono così individuare le regole generali valide per ogni forma di assegnazione;

1) occorre l'istanza del creditore pignorante o di un creditore intervenuto nonchè l'accordo dei creditori intervenuti;

2) al bene da assegnarsi va attribuito un valore non inferiore alle spese di esecuzione ed ai crediti aventi diritto di prelazione anteriori a quello dell'offerente: sull'eccedenza del valore concorrono l'fferente e gli altri creditori nel rispetto delle rispettive cause di prelazione;

3) l'assegnazione ha luogo mediante ordinanza del giudice dell'esecuzione contenete l'indicazione dell'assegnatario, del creditore pignorante, di quelli intervenuti, del debitore ed eventualmente del terzo proprietario, del bene assegnato e del prezzo di assegnazione (cfr. art. 507 cpc ).
 
MODELLI PER ISTANZA DI ASSEGNAZIONE NELLE DIVERSE PROCEDURE DI ESPROPRIAZIONE
 
assegnazione dei beni pignorati quando il loro valore non supera Euro 20.000,00

TRIBUNALE DI ....
ISTANZA DI ASSEGNAZIONE DEI BENI PIGNORATI
NELLA PROCEDURA ESECUTIVA MOBILIARE
N. .... R.G.E.
Promossa da:
....
CONTRO
....
* * *
Ill.mo Sig. Giudice dell'Esecuzione,
l'Avv. ...., codice fiscale n. ...., con studio a ...., via ...., n. ...., quale procuratore di ...., codice fiscale n. ....,
PREMESSO
- che in data .... sono stati pignorati i seguenti beni .... in danno di .... in forza di sentenza civile di condanna emessa il .... dal .... di ...., munita di formula esecutiva in data..........e in tale forma notificata in data.........;
- che il valore di tali beni risulta dal listino di borsa (oppure) di mercato;
- che nella predetta procedura non è intervenuto altro creditore;
tutto ciò premesso
CHIEDE
che la S.V Ill.ma voglia, con decreto, previa liquidazione delle spese, disporre l' assegnazione al ricorrente dei beni sopra indicati.
Il sottoscritto difensore dichiara di voler ricevere le comunicazioni al numero di fax . . . . . . o all'indirizzo di posta elettronica certificata . . . . . . . .@. . . . . .it.
...., lì ....
(Avv. ....)
DEPOSITATO IN CANCELLERIA
OGGI ....
IL CANCELLIERE
....
Il Giudice dell'Esecuzione,
letta l' istanza che precede, visti gli atti constatato che il credito per cui si procede ammonta a Euro .... e che non sono intervenuti altri creditori, visto l'art. 530, 5° comma, c.p.c., assegna al creditore procedente Sig. .... i beni pignorati al valore di Euro .... e liquida Euro .... per spese, competenze ed onorari della presente procedura.
...., lì ....
IL CANCELLIERE IL GIUDICE
.... DELL'ESECUZIONE
....

assegnazione dei beni pignorati quando il loro valore supera Euro 20.000,00

TRIBUNALE DI ....
ISTANZA DI ASSEGNAZIONE DEI BENI PIGNORATI
NELLA PROCEDURA ESECUTIVA MOBILIARE
N. .... R.G.E.
Promossa da:
....
CONTRO
....
* * *
Ill.mo Sig. Giudice dell'Esecuzione,
l'Avv. ...., codice fiscale n. ...., con studio a ...., via ...., n. ...., quale procuratore di ...., codice fiscale n. ....,
PREMESSO
- che in data .... sono stati pignorati i seguenti beni .... in danno di .... in forza di sentenza penale di condanna emessa il .... dal .... di ....;
- che il valore di tali beni risulta dal listino di borsa (oppure) di mercato;
tutto ciò premesso
CHIEDE
che la S.V.Ill.ma voglia, previa comparizione delle parti e liquidazione delle spese, disporre l' assegnazione al ricorrente dei beni sopra indicati.
Il sottoscritto difensore dichiara di voler ricevere le comunicazioni al numero di fax . . . . . . o all'indirizzo di posta elettronica certificata . . . . . . . .@. . . . . .it.
...., lì ....
(Avv. ....)
DEPOSITATO IN CANCELLERIA
OGGI ....
IL CANCELLIERE
....
Il Giudice dell'Esecuzione,
letta l' istanza che precede, visti gli atti, visto l'art. 529 c.p.c., fissa per la comparizione delle parti l'udienza del ...., ore ...., innanzi al Dott. ....
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di rito.
...., lì ....
IL CANCELLIERE IL GIUDICE
.... DELL'ESECUZIONE
....
 
