I redditi diversi - scheda

I redditi diversi - scheda


I redditi diversi sono caratterizzati dalla residualità e difettano del tratto caratterizzante i redditi che il TUIR indica come appartenenti a specifiche categorie; la provenienza da specifiche fonti produttive.

Costituiscono, in tal senso, redditi diversi:

le plusvalenze realizzate dalla lottizzazione di terreni o l'esecuzione di opere atte a renderli edificabili;

le plusvalenze realizzate dalla cessione di beni immobili acquistati o costruiti da non più di cinque anni (con esclusione degli immobili acquistati per successione);

le plusvalenze derivanti dalla cessione di azioni o di altre partecipazioni sociali ovvero dalla cessione di titoli obbligazionari o di altri strumenti finanziari (capital gains) - si ricorda che rientrano nelll'alveo dei redditi da capitale i dividendi azionari. Tali plusvalenze hanno una diversa aliquota di tassazione a seconda che si tratti di cessione di partecipazioni qualificate (aliquota del 49,72%) o non qualificate (aliquota dell'imposta sostitutiva del 12,5% e regime opzionale della tassazione tra tassazione analitica, in base alla dichiarazione - tassazione in regime di risparmio amministrato - tassazione in regime di risparmio gestito);


le plusvalenze derivanti dalla cessione di contratti di associazione in partecipazione con apporto di capitale.

Fanno ancora parte dei redditi diversi:

i redditi di natura fondiaria la cui determinazione non è effettuata mediante il ricorso ai coefficienti catastali (questi ultimi rientrano invece tra i redditi fondiari);

i redditi derivanti dalle sublocazioni;

i redditi derivanti dall'esercizio di attività di lavoro autonomo qualora difetti il requisito dell'abitualità.

le vincite alle lotterie, i redditi su beni immobili siti all’estero;

In generale essi vengono tassati al netto delle spese per la loro produzione e secondo il principio di cassa.

Da ultimo è cambiato il sistema di tassazione degli utili da partecipazione qualificate in società soggette all’IRES da parte di persone fisiche. Essendo venuto meno il meccanismo del credito d’imposta, per evitare la doppia tassazione, si stabilisce ora che questi utili concorrono alla formazione dell’imponibile solo parzialmente (al 40%).
Gli utili derivanti invece da altri tipi di partecipazione (non qualificate) sono integralmente imponibili, sono assoggettati alla ritenuta d’imposta alla fonte in misura pari al 12,5%. Essa può essere assolta mediante l’applicazione del regime della dichiarazione (l’imposta è auto liquidata in sede di dichiarazione dei redditi), del regime del risparmio amministrato (l’imposta è applicata dall’intermediario su ciascuna plusvalenza al netto di precedenti minusvalenze) o del regime del risparmio gestito (l’imposta è applicata dall’intermediario sul risultato maturato di gestione).
Una partecipazione è qualificata quando si tratta di azioni diverse da quelle di risparmio o altri tipi di partecipazione che rappresentano più di una certa percentuale (2% per le società quotate o 20% se non quotate) dei diritti di voto esercitabili nelle assemblee ordinarie.

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