i procedimenti di istruzione preventiva

 I procedimenti cautelari di istruzione preventiva l'assunzione urgente di testimonianze l'accertamento tecnico preventivo, volto anche a stabilire cause del danno ed ammontare dello stesso, l'accertamento sul danno derivante da inadempimento contrattuale o da fatto illecito a fine di composizione della lite

 

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ARTICOLO  692

Assunzione di testimoni.

[I]. Chi ha fondato motivo di temere che siano per mancare uno o più testimoni [244 ss.], le cui deposizioni possono essere necessarie in una causa da proporre [699 1], può chiedere che ne sia ordinata l'audizione a futura memoria [698].

 

ARTICOLO  693

Istanza.

[I]. L'istanza si propone con ricorso [125] al giudice che sarebbe competente per la causa di merito [7, 9, 18 ss., 28].

[II]. In caso d'eccezionale urgenza, l'istanza può anche proporsi al tribunale (1) del luogo in cui la prova deve essere assunta.

[III]. Il ricorso deve contenere l'indicazione dei motivi dell'urgenza e dei fatti sui quali debbono essere interrogati i testimoni, e l'esposizione sommaria delle domande o eccezioni alle quali la prova è preordinata.

(1) V. sub art. 661.

 

ARTICOLO  694

Ordine di comparizione.

[I]. Il presidente del tribunale (1) o il giudice di pace fissa, con decreto, l'udienza di comparizione e stabilisce il termine perentorio [153] per la notificazione del decreto.

(1) Le parole « , il pretore », che figuravano dopo la parola « tribunale », in questo articolo e negli artt. 695, 6963 e 697, sono state soppresse dall'art. 104 d.lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, con effetto, ai sensi dell'art. 247 comma 1 dello stesso decreto quale modificato dall'art. 1 l. 16 giugno 1998, n. 188, dal 2 giugno 1999.

ARTICOLO  695

Ammissione del mezzo di prova (1).

[I]. Il presidente del tribunale (2) o il giudice di pace, assunte, quando occorre, sommarie informazioni, provvede con ordinanza non impugnabile [177 3 n. 2, 669-septies, 669-quaterdecies] e, se ammette l'esame testimoniale, fissa l'udienza per l'assunzione e designa il giudice che deve procedervi [697, 698].

(1) La Corte cost., con sentenza 16 maggio 2008, n. 144, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente articolo nella parte in cui non prevede la reclamabilità del provvedimento di rigetto dell'istanza per l'assunzione preventiva dei mezzi di prova di cui agli articoli 692 e 696 dello stesso codice.

(2) V. sub art. 694.

ARTICOLO  696

Accertamento tecnico e ispezione giudiziale.

[I]. Chi ha urgenza di far verificare, prima del giudizio, lo stato di luoghi o la qualità o la condizione di cose, può chiedere, a norma degli articoli 692 e seguenti, che sia disposto un accertamento tecnico [191 ss.] o un'ispezione giudiziale [118, 258 ss.]. L'accertamento tecnico e l'ispezione giudiziale, se ne ricorre l'urgenza, possono essere disposti anche sulla persona dell'istante e, se questa vi consente, sulla persona nei cui confronti l'istanza è proposta (1).

[II]. L'accertamento tecnico di cui al primo comma può comprendere anche valutazioni in ordine alle cause e ai danni relativi all'oggetto della verifica (2).

[III]. Il presidente del tribunale (3) o il giudice di pace provvede nelle forme stabilite negli articoli 694 e 695, in quanto applicabili, nomina il consulente tecnico e fissa la data dell'inizio delle operazioni.

