Atti di concorrenza sleale

 

Il vasto contenzioso in materia di concorrenza sleale si è occupato, soprattutto, del problema relativo alla riconduzione di determinati comportamenti nell'ambito della concorrenza lecita o di quella sleale. La concorrenza sleale, infatti, presuppone la situazione di concorrenza tra aziende, il reiterarsi dei comportamenti illeciti ed il verificarsi di un danno effettivo.
La giurisprudenza ha, poi, avuto modo di concentrarsi soprattutto su specifiche tipologie di atti di concorrenza sleale come, ad esempio, l'imitazione servile di prodotti dell'altrui azienda, lo storno dei suoi dipendenti, lo sviamento di clienti da parte di ex dipendenti o di ex agenti.

concorrenza sleale: la necessità del danno

La responsabilità a titolo di concorrenza sleale, ai sensi dell'art. 2598, n. 3, c.c., presuppone che l'imprenditore si sia avvalso di un mezzo, non soltanto contrario ai principi della correttezza professionale, ma anche idoneo a danneggiare l'altrui azienda; pertanto detta responsabilità non opera allorché il giudice accerti che il comportamento denunciato non abbia provocato alcun pericolo di sviamento di clientela in danno dell'imprenditore denunciante. (Fattispecie in tema di uso, da parte di un imprenditore, al fine di reclamizzare infissi anodizzati, del catalogo di un concorrente, produttore di infissi nella fase anteriore all'anodizzazione).

Cassazione civile , sez. I, 02 aprile 2007 , n. 8215

concorrenza sleale: necessario il reiterarsi della condotta incriminata

Presupposto per l’accoglimento della domanda di risarcimento del danno per concorrenza sleale, ai sensi dell’art. 2598 c.c., è la prova della reiterazione nella condotta incriminata e, quindi il carattere permanente del comportamento concorrenziale in sé considerato e del relativo illecito. Mentre l’isolato comportamento illecito comprovato di per sé non costituisce fatto idoneo a determinare la prevalenza sul mercato di uno specifico prodotto in pregiudizio di un altro per concorrenza sleale.

Tribunale Salerno, sez. I, 13 febbraio 2007

concorrenza sleale: lo storno dei dipendenti

Il passaggio di un unico dipendente da un'impresa ad un'altra non costituisce di per sé prova della concorrenza sleale per storno di dipendenti, in quanto non è sufficiente ad evidenziare l'intento di danneggiare l'organizzazione e la struttura produttiva dell'imprenditore concorrente, necessario per la configurazione del richiamato illecito concorrenziale.

Tribunale Torino, 17 novembre 2006


concorrenza sleale: storno dei clienti da parte di un ex dipendente

Costituisce condotta di concorrenza sleale lo storno di clienti di un'impresa effettuato da un ex dipendente avvalendosi di informazioni riservate (nella specie, il tribunale ha accertato l'illecito di una società attiva nel settore dell'informatica, che ha sistematicamente contattato i clienti di un concorrente, utilizzandone le liste, e a mezzo di suoi ex dipendenti, che già conoscevano quei clienti, ed inoltre avvalendosi di notizie riservate su un programma software per la gestione delle buste paga, fornito dal concorrente ai propri clienti — pure conosciute in ragione di precedenti rapporti di lavoro subordinato — così rendendosi più agevole il trasferimento dei dati altro analogo programma).

Tribunale Torino, 17 novembre 2006

concorrenza sleale mediante l'uso di segni distintivi identici

L’attività illecita, consistente nell’approvazione o nella contraffazione di un marchio,mediante l’uso di segni distintivi identici o simili a quelli legittimamente usati dall’imprenditore concorrente, può essere da quest’ultimo dedotta a fondamento non soltanto di un’azione reale, a tutela dei propri diritti di esclusiva sul marchio, ma anche, e congiuntamente, di un’azione personale per concorrenza sleale, ove il comportamento abbia creato confondibilità fra i rispettivi prodotti.

Tribunale Ferrara, 25 settembre 2006 , n. 1177

concorrenza sleale mediante pubblicazione sistematica di informazioni e notizie redatte da altri

Costituisce atto di concorrenza sleale la pubblicazione o riproduzione sistematica e parassitaria, a scopo di lucro, di informazioni o notizie il cui sfruttamento spetta ad altri (nella specie, la Suprema corte ha confermato, ritenendola immune da vizi logici e giuridici, la decisione di merito che ha affermato l'illiceità della sistematica pubblicazione, in una rassegna stampa diffusa in via telematica, di articoli tratti da pubblicazioni periodiche altrui, per i quali l'editore aveva formulato espressa riserva ai sensi dell'art. 65 Ld.a.).

