interpello ordinario art 11 statuto contribuente


il funzionamento dell'interpello ordinario previsto dallo Statuto del contribuente quando si configura l'obbligo di rispondere dell'Agenzia e quando è da escludersi

L'interpello ordinario è previsto e disciplinato dall'art. 11 dello Statuto del contribuente ed è uno strumento a disposizione del contribuente volto a dirimere in via preventiva eventuali dubbi interpretativi concernenti norme tributarie onde evitare di incorrere in successivi accertamenti, con relativi provvedimenti sanzionatori, dovuti a dichiarazioni redatte su presupposti interpretativi erronei della normativa di riferimento.

Più in particolare, l'art. 11 dello Statuto consente di rivolgere un interpello ordinario, ovvero, una: "circostanziata e specifica istanza" con riguardo ad un caso concreto e personale che implichi la risoluzione di un quesito inerente l'applicazione di leggi tributarie, alla Direzione regionale dell'Agenzia delle Entrate.
 
In via generale, l'interpello ordinario pone a carico della Agenzia delle Entrate lìobbligo di rispondere entro il termine di 120 giorni essendo, in difetto, automaticamente "validata" l'interpretazione della norma che il contribuente deve necessariamente proporre.
 
Quello dell'Agenzia, in senso tecnico, è, dunque, configurabile come un onere di rispondere giacchè, in difetto, si presume essere stato dato assenso all'interpretazione proposta dal contribuente.
 
Alla luce di quanto detto, emerge, quale prerequisito del meccanismo operativo dell'interpello ordinario, la sottoposizione alla Direzione regionale dell'Agenzia delle Entrate di una proposta interpretativa di una norma tributaria pertinente ad un caso individuale e concreto.
 
Ulteriore presupposto per la configurabilità di un onere di risposta a carico della Direzione è quello della sussistenza di un plausibile dubbio interpretativo il che è da escludersi, secondo quanto precisato da fonte regolamentare: "qualora l'amministrazione finanziaria abbia compiutamente fornito la soluzione interpretativa di fattispecie corrispondenti a quella prospettata dal contribuente, mediante circolare, risoluzione, istruzione o nota".
 
Laddove sussistano le precondizioni affinchè l'interpello ordinario ponga a carico della Direzione regionale dell'Agenzia delle Entrate l'onere di rispondere, essa è tenuta a farlo nel termine di 120 giorni, operando, in difetto, il meccanismo del silenzio assenso che legittima il contribuente a comportarsi in conseguenza dell'interpretazione proposta senza che l'Agenzia possa successivamente attivare un procedimento di accertamento su presupposti interpretativi differenti della norma sottoposta preventivamente alla sua attenzione.

Qualora l'istanza di interpello ordinario venga formulata da un numero elevato di contribuenti e concerna la stessa questione o questioni analoghe tra loro, l'amministrazione può fornire risposta collettiva mediante circolare o risoluzione.
 
Deve, tuttavia, essere ben chiaro che l'esito dell'interpello ordinario non ha valenza generalizzata sicchè dello stesso non può giovarsi che il contribuente che abbia inviato l'istanza.
 
Peraltro, il parere (espresso o tacito) dell'Agenzia vincola la medesima ma non il contribuente che, confidando sulla legittimità della interpretazione proposta, può comportarsi in conformità alla stessa anche se in contrasto con la risposta che l'Agenzia abbia fornita all'interpello ordinario.
 
Successivamente potrà, infatti, del pari impugnare l'eventuale avviso di accertamento che l'Agenzia abbia legittimamente emesso sulla base della presunta violazione della norma tributaria oggetto dell'interpello ordinario, impugnando congiuntamente il parere contrario rilasciato dall'Agenzia in risposta all'interpello ordinario ovvero potrà conformarsi al parere e, tuttavia, agire davanti alla commissione tributaria competente con istanza di rimborso.
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