il ricorso in cassazione

Il ricorso per cassazione i motivi di ricorso le forme del ricorso principale e incidentale e del controricorso, le diverse tipologie di decisioni della Corte di Cassazione ed il ricorso in riassunzione
 
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Art. 360 cpc
Sentenze impugnabili e motivi di ricorso (1).

[I]. Le sentenze pronunciate in grado d'appello o in unico grado [339 1, 420-bis] possono essere impugnate con ricorso per cassazione:

1) per motivi attinenti alla giurisdizione [37];
 
2) per violazione delle norme sulla competenza [38], quando non è prescritto il regolamento di competenza [42];
 
3) per violazione o falsa applicazione di norme di diritto [113] e dei contratti e accordi collettivi nazionali di lavoro;
 
4) per nullità della sentenza o del procedimento [156 ss., 161];
 
5) per omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio.
 
[II]. Può inoltre essere impugnata con ricorso per cassazione una sentenza appellabile del tribunale, se le parti sono d'accordo per omettere l'appello; ma in tale caso l'impugnazione può proporsi soltanto a norma del primo comma, n. 3.
[III]. Non sono immediatamente impugnabili con ricorso per cassazione le sentenze che decidono di questioni insorte senza definire, neppure parzialmente, il giudizio. Il ricorso per cassazione avverso tali sentenze può essere proposto, senza necessità di riserva, allorché sia impugnata la sentenza che definisce, anche parzialmente, il giudizio.
[IV]. Le disposizioni di cui al primo comma e terzo comma si applicano alle sentenze ed ai provvedimenti diversi dalla sentenza contro i quali è ammesso il ricorso per cassazione per violazione di legge.

(1) Articolo da ultimo così sostituito dall'art. 2 d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, a far data dal 2 marzo 2006. Ai sensi dell'art. 272 d.lgs. n. 40, cit., la disposizione si applica « ai ricorsi per cassazione proposti avverso le sentenze e gli altri provvedimenti pubblicati a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto ». Precedentemente l'articolo era stato sostituito dall'art. 42 l. 14 luglio 1950, n. 581 e successivamente modificato dall'art. 59 l. 26 novembre 1990, n. 353. Il testo precedentemente in vigore recitava: «[I]. Le sentenze pronunziate in grado d'appello o in unico grado possono essere impugnate con ricorso per cassazione: 1) per motivi attinenti alla giurisdizione; 2) per violazione delle norme sulla competenza, quando non è prescritto il regolamento di competenza ;3) per violazione o falsa applicazione di norme di diritto; 4) per nullità della sentenza o del procedimento; 5) per omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, prospettato dalle parti o rilevabile d'ufficio. [II]. Può inoltre essere impugnata con ricorso per cassazione una sentenza appellabile del tribunale, se le parti sono d'accordo per omettere l'appello; ma in tal caso l'impugnazione può proporsi soltanto per violazione o falsa applicazione di norme di diritto.

Art. 360 bis cpc
Inammissibilità del ricorso (1)
 
[I]. Il ricorso è inammissibile:

1) quando il provvedimento impugnato ha deciso le questioni di diritto in modo conforme alla giurisprudenza della Corte e l'esame dei motivi non offre elementi per confermare o mutare llorientamento della stessa;
2) quando è manifestamente infondata la censura relativa alla violazione dei princìpi regolatori del giusto processo.
(1) Articolo inserito dall'art. 47, comma 1, lett. a), della l. 18 giugno 2009, n. 69. Ai sensi dell'articolo 58, comma 5, della medesima legge, le disposizioni si applicano alle controversie nelle quali il provvedimento impugnato con il ricorso per cassazione è stato pubblicato ovvero, nei casi in cui non sia prevista la pubblicazione, depositato successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.


Art. 361 cpc
Riserva facoltativa di ricorso contro sentenze non definitive (1).

[I]. Contro le sentenze previste dall'articolo 278 e contro quelle che decidono una o alcune delle domande senza definire l'intero giudizio, il ricorso per cassazione può essere differito, qualora la parte soccombente ne faccia riserva, a pena di decadenza, entro il termine per la proposizione del ricorso, e in ogni caso non oltre la prima udienza successiva alla comunicazione della sentenza stessa [340; 709-bis] (2).
[II]. Qualora sia stata fatta la riserva di cui al precedente comma, il ricorso deve essere proposto unitamente a quello contro la sentenza che definisce il giudizio, o con quello che venga proposto, dalla stessa o da altra parte, contro altra sentenza successiva che non definisca il giudizio.
[III]. La riserva non può farsi, e se già fatta rimane priva di effetto, quando contro la stessa sentenza da alcuna delle altre parti sia proposto immediatamente ricorso [133, 133-bis att.].
 
(1) Articolo così sostituito dall'art. 42 l. 14 luglio 1950, n. 581.
 
(2) Comma da ultimo così sostituito dall'art. 3 d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, a far data dal 2 marzo 2006. Per la disciplina transitoria v. sub art. 360. Precedentemente il comma era stato sostituito dall'art. 60 l. 26 novembre 1990, n. 353, ed il testo recitava: «Contro le sentenze previste dall'articolo 278 e dal numero 4 del secondo comma dell'articolo 279, il ricorso per cassazione può essere differito, qualora la parte soccombente ne faccia riserva, a pena di decadenza, entro il termine per la proposizione del ricorso, e in ogni caso non oltre la prima udienza successiva alla comunicazione della sentenza stessa».


Art. 362 cpc
Altri casi di ricorso.

[I]. Possono essere impugnate con ricorso per cassazione, nel termine di cui all'articolo 325 secondo comma, le decisioni in grado d'appello o in unico grado di un giudice speciale, per motivi attinenti alla giurisdizione del giudice stesso [371].
[II]. Possono essere denunciati in ogni tempo con ricorso per cassazione:
1) i conflitti positivi o negativi di giurisdizione tra giudici speciali, o tra questi e i giudici ordinari;
2) i conflitti negativi di attribuzione tra la pubblica amministrazione e il giudice ordinario.

Art. 363 cpc
Principio di diritto nell'interesse della legge (1).