Cassazione civile , sez. I, 20 settembre 2006 , n. 20410

concorrenza sleale per imitazione servile - necessarie le forme esteriori individualizzanti

L’ipotesi di concorrenza sleale per imitazione servile è integrata dall’imitazione di forme esteriori del prodotto avversario che abbiano valore individualizzante (cioè non siano forme banali e generalizzate) e che non siano necessitate dalla funzionalità propria del prodotto, sicché il Giudice é chiamato a valutare se i particolari imitati siano o meno standardizzati, e quindi se essi siano imprescindibilmente legati alla costruzione del manufatto, ovvero se sia astrattamente possibile operare al riguardo una serie, più o meno estesa, di varianti.

Tribunale Torino, sez. fer., 14 settembre 2006

un caso di concorrenza sleale

La totale riproduzione grafica della fotografia di un prodotto in un catalogo commerciale può costituire concorrenza sleale per scorrettezza professionale, ai sensi dell’art. 2598 n. 3 c.c.

Tribunale Torino, sez. fer., 14 settembre 2006


concorrenza sleale per vendita sottocosto

La c.d. vendita sottocosto configura un atto di concorrenza sleale (c.d. "dumping interno") qualora comporti il sistematico svolgimento antieconomico dell'attività d'impresa e l'artificioso abbattimento sotto costo dei prezzi, non giustificato dalle condizioni obiettive della produzione.

Tribunale S.Maria Capua V., 18 agosto 2006


concorrenza sleale: l'uso di ex agenti

Costituisce condotta di concorrenza sleale, per contrasto con i principi della correttezza professionale, di cui va disposta anche in via cautelare la inibitoria, quella tenuta da un'impresa che, in tal modo sottraendo clienti ad un concorrente, si avvale dell'opera di un ex agente di quest'ultimo, con violazione del patto di non concorrenza anteriormente stipulato da tali soggetti.

Tribunale Vercelli, 12 luglio 2006


concorrenza sleale: uso delle informazioni acquisite da ex dipendenti

L'utilizzazione delle informazioni acquisite dal dipendente nell'ambito di una precedente esperienza lavorativa (nella specie, il nominativo dei clienti e la loro conoscenza), non rappresenta un atto di concorrenza sleale, salvo che non si tratti di un segreto professionale in senso proprio.

Tribunale S.Maria Capua V., 20 giugno 2006


concorrenza sleale
La concorrenza sleale per imitazione servile è configurabile in presenza di due specifici presupposti, e cioè l'originalità del prodotto imitato (nel senso che la forma dello stesso deve avere valore individualizzante, estrinsecandosi in un quid che la renda idonea ad essere riconosciuta nel pubblico come elemento sintomatico di provenienza del prodotto cui accede da una determinata impresa) e l'assenza di qualsiasi elemento distintivo idoneo a palesare la diversa provenienza di un prodotto rispetto all'altro, secondo un apprezzamento che va riferito ai consumatori dei prodotti concretamente considerati.

Tribunale Monza, 10 aprile 2006


concorrenza sleale per imitazione servile - necessarie l'originalità del prodotto imitato

La concorrenza sleale per imitazione servile è configurabile in presenza di due specifici presupposti, e cioè l'originalità del prodotto imitato (nel senso che la forma dello stesso deve avere valore individualizzante, estrinsecandosi in un quid che la renda idonea ad essere riconosciuta nel pubblico come elemento sintomatico di provenienza del prodotto cui accede da una determinata impresa) e l'assenza di qualsiasi elemento distintivo idoneo a palesare la diversa provenienza di un prodotto rispetto all'altro, secondo un apprezzamento che va riferito ai consumatori dei prodotti concretamente considerati.

Tribunale Monza, 10 aprile 2006


concorrenza sleale: necessaria la concorrenza tra aziende ma l'atto può essere posto in essere anche da un soggetto terzo

La concorrenza sleale deve ritenersi fattispecie tipicamente riconducibile ai soggetti del mercato in concorrenza e non è configurabile, pertanto, ove manchi tale presupposto soggettivo (il cosiddetto "rapporto di concorrenzialità"); la stessa è però configurabile allorquando l'atto lesivo del diritto del concorrente sia posto in essere dal soggetto terzo (cosiddetto interposto) che tuttavia si trovi in una relazione di interessi comuni con l'imprenditore avvantaggiato. (Nella specie l'azione di danni era stata intrapresa anche nei confronti della azienda telefonica che aveva concesso alla convenuta ditta concorrente, sita nelle vicinanze e costituita da un ex dipendente della ditta attrice, lo stesso numero di utenza telefonica che prima era stato in uso all'attrice medesima; la S.C. ha dunque confermato la sentenza della corte di merito che aveva mandato assolta la azienda telefonica da responsabilità contrattuale ed extracontrattuale e che aveva altresì escluso, con motivazione ritenuta dalla S.C. completa e ragionevole, tale da essere incensurabile in sede di legittimità, il concorso per atti di concorrenza sleale, stante la mancanza della qualità di imprenditore commerciale concorrenziale e di una relazione di interessi comuni con l'imprenditore concorrente avvantaggiato).

