I redditi fondiari - scheda

I REDDITI FONDIARI


Sono fondiari i redditi inerenti ai terreni e ai fabbricati situati sul territorio della Stato che sono o devono essere iscritti, con attribuzione di rendita, nel catasto dei terreni o quello edilizio. Terreni e fabbricati, ove componenti di altro apparato produttivo, concorrono alla formazione di redditi di altra natura, di norma reddito d’impresa.

I redditi fondiari possono essere di tre specie:
dominicali,
agrari
da fabbricati.
 
Tutti questi redditi concorrono alla formazione del reddito complessivo indipendentemente dalla effettiva percezione del reddito da parte del proprietario, dell’enfiteuta o dell’usufruttuario. Il reddito dei terreni, sia quello dominicale sia quello agrario, è colpito nella sua misura media risultante dalle tariffe d'estimo catastale; il reddito catastale è un reddito ordinario nel senso che si tratta di un reddito ottenuto da un coltivatore di capacità normale ed è un reddito medio perchè calcolato per una media di più anni in modo da abbracciare un ciclo produttivo che tenga conto della rotazione delle colture.
 
La Corte Costituzionale ha ritenuto la legittimità, ex art. 53 cost., di questo sistema di tassazione con sentenza n 16 del 31 marzo 1965.

-    Il reddito dominicale:


è costituito dalla parte dominicale del reddito medio ordinario ritraibile dal terreno attraverso l’esercizio di attività agricole (tale reddito remunera la terra nel suo stato naturale e il capitale di miglioramento che vi è investito). Il reddito dominicale si determina mediante l’applicazione delle tariffe d’estimo stabilite dalla legge catastale. Non sono considerati produttivi di redditi dominicali i terreni di fabbricati urbani, terreni in affitto per uso non agricolo e terreni produttivi reddito d’impresa.

-    Il reddito agrario:

è costituito dalla parte del reddito medio ordinario imputabile al capitale d’esercizio e al lavoro di organizzazione impiegati, nei limiti delle potenzialità del terreno, nell’esercizio di attività agricole svolte su di esso. Sono considerate attività agricole le coltivazioni del terreno e la silvicoltura, l’allevamento di animali con mangimi in parte dal terreno, l’acquacoltura, la produzione di energia elettrica attraverso biocombustibili agro-forestali. Tuttavia, qualora vengano superati determinati limiti, i redditi imputabili all’attività eccedente vengono considerati attività d’impresa.
Anche il reddito agrario si determina mediante l’applicazione delle tariffe d’estimo stabilite dalla legge catastale.

-    Il reddito dei fabbricati:

è costituito dal reddito medio ordinario ritraibile da ciascuna unità immobiliare urbana. Sono considerate unità immobiliari urbane i fabbricati e le altre costruzioni stabili suscettibili di reddito autonomo. Nel catasto le singole unità immobiliari sono contraddistinte per zona censuaria, categoria e classe. Le categorie sono cinque: A (abitazioni), B (edifici ad uso collettivo), C (edifici commerciali), D (immobili industriali) E (immobili speciali).
Titolare del reddito dei fabbricati è il proprietario o l’usufruttuario dell’immobile. Rientra invece nella categoria dei redditi diversi il reddito percepito dal locatario in caso di sublocazione.
I criteri di determinazione del reddito dei fabbricati variano a seconda che si tratti di unità abitative locate (il reddito è costituito dal canone di locazione ridotto del 15% a titolo di deduzione forfetaria delle spese), di unità abitative non locate (il reddito è aumentato di un terzo rispetto alla rendita catastale se non si tratta di abitazione principale) o di unità abitative adibite ad abitazione principale (la rendita catastale non aumenta la base imponibile in quanto è prevista la completa deduzione).
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