[I]. Quando le parti non hanno proposto ricorso nei termini di legge o vi hanno rinunciato, ovvero quando il provvedimento non è ricorribile in cassazione e non è altrimenti impugnabile, il Procuratore generale presso la Corte di cassazione può chiedere che la Corte enunci nell'interesse della legge il principio di diritto al quale il giudice di merito avrebbe dovuto attenersi.
[II]. La richiesta del procuratore generale, contenente una sintetica esposizione del fatto e delle ragioni di diritto poste a fondamento dell'istanza, è rivolta al primo presidente, il quale può disporre che la Corte si pronunci a sezioni unite se ritiene che la questione è di particolare importanza.
[III]. Il principio di diritto può essere pronunciato dalla Corte anche d'ufficio, quando il ricorso proposto dalle parti è dichiarato inammissibile, se la Corte ritiene che la questione decisa è di particolare importanza.
[IV]. La pronuncia della Corte non ha effetto sul provvedimento del giudice di merito.

(1) Articolo così sostituito dall'art. 4 d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, a far data dal 2 marzo 2006. Per la disciplina transitoria v. sub art. 360. Il testo recitava: «Ricorso nell'interesse della legge. [I]. Quando le parti non hanno proposto ricorso nei termini di legge o vi hanno rinunciato, il procuratore generale presso la Corte di cassazione può proporre ricorso per chiedere che sia cassata la sentenza nell'interesse della legge. [II]. In tal caso le parti non possono giovarsi della cassazione della sentenza».

Art. 365 cpc
Sottoscrizione del ricorso.

[I]. Il ricorso è diretto alla corte e sottoscritto, a pena d'inammissibilità [375 1, 387], da un avvocato iscritto nell'apposito albo, munito di procura speciale [823, 833-4, 366 1 n. 5, 369 2 n. 3, 370 3].

Art. 366 cpc
Contenuto del ricorso (1).


[I]. Il ricorso deve contenere, a pena di inammissibilità [3751, 387]:
1) l'indicazione delle parti;
2) l'indicazione della sentenza o decisione impugnata;
3) l'esposizione sommaria dei fatti della causa;
4) i motivi per i quali si chiede la cassazione, con l'indicazione delle norme di diritto su cui si fondano, secondo quanto previsto dall'articolo 366-bis;
5) l'indicazione della procura, se conferita con atto separato [822-3] e, nel caso di ammissione al gratuito patrocinio, del relativo decreto;
6) la specifica indicazione degli atti processuali, dei documenti e dei contratti o accordi collettivi sui quali il ricorso si fonda.
[II]. Se il ricorrente non ha eletto domicilio in Roma (2), le notificazioni gli sono fatte presso la cancelleria della Corte di cassazione [135 att.].
[III]. Nel caso previsto nell'articolo 360, secondo comma, l'accordo delle parti deve risultare mediante visto apposto sul ricorso dalle altre parti o dai loro difensori muniti di procura speciale, oppure mediante atto separato, anche anteriore alla sentenza impugnata, da unirsi al ricorso stesso.
[IV]. Le comunicazioni della cancelleria e le notificazioni tra i difensori di cui agli articoli 372 e 390 possono essere fatte al numero di fax o all'indirizzo di posta elettronica indicato in ricorso dal difensore che così dichiara di volerle ricevere, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, vigente. Si applicano le disposizioni richiamate dal secondo comma dell'articolo 176 (3).

(1) Articolo così sostituito dall'art. 5 d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, a far data dal 2 marzo 2006. Per la disciplina transitoria v. sub art. 360. Il testo dell'articolo recitava: «[I]. Il ricorso deve contenere, a pena d'inammissibilità: 1) l'indicazione delle parti; 2) l'indicazione della sentenza o decisione impugnata; 3) l'esposizione sommaria dei fatti della causa; 4) i motivi per i quali si chiede la cassazione, con l'indicazione delle norme di diritto su cui si fondano; 5) l'indicazione della procura, se conferita con atto separato e, nel caso di ammissione al gratuito patrocinio, del relativo decreto. [II]. Se il ricorrente non ha eletto domicilio in Roma, le notificazioni gli sono fatte presso la cancelleria della Corte di cassazione. [III]. Nel caso previsto nell'articolo 360, secondo comma, l'accordo delle parti deve risultare mediante visto apposto sul ricorso dalle altre parti o dai loro difensori muniti di procura speciale, oppure mediante atto separato da unirsi al ricorso stesso». Precedentemente l'articolo era stato modificato dall'art. 3 l. 18 ottobre 1977, n. 793.

(2) Ai sensi del combinato disposto dall'art. 25 (Impiego della posta elettronica certificata nel processo civile), e dall'art. 36 della l. 12 novembre 2011, n. 183, a decorrere dai trenta giorni successivi al 1° gennaio 2012, dopo le parole: «se il ricorrente non ha eletto domicilio in Roma» sono inserite le parole: «ovvero non ha indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata comunicato al proprio ordine».

(3) Ai sensi del combinato disposto dall'art. 25 (Impiego della posta elettronica certificata nel processo civile), e dall'art. 36 della l. 12 novembre 2011, n. 183, a decorrere dai trenta giorni successivbi al 1° gennaio 2012, il comma è così sostituito: «Le comunicazioni della cancelleria e le notificazioni tra i difensori di cui agli articoli 372 e 390 sono effettuate ai sensi dell'articolo 136, secondo e terzo comma».

Art. 366 bis cpc
[Formulazione dei motivi] (1).
 
(1) Articolo inserito dall'art. 6 d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, a far data dal 2 marzo 2006, e successivamente abrogato dall'art. 47, comma 1, lett. d), della l. 18 giugno 2009, n. 69. Il testo precedente recitava: «[I]. Nei casi previsti dall'articolo 360, primo comma, numeri 1), 2), 3) e 4), l'illustrazione di ciascun motivo si deve concludere, a pena di inammissibilità, con la formulazione di un quesito di diritto. Nel caso previsto dall'articolo 360, primo comma, n. 5), l'illustrazione di ciascun motivo deve contenere, a pena di inammissibilità, la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la rende inidonea a giustificare la decisione». Ai sensi dell'articolo 58, comma 5, della medesima legge, le disposizioni si applicano alle controversie nelle quali il provvedimento impugnato con il ricorso per cassazione è stato pubblicato ovvero, nei casi in cui non sia prevista la pubblicazione, depositato successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 367 cpc
Sospensione del processo di merito (1).