assegnazione dei beni immobili pignorati quando il primo incanto è andato deserto 
 
TRIBUNALE DI ....
ISTANZA DI ASSEGNAZIONE BENI
A SEGUITO DI INCANTO ANDATO DESERTO
NELLA PROCEDURA ESECUTIVA IMMOBILIARE
N. .... R.G.E.
Promossa da:
....
CONTRO
....
* * *
Ill.mo Sig. Giudice dell'Esecuzione,
l'Avv. ...., codice fiscale n. ...., con studio a ...., via ...., n. ...., quale procuratore di ...., codice fiscale n. ....,;
PREMESSO
- che è creditore di .... della somma di Euro .... in forza di sentenza civile di condanna emessa dal ...., di ...., in data ...., munita di formula esecutiva in data.........e in tale forma notificata in data.......;
- che la vendita all'incanto dell'immobile pignorato nella procedura esecutiva sopra indicata è andata deserta per mancanza di offerte;
- che ha interesse ad ottenere l'assegnazione di tale immobile;
tutto ciò premesso offre di pagare la somma di Euro .... e
CHIEDE
che la S.V.Ill.ma voglia, previa comparizione delle parti, disporre l'assegnazione dell'immobile pignorato al ricorrente.
...., lì ....
(Avv. ....)
DEPOSITATO IN CANCELLERIA
OGGI ....
IL CANCELLIERE
....
Il Giudice dell'Esecuzione,
letta l'istanza che precede, visti gli atti, visti gli artt. 588 e 589 c.p.c., fissa per l'audizione delle parti e dei creditori iscritti non ancora intervenuti l'udienza del ...., ore ...., innanzi al Dott. ....
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di rito e per la prescritta pubblicità ai sensi dell'art. 173 disp. att. c.p.c.
...., lì ....
IL CANCELLIERE IL GIUDICE
.... DELL'ESECUZIONE
....
 
assegnazione delle somme pignorate nell'ambito di una procedura espropriativa presso terzi 
 
TRIBUNALE DI ....
ISTANZA DI ASSEGNAZIONE
DELLE SOMME PIGNORATE PRESSO TERZI
PROCEDURA ESECUTIVA PRESSO TERZI
N. .... R.G.E.
Promossa da:
....
CONTRO
....
* * *
Ill.mo Sig. Giudice dell'Esecuzione,
il Sig. ...., codice fiscale n. ...., domiciliato a ...., via ...., n. ...., presso lo studio dell'Avv. ...., codice fiscale n. ...., che lo rappresenta e difende per procura stesa in calce a ....
PREMESSO
- che è creditore di .... della somma di Euro ....in forza di sentenza civile di condanna emessa dal ...., di ...., in data ...., munita di formula esecutiva in data.........e in tale forma notificata in data.......;
- che in data .... ha pignorato presso terzi tutte le somme dovute dalla Soc. .... a .... fino alla concorrenza di Euro .... ;
- che il terzo all'udienza del .... ha reso dichiarazione positiva;

tutto ciò premesso

CHIEDE

che la S.V.Ill.ma voglia, previa comparizione delle parti, disporre l'assegnazione della somma pignorata.
Il sottoscritto difensore dichiara di voler ricevere le comunicazioni al numero di fax . . . . . . o all'indirizzo di posta elettronica certificata . . . . . . . .@. . . . . .it.
...., lì ....
(Avv. ....)
DEPOSITATO IN CANCELLERIA
OGGI ....
IL CANCELLIERE
....
Il Giudice dell'Esecuzione,
letta l'istanza che precede, visto l'art. 553 c.p.c., fissa per la comparizione delle parti, innanzi al Dott. .... l'udienza del ...., ore .... Manda al ricorrente per la notifica del ricorso che precede e del presente decreto entro il ....
...., lì ....
IL CANCELLIERE IL GIUDICE
.... DELL'ESECUZIONE
.... 
 
 
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