il pignoramento di beni indivisi e contro il terzo proprietario

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L'espropriazione su beni indivisi e su beni di proprietà di terzi rispetto al debitore sottoposto all'esecuzione, la divisione del bene indiviso da parte del giudice dell'esecuzione e i diritti del terzo

ARTICOLO  599

Pignoramento.

[I]. Possono essere pignorati i beni indivisi [1100 ss. c.c.] anche quando non tutti i comproprietari sono obbligati verso il creditore.

[II]. In tal caso del pignoramento [492 ss.] è notificato avviso, a cura del creditore pignorante, anche agli altri comproprietari, ai quali è fatto divieto di lasciare separare dal debitore la sua parte delle cose comuni senza ordine di giudice [160, 180 att.].

ARTICOLO  600

Convocazione dei comproprietari.

[I]. Il giudice dell'esecuzione, su istanza del creditore pignorante o dei comproprietari e sentiti tutti gli interessati [485; 1802 att.], provvede, quando è possibile, alla separazione della quota in natura spettante al debitore.

[II]. Se la separazione in natura non è chiesta o non è possibile, il giudice dispone che si proceda alla divisione a norma del codice civile, salvo che ritenga probabile la vendita della quota indivisa ad un prezzo pari o superiore al valore della stessa, determinato a norma dell'articolo 568 (1).

(1) Comma così sostituito, in sede di conversione, dall'art. 23 lett. e) n. 36 d.l. 14 marzo 2005, n. 35, conv. con modif., in l. 14 maggio 2005, n. 80, con effetto dalla data indicata sub art. 476. Per la disciplina transitoria v. art. 2 3-sexies d.l. n. 35, cit., sub art. 476.

Si riporta il testo del comma in vigore fino a tale data

« Se la separazione non è possibile, può ordinare la vendita della quota indivisa [530, 569] o disporre che si proceda alla divisione a norma del codice civile [784 ss.; 181 att.; 713 ss., 1116 ss. c.c.] ».

ARTICOLO  601

Divisione.

[I]. Se si deve procedere alla divisione, l'esecuzione è sospesa [623] finché sulla divisione stessa non sia intervenuto un accordo fra le parti o pronunciata una sentenza avente i requisiti di cui all'articolo 627 [181 att.].

[II]. Avvenuta la divisione, la vendita o l'assegnazione dei beni attribuiti al debitore ha luogo secondo le norme contenute nei capi precedenti.

ARTICOLO  602

Modo dell'espropriazione.

[I].Quando oggetto dell'espropriazione è un bene gravato da pegno [2784 ss. c.c.] o da ipoteca [2808 ss. c.c.] per un debito altrui [2858 ss., 2868 ss., 2910 2 c.c.], oppure un bene la cui alienazione da parte del debitore è stata revocata per frode [2901 c.c.], si applicano le disposizioni contenute nei capi precedenti, in quanto non siano modificate dagli articoli che seguono.

ARTICOLO  603

Notificazione del titolo esecutivo e del precetto.

[I]. Il titolo esecutivo [474] e il precetto [480] debbono essere notificati [479] anche al terzo [28123 c.c.].

[II]. Nel precetto deve essere fatta espressa menzione del bene del terzo che si intende espropriare.

ARTICOLO  604

Disposizioni particolari.

[I]. Il pignoramento [492] e in generale gli atti d'espropriazione si compiono nei confronti del terzo [2812 3 c.c.], al quale si applicano tutte le disposizioni relative al debitore, tranne il divieto di cui all'articolo 579 primo comma.

[II]. Ogni volta che a norma dei capi precedenti deve essere sentito il debitore, è sentito anche il terzo [485].

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