[I]. Una copia del ricorso per cassazione proposto a norma dell'articolo 41, primo comma, è depositata, dopo la notificazione alle altre parti, nella cancelleria del giudice davanti a cui pende la causa, il quale sospende il processo se non ritiene l'istanza manifestamente inammissibile o la contestazione della giurisdizione manifestamente infondata. Il giudice istruttore o il collegio provvede con ordinanza [177, 279 1, 4, 298] (2).
[II]. Se la Corte di cassazione dichiara la giurisdizione del giudice ordinario [382 1], le parti debbono riassumere il processo [125 att.] entro il termine perentorio di sei mesi dalla comunicazione [133 2] della sentenza (3) (4).

(1) Articolo così sostituito dall'art. 43 l. 14 luglio 1950, n. 581.

(2) Comma così sostituito dall'art. 61 l. 26 novembre 1990, n. 353. Il testo recitava: «Una copia del ricorso per cassazione proposto a norma dell'art. 41, primo comma, è depositata, dopo la notificazione alle altre parti, nella cancelleria del giudice davanti a cui pende la causa, il quale sospende il processo con ordinanza non impugnabile».

(3) Il riferimento alla sentenza, ai sensi della riforma approvata con l. 18 giugno 2009, n. 69, è ora da intendersi formulato all'ordinanza resa ex art. 375, comma 1, n. 4, c.p.c..

(4) V. Corte cost. 12 marzo 2007, n. 77 e Cass. civ., S.U., 22 febbraio 2007, n. 4109


Art. 368 cpc
Questione di giurisdizione sollevata dal prefetto.

[I]. Nel caso previsto nell'articolo 41, secondo comma, la richiesta per la decisione della Corte di cassazione è fatta dal prefetto con decreto motivato.
[II]. Il decreto è notificato, su richiesta del prefetto, alle parti e al procuratore della Repubblica presso il tribunale, se la causa pende davanti a questo, oppure al procuratore generale presso la corte di appello, se pende davanti alla corte (1).
[III]. Il pubblico ministero comunica il decreto del prefetto al capo dell'ufficio giudiziario davanti al quale pende la causa. Questi sospende [298] il procedimento con decreto che è notificato alle parti a cura del pubblico ministero entro dieci giorni dalla sua pronuncia, sotto pena di decadenza della richiesta.
[IV]. La Corte di cassazione è investita della questione di giurisdizione con ricorso a cura della parte più diligente, nel termine perentorio [153] di trenta giorni dalla notificazione del decreto [307, 310 2, 374 1, 382 1, 3, 386].
[V]. Si applica la disposizione dell'ultimo comma dell'articolo precedente.

(1) Comma così modificato dall'art. 77 d.lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, con effetto, ai sensi dell'art. 247 comma 1 dello stesso decreto quale modificato dall'art. 1 l. 16 giugno 1998, n. 188, dal 2 giugno 1999.

Art. 369 cpc
Deposito del ricorso.


[I]. Il ricorso deve essere depositato nella cancelleria della corte, a pena d'improcedibilità [375 1, 387], nel termine di giorni venti dall'ultima notificazione alle parti [330] contro le quali è proposto [134, 135, 137 att.].
[II]. Insieme col ricorso debbono essere depositati, sempre a pena d'improcedibilità:
1) il decreto di concessione del gratuito patrocinio (1);
2) copia autentica della sentenza o della decisione impugnata con la relazione di notificazione, se questa è avvenuta, tranne che nei casi di cui ai due articoli precedenti; oppure copia autentica dei provvedimenti dai quali risulta il conflitto nei casi di cui ai numeri 1 e 2 dell'articolo 362;
3) la procura speciale, se questa è conferita con atto separato [832-3];
4) gli atti processuali, i documenti, i contratti o accordi collettivi sui quali il ricorso si fonda [372] (2).
[III]. Il ricorrente deve chiedere alla cancelleria del giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata o del quale si contesta la giurisdizione la trasmissione alla cancelleria della Corte di cassazione del fascicolo d'ufficio [1682]; tale richiesta è restituita dalla cancelleria alrichiedente munita di visto, e deve essere depositata insieme col ricorso [123-bis att.].

(1) Numero così sostituito dall'art. 4 l. 18 ottobre 1977, n. 793.

(2) Numero così sostituito dall'art. 7 d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, a far data dal 2 marzo 2006. Per la disciplina transitoria v. sub art. 360. Il testo del numero era il seguente: « 4) gli atti e i documenti sui quali il ricorso si fonda ».

Art. 370 cpc
Controricorso.

[I]. La parte contro la quale il ricorso è diretto, se intende contraddire, deve farlo mediante controricorso da notificarsi (1) al ricorrente nel domicilio eletto [366 2] entro venti giorni dalla scadenza del termine stabilito per il deposito del ricorso [369 1]. In mancanza di tale notificazione, essa non può presentare memorie [378], ma soltanto partecipare alla discussione orale [379].
[II]. Al controricorso si applicano le norme degli articoli 365 e 366, in quanto è possibile.
[III]. Il controricorso è depositato nella cancelleria della Corte entro venti giorni dalla notificazione, insieme con gli atti e i documenti e con la procura speciale, se conferita con atto separato [134, 135, 137 att.].

(1) V. l. 20 gennaio 1992, n. 55, recante disposizioni in materia di notificazioni dei controricorsi e dei ricorsi incidentali dinanzi alla Corte di Cassazione.

Art. 371 cpc
Ricorso incidentale.

[I]. La parte di cui all'articolo precedente deve proporre con l'atto contenente il controricorso l'eventuale ricorso incidentale contro la stessa sentenza [333, 334, 335, 375 1].
[II]. La parte alla quale è stato notificato il ricorso per integrazione a norma degli articoli 331 e 332 deve proporre l'eventuale ricorso incidentale nel termine di quaranta giorni dalla notificazione, con atto notificato al ricorrente principale e alle altre parti nello stesso modo del ricorso principale.
[III]. Al ricorso incidentale si applicano le disposizioni degli articoli 365, 366 e 369 (1).
[IV]. Per resistere al ricorso incidentale può essere notificato un controricorso a norma dell'articolo precedente.
[V]. Se il ricorrente principale deposita la copia della sentenza o della decisione impugnata, non è necessario che la depositi anche il ricorrente per incidente.

