IRAP l'imposta regionale sulle attività produttive

L’IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA PRODUTTIVE, L’IRAP

L’IRAP è un’imposta locale regionale applicabile alle attività produttive, esercitate nel territorio di ogni Regione, di natura reale e indeducibile dal reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi (tuttavia il decreto anticrisi ha previsto una deducibilità parziale dell’imposta). In attesa della completa attuazione dell’art.119 della Costituzione e del federalismo fiscale, l’IRAP ha assunto natura di tributo proprio della Regione.

A) PRESUPPOSTO DELL’IMPOSTA, SOGGETTI PASSIVI, BASE IMPONIBILE E ALIQUOTA

Presupposto dell’IRAP è l’esercizio abituale di un’attività autonomamente organizzata diretta alla produzione e allo scambio di beni ovvero alla prestazione di servizi.
Sono soggetti passivi

le società di capitali,

gli enti pubblici e privati residenti che svolgono attività commerciale,

le persone fisiche e le società di persone esercenti attività commerciali,

le persone fisiche e le società semplici esercenti arti e professioni,

i produttori agricoli titolari di reddito agrario,

gli enti privati diversi dalle società che non svolgono come attività principale quella commerciale,

tutte le amministrazioni dello Stato, delle Regioni, delle Provincie e dei Comuni indipendentemente dall’attività svolta.

Tre sono le ipotesi di esclusione dalla soggettività passiva:

i fondi comuni d’investimento,

i fondi di previdenza integrativa e

i gruppi europei d’interesse economico.

La base imponibile, costituita dal valore aggiunto della produzione prodotta nel territorio regionale in cui il soggetto esercita l’attività, è calcolata sulla base delle risultanze del bilancio. Nel caso di soggetti passivi che svolgono la loro attività in più Regioni, la ripartizione della base imponibile ha luogo in proporzione al costo del personale dipendente operante nelle varie Regioni ove vi sia e qualora non vi sia personale il valore della produzione va imputato al territorio della Regione nel quale il soggetto passivo è domiciliato.

L’imposta è determinata applicando al valore della produzione netta l’aliquota ordinaria del 3,9%. Questa può essere variata, fino ad un punto percentuale, dalle singole Regioni.

B) DICHIARAZIONE, RISCOSSIONE E VERSAMENTO DEGLI ACCONTI

Per ogni periodo d’imposta, i soggetti passivi IRAP devono presentare, obbligatoriamente in via telematica, apposita dichiarazione nella quale indicare i componenti del valore della produzione netta. La dichiarazione IRAP va presentata in forma autonoma (non più in forma unificata, nell’UNICO) direttamente alla regione di domicilio fiscale del soggetto passivo.
Il pagamento avviene mediante il sistema dell’autotassazione. È infatti, lo stesso contribuente che provvede a determinare l’imposta e a versarla. Per i soggetti IRPEF (persone fisiche e società di persone), l’acconto va versato, nella misura del 99% della somma versata l’anno precedente, e per i soggetti IRES, nella misura del 97% di quanto versato l’anno precedente grazie al decreto anticrisi (in precedenza l’acconto era pari al 100%). L’acconto va versato in due rate: la prima, pari al 40%,entro il 16 giugno (16 luglio con una maggiorazione dello 0,40%) per le persone fisiche, le società di persone e quelle di capitali se il periodo d’imposta coincide con l’anno solare; ovvero entro il 16 del sesto mese successivo a quello di chiusura dell’esercizio per le società di capitali con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare. La seconda rata, pari al 60%, va versata entro il 30 novembre per i soggetti IRPEF ed entro l’undicesimo mese dell’esercizio per i soggetti IRES.



A) L’IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI, L’ICI

Il presupposto dell’imposta è dato dal possesso di fabbricati, aree fabbricabili o terreni agricoli siti sul territorio dello Stato qualunque sia la loro destinazione.

I soggetti passivi sono i proprietari degli immobili ovvero i titolari del diritto di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi, anche se non residenti nel territorio dello Stato o se non hanno ivi la sede legale o amministrativa o non vi esercitano l’attività. Nell’ipotesi di trasferimento di proprietà durante l’anno, il carico fiscale viene ripartito fra gli interessati in proporzione alla durata dei rispettivi diritti. Nel caso di comproprietà, invece, debitore dell’imposta è ciascun comproprietario per la sua quota.

La base imponibile è, per i fabbricati iscritti al catasto, dalle rendite catastali calcolate moltiplicando le tariffe d’estimo per determinati coefficienti che variano a seconda dei gruppi catastali di appartenenza, per le aree fabbricabili dal valore commerciale dell’immobile e per i terreni agricoli dal reddito dominicale.

L’imposta si calcola applicando alla base imponibile un’aliquota stabilita dal Consiglio comunale con deliberazione che può variare dal 4 al 7%.

Sono esenti dall’imposta gli immobili destinati all’uso istituzionale dello Stato, i fabbricati delle categorie E (destinazione particolare), i fabbricati con destinazione a usi culturali esenti dall’IRPEF ed IRES, i fabbricati destinati all’esercizio del culto e quelli di proprietà della Santa sede, gli immobili di proprietà del Comune e, a decorrere dall’anno 2008, le unità adibite ad abitazione principale ad eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8 e A9 (castelli e dimore di lusso) per le quali è riconosciuta solo una detrazione d’imposta di 103,29 euro l’anno. Per i fabbricati dichiarati inagibili e di fatto non utilizzabili l’imposta è ridotta del 50% e per i terreni agricoli condotti direttamente ovvero i terreni utilizzati da coltivatori dirette o da imprenditori agricoli a titolo principale, l’ICI è dovuta in misura ridotta.
Dal 2006 non vi è più l’obbligo della presentazione della dichiarazione e l’effettiva operatività del tributo avviene grazie alla rete di interscambio dei dati catastali tra l’Agenzia del Territorio e le Amministrazioni pubbliche. Tuttavia, l’obbligo della presentazione della dichiarazione resta valido per poter usufruire delle riduzioni d’imposta.
Riguardo alla liquidazione e al versamento, l’ICI può essere liquidata in sede dei dichiarazione dei redditi (modello UNICO o 730) e può essere versata tramite la delega di pagamento F24 al fine di poter rendere possibili le compensazioni tra i tributi erariali e il tributo comunale. Il sistema di versamento prevede un acconto, pari al 50%, entro il 16 giugno ed il saldo, del restante 50%, che va versato tra il primo ed il 16 dicembre.












 
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