Cassazione civile , sez. III, 20 marzo 2006 , n. 6117


un caso di concorrenza sleale in ipotesi di cessione di ramo d'azienda

È contrario ai principi della correttezza professionale ex art. 2598, n. 3, c.c. il comportamento dell'ex dipendente di una società che, approfittando della cessione di un ramo d'azienda della ex datrice di lavoro ad un'altra società, induca la clientela della società scorporata a credere che la nuova referente per la distribuzione dei prodotti della sua ex datrice di lavoro sia la nuova società alle cui dipendenze nel frattempo egli si è trasferito e non la società cessionaria del ramo d'azienda, reale destinataria "de iure".

Tribunale Torino, 14 marzo 2006

concorrenza sleale per imitazione servile - i presupposti

Non costituisce atto di concorrenza sleale (per imitazione servile, appropriazione di pregi o scorrettezza idonea a danneggiare l'altrui azienda) la riproduzione nei propri cataloghi di fotografie in precedenza utilizzate da un'impresa concorrente, qualora le fotografie stesse, o i prodotti ivi pubblicizzati, siano privi di capacità individualizzante e, quindi, siano inidonei ad identificare in modo specifico una determinata impresa.

Tribunale Torino, sez. IX, 03 marzo 2006 , n. 3194

concorrenza sleale per imitazione servile - necessarie l'imitazione delle forme esteriori individualizzanti

In tema di concorrenza sleale, l'imitazione rilevante ai fini della concorrenza sleale per confondibilità non si identifica con la riproduzione di qualsiasi forma del prodotto altrui, ma solo con quella che cade sulle caratteristiche esteriori dotate di efficacia individualizzante e cioè idonee, proprio in virtù della loro capacità distintiva, a ricollegare il prodotto ad una determinata impresa. In ogni caso, non si può attribuire carattere individualizzante alla forma funzionale, cioè a quella resa necessaria dalle stesse caratteristiche funzionali del prodotto. Pertanto, la fabbricazione di prodotti identici nella forma a quelli realizzati da impresa concorrente (che non fruisca più, per essi, della scaduta tutela brevettuale, o comunque non la invochi), costituisce atto di concorrenza sleale soltanto se la ripetizione dei connotati formali non si limiti a quei profili resi necessari dalle stesse caratteristiche funzionali del prodotto, ma investa caratteristiche del tutto inessenziali alla relativa funzione; se, infatti, non ricorre una privativa a tutela di una determinata funzione e di una determinata forma, alla libera riproducibilità della funzione corrisponde la altrettanto libera riproducibilità della forma che, necessariamente, la realizza .

Cassazione civile , sez. I, 19 gennaio 2006 , n. 1062

concorrenza sleale parassitaria: lo sfruttamento dell'altrui organizzazione aziendale

L'attività di un'impresa, volta ad appropriarsi illegittimamente dello spazio di mercato ovvero della clientela dei concorrenti, sfruttando gli sforzi organizzativi e gli investimenti di carattere pubblicitario da costoro realizzati e senza sostenere alcuno di tali oneri economici, costituisce concorrenza parassitaria contraria alle regole di correttezza professionale.

Tribunale Roma, 16 gennaio 2006

concorrenza sleale: necessario presupposto è la situazione di concorrenza tra le aziende

Presupposto giuridico per la legittima configurabilità di un atto di concorrenza sleale è la sussistenza di una situazione di concorrenzialità tra due o più imprenditori (e la conseguente idoneità della condotta di uno dei due concorrenti ad arrecare pregiudizio all'altro, pur in assenza di danno attuale), così che la normativa dettata, in materia, dall'art. 2598 c.c. non può ritenersi applicabile ai rapporti tra liberi professionisti.

Tribunale Torino, 13 gennaio 2006

concorrenza sleale: domain name e carattere distintivo

Sia in conformità alla costante tesi giurisprudenziale dell’assimilabilità del domain name, nella funzione e nelle forme di tutela, all’insegna e al marchio, ribadita dalle specifiche disposizioni contenute nel nuovo codice della Proprietà Industriale (e in particolare degli art.2, 4 comma, 12 e 22), sia nel caso in cui la tutela del domain name possa essere riconosciuta esclusivamente in base alle norme sulla concorrenza sleale ex art. 2598 c.c., il presupposto indefettibile per la tutelabilità del domain name é la sua capacità distintiva. Tale tutela non compete quindi allorchè il nome di dominio appaia totalmente privo di capacità individualizzante, essendo meramente descrittivo dell’attività svolta dall’imprenditore tramite la rete internet.