(1) Comma così sostituito dall'art. 5 l. 18 ottobre 1977, n. 793.

Art. 371 bis cpc
Deposito dell'atto di integrazione del contraddittorio (1).

[I]. Qualora la Corte abbia ordinato l'integrazione del contraddittorio, assegnando alle parti un termine perentorio per provvedervi [102 2, 331], il ricorso notificato, contenente nell'intestazione le parole « atto di integrazione del contraddittorio », deve essere depositato nella cancelleriadella Corte stessa, a pena di improcedibilità [387] entro venti giorni dalla scadenza del termine assegnato [144-bis att.].
(1) Articolo inserito dall'art. 62 l. 26 novembre 1990, n. 353.

Art. 372 cpc
Produzione di altri documenti.

[I]. Non è ammesso il deposito di atti e documenti non prodotti nei precedenti gradi del processo, tranne di quelli che riguardano la nullità della sentenza impugnata [3601 n. 4] e l'ammissibilità del ricorso e del controricorso [365, 3661, 370].
[II]. Il deposito dei documenti relativi all'ammissibilità può avvenire indipendentemente da quello del ricorso e del controricorso, ma deve essere notificato mediante elenco, alle altre parti.

Art. 373 cpc
Sospensione dell'esecuzione (1).

[I]. Il ricorso per cassazione non sospende la esecuzione della sentenza. Tuttavia il giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata può, su istanza di parte e qualora dall'esecuzione possa derivare grave e irreparabile danno, disporre con ordinanza non impugnabile che l'esecuzione sia sospesa o che sia prestata congrua cauzione [119; 86 att.].
[II]. L'istanza si propone con ricorso al giudice di pace, al tribunale in composizione monocratica o al presidente del collegio, il quale, con decreto in calce al ricorso, ordina la comparizione delle parti rispettivamente dinanzi a sé o al collegio in camera di consiglio [737 ss.]. Copia del ricorso e del decreto sono notificate al procuratore dell'altra parte, ovvero alla parte stessa, se questa sia stata in giudizio senza ministero di difensore [86] o non si sia costituita nel giudizio definito con la sentenza impugnata. Con lo stesso decreto, in caso di eccezionale urgenza, può essere disposta provvisoriamente l'immediata sospensione dell'esecuzione [131-bis att.] (2).

(1) Articolo così sostituito dall'art. 43 l. 14 luglio 1950, n. 581.

(2) Comma dapprima sostituito dall'art. 63 l. 26 novembre 1990, n. 353, e successivamente così modificato dall'art. 78 d.lgs. 19 febbraio 1998, n. 51. Il testo recitava: «L'istanza si propone con ricorso al presidente del collegio, il quale, con decreto in calce al ricorso, ordina la comparizione delle parti rispettivamente dinanzi a sè o al collegio in camera di consiglio. Copia del ricorso e del decreto sono notificate al procuratore dell'altra parte, ovvero alla parte stessa, se questa sia stata in giudizio senza ministero di difensore o non si sia costituita nel giudizio definito con la sentenza impugnata. Con lo stesso decreto, in caso di eccezionale urgenza, può essere disposta provvisoriamente l'immediata sospensione dell'esecuzione».

Art. 374 cpc
Pronuncia a sezioni unite (1).

[I]. La Corte pronuncia a sezioni unite nei casi previsti nel n. 1) dell'articolo 360 e nell'articolo 362 [142 att.]. Tuttavia, tranne che nei casi di impugnazione delle decisioni del Consiglio di Stato e della Corte dei conti, il ricorso può essere assegnato alle sezioni semplici, se sulla questione di giurisdizione proposta si sono già pronunciate le sezioni unite.
[II]. Inoltre il primo presidente può disporre che la Corte pronunci a sezioni unite sui ricorsi che presentano una questione di diritto già decisa in senso difforme dalle sezioni semplici, e su quelli che presentano una questione di massima di particolare importanza [376].
[III]. Se la sezione semplice ritiene di non condividere il principio di diritto enunciato dalle sezioni unite, rimette a queste ultime, con ordinanza motivata, la decisione del ricorso.
[IV]. In tutti gli altri casi la Corte pronuncia a sezione semplice.

(1) Articolo così sostituito dall'art. 8 d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, a far data dal 2 marzo 2006. Per la disciplina transitoria v. sub art. 360. Il testo recitava: «[I]. La Corte pronuncia a sezioni unite nei casi previsti nel numero 1 dell'articolo 360 e nell'articolo 362. [II]. Inoltre il primo presidente può disporre che la corte pronunci a sezioni unite sui ricorsi che presentano una questione di diritto già decisa in senso difforme dalle sezioni semplici, e su quelli che presentano una questione di massima di particolare importanza. [III]. In tutti gli altri casi la Corte pronuncia a sezione semplice».

Art. 375 cpc
Pronuncia in camera di consiglio (1).

[I]. La Corte, sia a sezioni unite che a sezione semplice, pronuncia con ordinanza in camera di consiglio quando riconosce di dovere:
1) dichiarare llinammissibilità del ricorso principale e di quello incidentale eventualmente proposto, anche per mancanza dei motivi previsti dall'articolo 360 (2);
2) ordinare l'integrazione del contraddittorio o disporre che sia eseguita la notificazione dell'impugnazione a norma dell'articolo 332 ovvero che sia rinnovata (3);
3) provvedere in ordine all'estinzione del processo in ogni caso diverso dalla rinuncia (3);
4) pronunciare sulle istanze di regolamento di competenza e di giurisdizione (3);
5) accogliere o rigettare il ricorso principale e lleventuale ricorso incidentale per manifesta fondatezza o infondatezza (4) (5).

(1) Articolo così sostituito dall'art. 1 l. 24 marzo 2001, n. 89.