(1) Periodo aggiunto, in sede di conversione, dall'art. 23 lett. e-bis) n. 5.1 d.l. 14 marzo 2005, n. 35, conv., con modif., in l. 14 maggio 2005, n. 80, con effetto dal 1° marzo 2006. Ai sensi dell' art. 2 3-quinquies d.l. n. 35, cit., le modifiche si applicano ai procedimenti instaurati successivamente al 1° marzo 2006. Precedentemente la Corte cost., con sentenza C. cost. 22 ottobre 1990, n. 471, aveva dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente articolo nella parte in cui non consentiva di disporre accertamento tecnico o ispezione giudiziale sulla persona dell'istante. Inoltre la Corte cost., con sentenza 19 luglio 1996, n. 257 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del primo comma nella parte in cui non prevedeva che il giudice potesse disporre accertamento tecnico o ispezione giudiziale anche sulla persona nei cui confronti l'istanza è proposta, dopo averne acquisito il consenso.

(2) Comma inserito, in sede di conversione, dall'art. 2 3 lett. e-bis) n. 5.2 d.l. n. 35, cit., con effetto dal 1° marzo 2006. Ai sensi dell' art. 2 3-quinquies d.l. n. 35, cit., le modifiche si applicano ai procedimenti instaurati successivamente al 1° marzo 2006.

(3) V. sub art. 694.

ARTICOLO  696  BIS

Consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite (1).

[I]. L'espletamento di una consulenza tecnica, in via preventiva, può essere richiesto anche al di fuori delle condizioni di cui al primo comma dell'articolo 696, ai fini dell'accertamento e della relativa determinazione dei crediti derivanti dalla mancata o inesatta esecuzione di obbligazioni contrattuali o da fatto illecito. Il giudice procede a norma del terzo comma del medesimo articolo 696. Il consulente, prima di provvedere al deposito della relazione, tenta, ove possibile, la conciliazione delle parti.

[II]. Se le parti si sono conciliate, si forma processo verbale della conciliazione.

[III]. Il giudice attribuisce con decreto efficacia di titolo esecutivo al processo verbale, ai fini dell'espropriazione e dell'esecuzione in forma specifica e per l'iscrizione di ipoteca giudiziale.

[IV]. Il processo verbale è esente dall'imposta di registro.

[V]. Se la conciliazione non riesce, ciascuna parte può chiedere che la relazione depositata dal consulente sia acquisita agli atti del successivo giudizio di merito.

[VI]. Si applicano gli articoli da 191 a 197, in quanto compatibili.

(1) Articolo inserito, in sede di conversione, dall'art. 23 lett. e-bis) n. 6 d.l. 14 marzo 2005, n. 35, conv. con modif., in l. 14 maggio 2005, n. 80, con effetto dal 1° marzo 2006. Ai sensi dell' art. 2 3-quinquies d.l. n. 35, cit., le modifiche si applicano ai procedimenti instaurati successivamente al 1° marzo 2006.

ARTICOLO  697

Provvedimenti in caso di eccezionale urgenza.

[I]. In caso d'eccezionale urgenza, il presidente del tribunale (1) o il giudice di pace può pronunciare i provvedimenti indicati negli articoli 694 e 695 con decreto, dispensando il ricorrente dalla notificazione alle altre parti; in tal caso può nominare un procuratore, che intervenga per le parti non presenti all'assunzione della prova.

[II]. Non oltre il giorno successivo, a cura del cancelliere, deve essere fatta notificazione [137 ss.] immediata del decreto alle parti non presenti all'assunzione.

(1) V. sub art. 694.

ARTICOLO  698

Assunzione ed efficacia delle prove preventive.

[I]. Nell'assunzione preventiva dei mezzi di prova si applicano, in quanto possibile, gli articoli 191 e seguenti.

[II]. L'assunzione preventiva dei mezzi di prova non pregiudica le questioni relative alla loro ammissibilità e rilevanza, né impedisce la loro rinnovazione nel giudizio di merito.

[III]. I processi verbali [126, 130] delle prove non possono essere prodotti, né richiamati, né riprodotti in copia nel giudizio di merito, prima che i mezzi di prova siano stati dichiarati ammissibili nel giudizio stesso.

ARTICOLO  699                            

Istruzione preventiva in corso di causa.

[I]. L'istanza di istruzione preventiva [693] può anche essere proposta in corso di causa e durante l'interruzione [299 ss.] o la sospensione [295 ss.] del giudizio.

[II]. Il giudice provvede con ordinanza.

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