astensione e ricusazione del giudice nel processo civile

 L'astensione e la ricusazione del giudice nel processo civile, la competenza, i casi e la riassunzione del processo

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ARTICOLO  51

Astensione del giudice.

[I]. Il giudice ha l'obbligo di astenersi [815, 52, 78 att.]:

1) se ha interesse nella causa o in altra vertente su identica questione di diritto;

2) se egli stesso o la moglie è parente fino al quarto grado [74 ss. c.c.] o legato da vincoli di affiliazione, o è convivente o commensale abituale di una delle parti o di alcuno dei difensori;

3) se egli stesso o la moglie ha causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito con una delle parti o alcuno dei suoi difensori;

4) se ha dato consiglio o prestato patrocinio [82] nella causa, o ha deposto in essa come testimone, oppure ne ha conosciuto come magistrato in altro grado del processo o come arbitro [810] o vi ha prestato assistenza come consulente tecnico [61] (1);

5) se è tutore, curatore, amministratore di sostegno, procuratore, agente o datore di lavoro di una delle parti; se, inoltre, è amministratore o gerente di un ente, di un'associazione anche non riconosciuta, di un comitato, di una società o stabilimento che ha interesse nella causa (2).

[II]. In ogni altro caso in cui esistono gravi ragioni di convenienza, il giudice può richiedere al capo dell'ufficio l'autorizzazione ad astenersi; quando l'astensione riguarda il capo dell'ufficio, l'autorizzazione è chiesta al capo dell'ufficio superiore.

(1) Corte cost. 23 dicembre 2005, n. 460 ha dichiarato non fondata, nei sensi di cui in motivazione, una questione di legittimità costituzionale del presente numero sollevata in riferimento agli artt. 24 e 111 Cost.

(2) Numero così modificato dall'art. 16 l. 9 gennaio 2004, n. 6.

ARTICOLO  52

Ricusazione del giudice.

[I]. Nei casi in cui è fatto obbligo al giudice di astenersi [51, 815], ciascuna delle parti può proporne la ricusazione mediante ricorso contenente i motivi specifici e i mezzi di prova.

[II]. Il ricorso, sottoscritto dalla parte o dal difensore, deve essere depositato in cancelleria due giorni prima dell'udienza, se al ricusante è noto il nome dei giudici che sono chiamati a trattare o decidere la causa, e prima dell'inizio della trattazione o discussione di questa nel caso contrario [542].

[III]. La ricusazione sospende il processo [295].

ARTICOLO  53

Giudice competente.

[I]. Sulla ricusazione decide il presidente del tribunale se è ricusato un giudice di pace; il collegio se è ricusato uno dei componenti del tribunale o della corte (1).

[II]. La decisione è pronunciata con ordinanza non impugnabile [1773 n. 2], udito il giudice ricusato e assunte, quando occorre, le prove offerte.

(1) Comma così sostituito dall'art. 57 d.lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, con effetto, ai sensi dell'art. 247 comma 1 dello stesso decreto quale modificato dall'art. 1 l. 16 giugno 1998, n. 188, dal 2 giugno 1999 Il testo recitava: «Sulla ricusazione decide il pretore se è ricusato un giudice di pace o un vice pretore del mandamento; il presidente del tribunale se è ricusato un pretore della circoscrizione; il collegio se è ricusato uno dei componenti del tribunale o della corte».

ARTICOLO  54

Ordinanza sulla ricusazione (1).

[I]. L'ordinanza che accoglie il ricorso designa il giudice che deve sostituire quello ricusato.

[II]. La ricusazione è dichiarata inammissibile, se non è stata proposta nelle forme e nei termini fissati nell'articolo 52.

[III]. Il giudice, con l’ordinanza con cui dichiara inammissibile o rigetta la ricusazione, provvede sulle spese e può condannare la parte che l’ha proposta ad una pena pecuniaria non superiore a euro 250 (2).

[IV]. Dell'ordinanza è data notizia dalla cancelleria al giudice e alle parti, le quali debbono provvedere alla riassunzione della causa [125 att.] nel termine perentorio [152 2, 153] di sei mesi.

(1) Articolo così sostituito dall'art. 4 l. 14 luglio 1950, n. 581.

(2) Comma così sostituito dall'art. 45, comma 7, della l. 18 giugno 2009, n. 69. Il testo precedente recitava: «L'ordinanza, che dichiara inammissibile o rigetta la ricusazione, provvede sulle spese e condanna la parte o il difensore che l'ha proposta a una pena pecuniaria non superiore a 10 euro». Con riferimento a tale testo, la Corte cost., con sentenza 21 marzo 2002, n. 78, aveva dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma «nella parte in cui prevede che l'ordinanza, che dichiara inammissibile o rigetta la ricusazione, "condanna" la parte o il difensore che l'ha proposta ad una pena pecuniaria, anziché prevedere che "può condannare" la parte o il difensore medesimi ad una pena pecuniaria».

 

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