(2) Numero così sostituito dall'art. 47, comma 1, lett. e), numero 1), della l. 18 giugno 2009, n. 69. Il testo precedente recitava: «1) dichiarare l'inammissibilità del ricorso principale e di quello incidentale eventualmente proposto;». Ai sensi dell'articolo 58, comma 5, della medesima legge n. 69 del 2009,, le disposizioni si applicano alle controversie nelle quali il provvedimento impugnato con il ricorso per cassazione è stato pubblicato ovvero, nei casi in cui non sia prevista la pubblicazione, depositato successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.

(3) Numero così sostituito dall'art. 91 lett. a)d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, a far data dal 2 marzo 2006. Per la disciplina transitoria v. sub art. 360. Il testo dei numeri da 2) a 5) era il seguente: « 2) ordinare l'integrazione del contraddittorio o disporre che sia eseguita la notificazione dell'impugnazione a norma dell'articolo 332; 3) dichiarare l'estinzione del processo per avvenuta rinuncia a norma dell'articolo 390; 4) pronunciare in ordine all'estinzione del processo in ogni altro caso; 5) pronunciare sulle istanze di regolamento di competenza e di giurisdizione ».

(4) Numero così sostituito dall'art. 91 lett. a)d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, a far data dal 2 marzo 2006 e successivamente sostituito dall'art. 47, comma 1, lett. e), numero 2), della l. 18 giugno 2009, n. 69. Il testo precedente recitava: «5) accogliere o rigettare il ricorso principale e l'eventuale ricorso incidentale per manifesta fondatezza o infondatezza, ovvero dichiararne l'inammissibilità per mancanza dei motivi previsti nell'articolo 360 o per difetto dei requisiti previsti dall'articolo 366-bis». Ai sensi dell'articolo 58, comma 5, della medesima legge n. 69 del 2009,, le disposizioni si applicano alle controversie nelle quali il provvedimento impugnato con il ricorso per cassazione è stato pubblicato ovvero, nei casi in cui non sia prevista la pubblicazione, depositato successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.

(5) Seguivano tre commi abrogati dall'art. 9 1 lett. b) d.lgs. n. 40, cit., a far data dal 2 marzo 2006, il cui testo recitava: «[II]. La Corte, sia a sezioni unite che a sezione semplice, pronuncia sentenza in camera di consiglio quando il ricorso principale e quello incidentale eventualmente proposto sono manifestamente fondati e vanno, pertanto, accolti entrambi, o quando riconosce di dover pronunciare il rigetto di entrambi per mancanza dei motivi previsti nell'articolo 360 o per manifesta infondatezza degli stessi, nonché quando un ricorso va accolto per essere manifestamente fondato e l'altro va rigettato per mancanza dei motivi previsti nell'articolo 360 o per manifesta infondatezza degli stessi. [III]. La Corte, se ritiene che non ricorrano le ipotesi di cui al primo e al secondo comma, rinvia la causa alla pubblica udienza. [IV]. Le conclusioni del pubblico ministero, almeno venti giorni prima dell'adunanza della Corte in camera di consiglio, sono notificate agli avvocati delle parti, che hanno facoltà di presentare memorie entro il termine di cui all'articolo 378 e di essere sentiti, se compaiono, nei casi previsti al primo comma, numeri 1), 4) e 5), limitatamente al regolamento di giurisdizione, e al secondo comma». Per la disciplina transitoria v. sub art. 360.

Art. 376 cpc
Assegnazione dei ricorsi alle sezioni.

[I]. Il primo presidente, tranne quando ricorrono le condizioni previste dall'articolo 374, assegna i ricorsi ad apposita sezione, che verifica se sussistono i presupposti per la pronuncia in camera di consiglio ai sensi dell'articolo 375, primo comma, numeri 1) e 5). Se la sezione non definisce il giudizio, gli atti sono rimessi al primo presidente, che procede all'assegnazione alle sezioni semplici (1).
[II]. La parte, che ritiene di competenza delle sezioni unite un ricorso assegnato a una sezione semplice, può proporre al primo presidente istanza di rimessione alle sezioni unite, fino a dieci giorni prima dell'udienza di discussione del ricorso [139 att.].
[III]. All'udienza della sezione semplice, la rimessione può essere disposta soltanto su richiesta del pubblico ministero o d'ufficio, con ordinanza inserita nel processo verbale.

(1) Comma così sostituito dall'art. 47, comma 1, lett. b), della l. 18 giugno 2009, n. 69. Il testo precedente recitava: «I ricorsi sono assegnati alle sezioni unite o alle sezioni semplici dal primo presidente». Ai sensi dell'articolo 58, comma 5, della medesima legge n. 69 del 2009,, le disposizioni si applicano alle controversie nelle quali il provvedimento impugnato con il ricorso per cassazione è stato pubblicato ovvero, nei casi in cui non sia prevista la pubblicazione, depositato successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 377 cpc
Fissazione dell'udienza o dell'adunanza in camera di consiglio (1).

[I]. Il primo presidente, su presentazione del ricorso a cura del cancelliere, fissa l'udienza o l'adunanza della camera di consiglio e nomina il relatore per i ricorsi assegnati alle sezioni unite. Per i ricorsi assegnati alle sezioni semplici provvede allo stesso modo il presidente della sezione.
[II]. Dell'udienza è data comunicazione dal cancelliere agli avvocati delle parti almeno venti giorni prima.

(1) Articolo così sostituito dall'art. 65 l. 26 novembre 1990, n. 353. Il testo recitava: «[I]. Il primo presidente, su presentazione del ricorso a cura del cancelliere, fissa l'udienza o l'adunanza della camera di consiglio e nomina il relatore. [II]. Dell'udienza è data comunicazione dal cancelliere agli avvocati delle parti almeno venti giorni prima».

Art. 378 cpc
Deposito di memorie di parte.

[I]. Le parti possono presentare le loro memorie in cancelleria non oltre cinque giorni prima della udienza [3701; 140 att.].

Art. 379 cpc
Discussione.

[I]. All'udienza il relatore riferisce i fatti rilevanti per la decisione del ricorso, il contenuto del provvedimento impugnato e, in riassunto, se non vi è discussione delle parti, i motivi del ricorso e del controricorso.
[II]. Dopo la relazione il presidente invita gli avvocati delle parti a svolgere le loro difese.
[III]. Quindi il pubblico ministero espone oralmente le sue conclusioni motivate.
[IV]. Non sono ammesse repliche, ma gli avvocati delle parti possono nella stessa udienza presentare alla Corte brevi osservazioni per iscritto sulle conclusioni del pubblico ministero.