Tribunale Torino, sez. IX, 07 dicembre 2005

concorrenza sleale per storno di dipendenti

Sussiste atto di concorrenza sleale per storno di dipendenti quando un imprenditore sottragga «un complesso di dipendenti», difficilmente sostituibili per la posizione daquesti rivestita, con l'evidente intento, di danneggiare l'imprenditore concorrente e di conseguire parassitariamente l’avviamento delle relazioni commerciali che quest'ultimo ha raggiunto.

Tribunale Milano, 04 novembre 2005

concorrenza sleale per storni di dipendenti: il rimedio è l'inibitoria

Lo storno di dipendenti costituisce un danno di per sé difficilmente risarcibile e non suscettibile di adeguata monetizzazione, che può essere limitato solo attraverso un provvedimento inibitorio a contenuto specifico, ancorché limitato al periodo di tempo ritenuto necessario per sviluppare un autonomo “know-how”.

Tribunale Milano, 04 novembre 2005

concorrenza sleale per assegnazione di un demain name corrispondente ad un marchio

L'assegnazione di un domain name (nome di sito web) corrispondente ad un marchio - anche solo di fatto, ma notorio - può costituire usurpazione del segno e concorrenza sleale in quanto comporta l'immediato vantaggio di ricollegare la propria attività a quella del titolare del marchio, sfruttando la notorietà del segno e traendone indebito vantaggio. Inoltre, la violazione di un marchio - perpetrata mercé il suo impiego quale domain name di un sito Internet - non è esclusa dalla circostanza che tale utilizzo sia avvenuto previa autorizzazione dell'apposita autorità preposta alla registrazione dei nomi di dominio, né dal fatto che il titolare del marchio non abbia in precedenza registrato presso detta autorità il medesimo nome.

Tribunale Modena, sez. I, 18 ottobre 2005

concorrenza sleale per storno di dipendenti e sviamento di clientela- il rimedio dell'inibitoria

Il danno determinato dallo storno di dipendenti e dallo sviamento di clientela, difficilmente risarcibile in forma specifica, può essere neutralizzato solo attraverso l'inibizione allo stornante - per un periodo di tempo determinato in via equitativa - dell'assunzione di altri dipendenti appartenenti alla sfera del ricorrente, nonché dell'utilizzo delle prestazioni che i dipendenti «stornati» svolgevano nella precedente impresa e nei confronti della medesima clientela.

Tribunale Bologna, 04 ottobre 2005

concorrenza sleale tra testata giornalistica e sito internet

Nel caso di identica denominazione tra una testata giornalistica ed un sito internet, pur trattandosi di funzioni individualizzanti settori diversi, con l’utilizzo dello stesso domain name è possibile svolgere attività di concorrenza sleale o quantomeno generare confusione nel mercato dei consumatori. Posto dunque che tutti i segni distintivi agiscono all’interno dello stesso ambito, la preferenza va accordata al soggetto che con priorità ha registrato il proprio, così acquisendo il diritto ad ottenere un corrispondente domain mane.

Corte appello Firenze, sez. I, 19 settembre 2005 , n. 1463

concorrenza sleale per storno di dipendenti: "l'animus"

Sussistono atti di concorrenza sleale ex art. 2598 n. 3 c.c. per storno e tentato storno di dipendenti fra due imprese dello stesso settore commerciale allorché sussista non solo la consapevolezza dell'agente circa l'idoneità dell'atto a danneggiare l'altrui impresa, ma anche la precisa intenzione di conseguire tale risultato («animus nocendi») desumibile dalle modalità di esecuzione dello storno, non conformi alla correttezza professionale e giustificabili solo con l'intento di disgregare l'organizzazione e la struttura produttiva del concorrente .

Tribunale Torino, 08 settembre 2005

concorrenza sleale parassitaria: non viene risarcito il danno morale

La concorrenza sleale parassitaria, connessa all'appropriazione ed all'uso illegittimo di prodotti della Rai Radiotelevisione s.p.a. (nella specie, notiziari televisivi), non lede diritti di rilevanza costituzionale della stessa Rai, nè incide sulla sua immagine, sicché in relazione ad essa va esclusa, ai sensi dell'art. 2059 c.c., la risarcibilità del danno morale cagionato dal comportamento sleale.

Cassazione civile , sez. I, 02 settembre 2005 , n. 17699

RICHIEDI CONSULENZA