il procedimento di correzione della sentenza

Il procedimento di correzione della sentenza, i casi di correzione della sentenza, la correzione mediante decreto su istanza concorde delle parti e la corrzione mediante ordinanza su istanza di una parte, il decreto di fissazione dell'udienza e l'onere di notifica

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ARTICOLO  287

Casi di correzione.

[I]. Le sentenze contro le quali non sia stato proposto appello (1) [339 ss.] e le ordinanze non revocabili [177 3] possono essere corrette [913, 932, 826], su ricorso di parte, dallo stesso giudice che le ha pronunciate, qualora egli sia incorso in omissioni o in errori materiali o di calcolo [391-bis] (2).

(1) La Corte cost., con sentenza 10 novembre 2004, n. 335, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente articolo limitatamente alle parole « contro le quali non sia proposto appello ».

(2) Per la correzione delle sentenze pronunciate dalla Corte di cassazione, v. art. 391-bis.

ARTICOLO  288

Procedimento di correzione.

[I]. Se tutte le parti concordano nel chiedere la stessa correzione, il giudice provvede con decreto [135].

[II]. Se è chiesta da una delle parti, il giudice, con decreto da notificarsi insieme col ricorso a norma dell'articolo 170, primo e terzo comma, fissa l'udienza nella quale le parti debbono comparire davanti a lui. Sull'istanza il giudice provvede con ordinanza, che deve essere annotata sull'originale del provvedimento [121 att.].

[III]. Se è chiesta la correzione di una sentenza dopo un anno dalla pubblicazione [133 1], il ricorso e il decreto debbono essere notificati alle altre parti personalmente.

[IV]. Le sentenze possono essere impugnate relativamente alle parti corrette nel termine ordinario [325] decorrente dal giorno in cui è stata notificata l'ordinanza di correzione.

ARTICOLO  289

Integrazione dei provvedimenti istruttori (1).

[I]. I provvedimenti istruttori [176 1, 279 1, 280], che non contengono la fissazione dell'udienza successiva o del termine entro il quale le parti debbono compiere gli atti processuali, possono essere integrati, su istanza di parte [122 att.] o d'ufficio, entro il termine perentorio [153] di sei mesi dall'udienza in cui i provvedimenti furono pronunciati, oppure dalla loro notificazione o comunicazione [136, 137 ss.] se prescritte.

[II]. L'integrazione è disposta dal presidente del collegio nel caso di provvedimento collegiale e dal giudice istruttore negli altri casi, con decreto che è comunicato a tutte le parti a cura del cancelliere [1753].

(1) Articolo così sostituito dall'art. 26 l. 14 luglio 1950, n. 581.

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