Art. 380 cpc
Deliberazione della sentenza.

[I]. La Corte, dopo la discussione della causa, delibera, nella stessa seduta, la sentenza in camera di consiglio (1).
[II]. Si applica alla deliberazione della Corte la disposizione dell'articolo 276 [135, 141 att.].

(1) Comma così sostituito dall'art. 4 l. 8 agosto 1977, n. 532.



Art. 380 bis cpc
Procedimento per la decisione

sull'inammissibilità del ricorso e per la decisione in camera di consiglio (1).
[I]. Il relatore della sezione di cui all'articolo 376, primo comma, primo periodo, se appare possibile definire il giudizio ai sensi dell'articolo 375, primo comma, numeri 1) e 5), deposita in cancelleria una relazione con la concisa esposizione delle ragioni che possono giustificare la relativa pronuncia.
[II]. Il presidente fissa con decreto lladunanza della Corte. Almeno venti giorni prima della data stabilita per lladunanza, il decreto e la relazione sono comunicati al pubblico ministero e notificati agli avvocati delle parti, i quali hanno facoltà di presentare, il primo conclusioni scritte, e i secondi memorie, non oltre cinque giorni prima e di chiedere di essere sentiti, se compaiono.
[III]. Se il ricorso non è dichiarato inammissibile, il relatore nominato ai sensi dell'articolo 377, primo comma, ultimo periodo, quando appaiono ricorrere le ipotesi previste dall'articolo 375, primo comma, numeri 2) e 3), deposita in cancelleria una relazione con la concisa esposizione dei motivi in base ai quali ritiene che il ricorso possa essere deciso in camera di consiglio e si applica il secondo comma.
[IV]. Se ritiene che non ricorrono le ipotesi previste dall'articolo 375, primo comma, numeri 2) e 3), la Corte rinvia la causa alla pubblica udienza.

(1) Articolo inserito dall'art. 10 d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, a far data dal 2 marzo 2006 e successivamente sostituito dall'art. 47, comma 1, lett. c), della l. 18 giugno 2009, n. 69. Il testo precedente recitava: «[I]. Il relatore nominato ai sensi dell'articolo 377, se, ricorrendo le ipotesi previste dall'articolo 375, primo comma, numeri 1), 2), 3) e 5), non ritiene che il ricorso sia deciso in udienza, deposita in cancelleria una relazione con la concisa esposizione dello svolgimento del processo e dei motivi in fatto e diritto in base ai quali ritiene che il ricorso possa essere deciso in camera di consiglio. [II]. Il presidente fissa con decreto l'adunanza della Corte. [III]. Almeno venti giorni prima della data stabilita per l'adunanza il decreto e la relazione sono comunicati al pubblico ministero e notificati agli avvocati delle parti, i quali hanno facoltà di presentare, il primo, conclusioni scritte, ed i secondi, memorie, non oltre cinque giorni prima e di chiedere di essere sentiti, se compaiono, nei casi previsti dall'articolo 375, primo comma, numeri 1), 3) e 5). [IV]. Nella seduta la Corte delibera sul ricorso con ordinanza. [V] Se ritiene che non ricorrono le ipotesi previste all'articolo 375 la Corte rinvia la causa alla pubblica udienza». Ai sensi dell'articolo 58, comma 5, della medesima legge n. 69 del 2009,, le disposizioni si applicano alle controversie nelle quali il provvedimento impugnato con il ricorso per cassazione è stato pubblicato ovvero, nei casi in cui non sia prevista la pubblicazione, depositato successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 380 ter cpc
Procedimento per la decisione sulle istanze di regolamento di giurisdizione e di competenza (1).

[I]. Nei casi previsti dall'articolo 375, primo comma, numero 4), il presidente, se non provvede ai sensi dell'articolo 380-bis, primo comma, richiede al pubblico ministero le sue conclusioni scritte.
[II]. Le conclusioni ed il decreto del presidente che fissa l'adunanza sono notificati, almeno venti giorni prima, agli avvocati delle parti, che hanno facoltà di presentare memorie non oltre cinque giorni prima e di chiedere di essere sentiti, se compaiono, limitatamente al regolamento di giurisdizione.
[III]. Non si applica la disposizione del quinto comma dell'articolo 380-bis.
(1) Articolo inserito dall'art. 11 d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, a far data dal 2 marzo 2006. Per la disciplina transitoria v. sub art. 360.  

Art. 382 cpc
Decisione delle questioni di giurisdizione e di competenza.
 
[I]. La Corte, quando decide una questione di giurisdizione [37, 41, 3601 n. 1, 362, 3684], statuisce su questa, determinando, quando occorre, il giudice competente [3672, 386].
[II]. Quando cassa per violazione delle norme sulla competenza, statuisce su questa [492, 3601 n. 2].
[III]. Se riconosce che il giudice del quale si impugna il provvedimento e ogni altro giudice difettano di giurisdizione, cassa senza rinvio. Egualmente provvede in ogni altro caso in cui ritiene che la causa non poteva essere proposta [81, 100, 1641, 1821] o il processo proseguito [3073, 358].

Art. 383 cpc
Cassazione con rinvio.

[I]. La Corte, quando accoglie il ricorso per motivi diversi da quelli richiamati nell'articolo precedente, rinvia la causa ad altro giudice di grado pari a quello che ha pronunciato la sentenza cassata.
[II]. Nel caso previsto dall'articolo 360, secondo comma, la causa può essere rinviata al giudice che avrebbe dovuto pronunciare sull'appello al quale le parti hanno rinunciato.
[III]. La Corte, se riscontra una nullità del giudizio di primo grado per la quale il giudice d'appello avrebbe dovuto rimettere le parti al primo giudice, rinvia la causa a quest'ultimo [3531, 354].

Art. 384 cpc
Enunciazione del principio di diritto e decisione della causa nel merito (1).

[I]. La Corte enuncia il principio di diritto quando decide il ricorso proposto a norma dell'articolo 360, primo comma, n. 3), e in ogni altro caso in cui, decidendo su altri motivi del ricorso, risolve una questione di diritto di particolare importanza.
[II]. La Corte, quando accoglie il ricorso, cassa la sentenza rinviando la causa ad altro giudice, il quale deve uniformarsi al principio di diritto e comunque a quanto statuito dalla Corte, ovvero decide la causa nel merito qualora non siano necessari ulteriori accertamenti di fatto.
[III]. Se ritiene di porre a fondamento della sua decisione una questione rilevata d'ufficio, la Corte riserva la decisione, assegnando con ordinanza al pubblico ministero e alle parti un termine non inferiore a venti e non superiore a sessanta giorni dalla comunicazione per il deposito in cancelleria di osservazioni sulla medesima questione.
[IV]. Non sono soggette a cassazione le sentenze erroneamente motivate in diritto, quando il dispositivo sia conforme al diritto; in tal caso la Corte si limita a correggere la motivazione.

(1) Articolo così sostituito dall'art. 12 d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, a far data dal 2 marzo 2006. Per la disciplina transitoria v. sub art. 360. Precedentemente l'articolo era stato modificato dall'art. 66 l. 26 novembre 1990, n. 353. Il testo recitava: «[I]. La Corte, quando accoglie il ricorso per violazione o falsa applicazione di norme di diritto, enuncia il principio di diritto al quale il giudice di rinvio deve uniformarsi ovvero decide la causa nel merito qualora non siano necessari ulteriori accertamenti di fatto. [II]. Non sono soggette a cassazione le sentenze erroneamente motivate in diritto, quando il dispositivo sia conforme al diritto; in tal caso la Corte si limita a correggere la motivazione».

Art. 385 cpc
Provvedimenti sulle spese.

[I]. La Corte, se rigetta il ricorso, condanna il ricorrente alle spese [91, 3912].
[II]. Se cassa senza rinvio o per violazione delle norme sulla competenza [3822], provvede sulle spese di tutti i precedenti giudizi, liquidandole essa stessa o rimettendone la liquidazione al giudice che ha pronunciato la sentenza cassata.
[III]. Se rinvia [3921 ss.] la causa ad altro giudice, può provvedere sulle spese del giudizio di cassazione o rimetterne la pronuncia al giudice di rinvio (1).
(1)Seguiva il IV comma, inserito dall'art. 13 d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, a far data dal 2 marzo 2006, comma che è stato successivamente abrogato dall'art. 46, comma 20, della l. 18 giugno 2009, n. 69. Il testo recitava: «Quando pronuncia sulle spese, anche nelle ipotesi di cui all'articolo 375, la Corte, anche d'ufficio, condanna, altresì, la parte soccombente al pagamento, a favore della controparte, di una somma, equitativamente determinata, non superiore al doppio dei massimi tariffari, se ritiene che essa ha proposto il ricorso o vi ha resistito anche solo con colpa grave».

Art. 386 cpc
Effetti della decisione sulla giurisdizione.

[I]. La decisione sulla giurisdizione è determinata dall'oggetto della domanda e, quando prosegue il giudizio, non pregiudica le questioni sulla pertinenza del diritto e sulla proponibilità della domanda [382 1].

Art. 387 cpc
Non riproponibilità del ricorso dichiarato inammissibile o improcedibile.

[I]. Il ricorso dichiarato inammissibile [3312, 365, 3661] o improcedibile [3691], non può essere riproposto, anche se non è scaduto il termine fissato dalla legge [325 ss.].

Art. 388 cpc
Trasmissione di copia del dispositivo al giudice di merito (1).

[I]. Copia della sentenza è trasmessa dal cancelliere della Corte a quello del giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata, affinché ne sia presa nota in margine all'originale di quest'ultima. La trasmissione può avvenire anche in via telematica.

(1) Articolo così sostituito dall'art. 14 d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, a far data dal 2 marzo 2006. Per la disciplina transitoria v. sub art. 360. Il testo dell'articolo recitava: «[I]. Copia del dispositivo della sentenza è trasmessa dal cancelliere della Corte a quello del giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata, affinché ne sia presa nota in margine all'originale di quest'ultima».

Art. 389 cpc
Domande conseguenti alla cassazione.

[I]. Le domande di restituzione o di riduzione in pristino e ogni altra conseguente alla sentenza di cassazione [336 2] si propongono al giudice di rinvio [392] e, in caso di cassazione senza rinvio [382 3], al giudice che ha pronunciato la sentenza cassata [144 att.].

Art. 390 cpc
Rinuncia.

[I]. La parte può rinunciare al ricorso principale [360] o incidentale [3711-2] finché non sia cominciata la relazione all'udienza [379 1], o sia notificata la richiesta del pubblico ministero di cui all'articolo 375.
[II]. La rinuncia deve farsi con atto sottoscritto dalla parte e dal suo avvocato o anche da questo solo se è munito di mandato speciale a tale effetto [841].

Art. 391 cpc
Pronuncia sulla rinuncia.

[I]. Sulla rinuncia e nei casi di estinzione del processo disposta per legge, la Corte provvede con sentenza quando deve decidere altri ricorsi contro lo stesso provvedimento, altrimenti provvede il presidente con decreto (1).
[II]. Il decreto o la sentenza che dichiara l'estinzione può condannare la parte che vi ha dato causa alle spese [91] (1).
[III]. Il decreto ha efficacia di titolo esecutivo [4742 n. 1] se nessuna delle parti chiede la fissazione dell'udienza nel termine di dieci giorni dalla comunicazione (1).
[IV]. La condanna non è pronunciata, se alla rinuncia hanno aderito le altre parti personalmente o i loro avvocati autorizzati con mandato speciale [841].

(1) Comma così sostituito dall'art. 15 d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, a far data dal 2 marzo 2006. Per la disciplina transitoria v. sub art. 360. Precedentemente il secondo comma era stato sostituito dall'art. 6 l. 18 ottobre 1977, n. 793. Fino a tale data il testo dei primi tre commi recitava: «[I]. Sulla rinuncia la Corte provvede con sentenza quando deve decidere altri ricorsi contro lo stesso provvedimento, altrimenti provvede con ordinanza. [II]. L'ordinanza o la sentenza, che provvede sulla rinuncia, condanna il rinunciante alle spese. [III]. L'ordinanza ha efficacia di titolo esecutivo».
[III]. L'atto di rinuncia è notificato alle parti costituite o comunicato agli avvocati delle stesse, che vi appongono il visto.

Art. 391 bis cpc
Correzione degli errori materiali e revocazione delle sentenze della Corte di cassazione (1).

[I]. Se la sentenza o l'ordinanza pronunciata ai sensi dell'articolo 375, primo comma, numeri 4) e 5) (2) pronunciata dalla Corte di cassazione è affetta da errore materiale o di calcolo ai sensi dell'articolo 287 ovvero da errore di fatto ai sensi dell'articolo 395, numero 4, la parte interessata può chiederne la correzione o la revocazione con ricorso ai sensi degli articoli 365 e seguenti da notificare entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla notificazione della sentenza [3252], ovvero di un anno dalla pubblicazione della sentenza stessa [3271] (3).
[II]. La Corte decide sul ricorso in camera di consiglio nell'osservanza delle disposizioni di cui all'articolo 380-bis (4).
[III]. Sul ricorso per correzione dell'errore materiale pronuncia con ordinanza (5). Sul ricorso per revocazione pronuncia con ordinanza se lo dichiara inammissibile, altrimenti rinvia alla pubblica udienza (5).
[IV]. La pendenza del termine per la revocazione della sentenza della Corte di cassazione non impedisce il passaggio in giudicato della sentenza impugnata con ricorso per cassazione respinto.
[V]. In caso di impugnazione per revocazione della sentenza della Corte di cassazione non è ammessa la sospensione dell'esecuzione della sentenza passata in giudicato, nè è sospeso il giudizio di rinvio [392 ss.] o il termine per riassumerlo [3984].

(1) Articolo inserito dall'art. 67 l. 26 novembre 1990, n. 353. Successivamente la Corte cost., con sentenza 18 aprile 1996, n. 119, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente articolo nella parte in cui prevede un termine per la proposizione dell'istanza di correzione degli errori materiali delle sentenze della Corte di cassazione.

(2) Le parole « o l'ordinanza pronunciata ai sensi dell'articolo 375, primo comma, numeri 4) e 5) » sono state inserite dall'art. 161 lett. a)d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, a far data dal 2 marzo 2006. Per la disciplina transitoria v. sub art. 360.

(3) La Corte cost., con sentenza del 9 luglio 2009, n. 207, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 391-bis, primo comma, nella parte in cui «non prevede la esperibilità del rimedio della revocazione per errore di fatto, ai sensi dell'art. 395, primo comma, n. 4), cod. proc. civ., per le ordinanze pronunciate dalla Corte di cassazione a norma dell'art. 375, primo comma, n. 1), dello stesso codice».

(4) Comma così sostituito dall'art. 16 1 lett. b) d.lgs. n. 40, cit., a far data dal 2 marzo 2006. Per la disciplina transitoria v. sub art. 360. Il testo del comma era il seguente: « Sul ricorso la Corte pronuncia in camera di consiglio a norma dell'articolo 375 ».

(5) Comma inserito dall'art. 16 1 lett. c) d.lgs. n. 40, cit., a far data dal 2 marzo 2006 (nel testo pubblicato in G.U. la lett. c) del comma 1 dell'art. 16 d.lgs. n. 40, cit., recita testualmente: « dopo il secondo comma sono inseriti i seguenti: », laddove nel testo riporta invece un solo comma). Per la disciplina transitoria, v. sub art. 360.

Art. 392 cpc
Altri casi di revocazione ed opposizione di terzo (1).

[I]. Il provvedimento con il quale la Corte ha deciso la causa nel merito è, altresì, impugnabile per revocazione per i motivi di cui ai numeri 1), 2), 3) e 6) del primo comma dell'articolo 395 e per opposizione di terzo. I relativi ricorsi si propongono alla stessa Corte e debbono contenere gli elementi, rispettivamente, degli articoli 398, commi secondo e terzo, e 405, comma secondo.
[II]. Quando pronuncia la revocazione o accoglie l'opposizione di terzo, la Corte decide la causa nel merito qualora non siano necessari ulteriori accertamenti di fatto; altrimenti, pronunciata la revocazione ovvero dichiarata ammissibile l'opposizione di terzo, rinvia la causa al giudice che ha pronunciato la sentenza cassata.

(1) Articolo inserito dall'art. 17 d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, a far data dal 2 marzo 2006. Per la disciplina transitoria v. sub art. 360.

Art. 392 cpc
Riassunzione della causa.

[I]. La riassunzione della causa davanti al giudice di rinvio [50, 383] può essere fatta da ciascuna delle parti non oltre tre mesi dalla pubblicazione [1331] della sentenza della Corte di Cassazione (1).
[II]. La riassunzione si fa con citazione, la quale è notificata personalmente a norma degli articoli 137 e seguenti [126 att.].

(1) Comma così modificato dall'art. 46, comma 21, della l. 18 giugno 2009, n. 69 che ha sostituito le parole: "un anno" con le parole: "tre mesi".

Art. 393 cpc
Estinzione del processo.

[I]. Se la riassunzione non avviene entro il termine di cui all'articolo precedente, o si avvera successivamente a essa una causa di estinzione del giudizio di rinvio [306 ss.], l'intero processo si estingue [310]; ma la sentenza della Corte di cassazione conserva il suo effetto vincolante anche nel nuovo processo che sia instaurato con la riproposizione della domanda [382 1-2, 384 1].

Art. 394 cpc
Procedimento in sede di rinvio.

[I]. In sede di rinvio si osservano le norme stabilite per il procedimento davanti al giudice al quale la Corte ha rinviato la causa. In ogni caso deve essere prodotta copia autentica della sentenza di cassazione.
[II]. Le parti conservano la stessa posizione processuale che avevano nel procedimento in cui fu pronunciata la sentenza cassata.
[III]. Nel giudizio di rinvio può deferirsi il giuramento decisorio [233], ma le parti non possono prendere conclusioni diverse da quelle prese nel giudizio nel quale fu pronunciata la sentenza cassata [189 1, 345, 352 1], salvo che la necessità delle nuove conclusioni sorga dalla sentenza di cassazione [384 1, 389].
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