L'anatocismo bancario

L'anatocismo bancario, sotto il profilo definitorio, può definirsi come il fenomeno della produzione di interessi sugli interessi maturati sul capitale. L'anatocismo, a mente dell'art. 1283 cc, è ammesso solo ove vi sia domanda giudiziale ovvero se vi sia stata specifica pattuizione successiva alla scadenza degli interessi e sempre che questi siano dovuti per almeno sei mesi.  La norma fa tuttavia salva l'eventualità che sussisstano usi contrari. In giurisprudenza si è, dunque, posta la questione se le clausole che prevedevano l'anatocismo bancario sugli interessi passivi fosse valida o meno sulla base dell'art. 1383 cc. La giurisprudenza della Suprema Corte, in un primo tempo, aveva abbracciato la tesi secondo la quale tali pattuizioni fossero valide in quanto sussisterebbe un uso normativo che varrebbe ad escludere le preclusioni dell'art. 1383 cc (si veda in tal senso Cass Civ n 7571 del 1992). Nel 1999, invece, vi fu un drastico cambiamento di rotta della Suprema Corte sul rilievo che gli usi in materia di anatocismo bancario non avevano natura normativa ma negoziale e, come tali, non erano idonei a superare l'ostacolo costituito dall'art. 1383 cc. Si doveva necessariamente concludere per la nullità delle pattuizioni di interessi anatocistici sia dal lato passivo che dal lato attivo (si veda Cass Civ n 2374/1999). Successivamente all'a pronuncia della Suprema Corte, è intervenuto il legislatore ordinario delegato con l'art. 25 del D.lgs. n. 342 del 1999 stabilendo, con norma di legge ordinaria, la legittimità dell'anatocismo bancario a patto che il meccanismo sia analogo sia in caso di operazioni attive che in caso di operazioni passive. Con riferimento, invece, alle già intervenute pattuizioni di interessi anatocistici, il decreto prevedeva una speciale forma di sanataoria. In tale parte, tuttavia, l'art. 25 non è passato al vaglio della legittimità costituzionale della Consulta che ne ha dichiarato l'incostituzionalità con sentenza n 425 del 2000. Di recente la Suprema Corte, a sezioni unite, con la sentenza n 21094 del 2004 ha dichiarato l'invalidità delle clausole che prevedevano l'anatocismo bancario in tempi anteriori all'entrata in vigore del D.Lgs n. 342 del 1999. 

Si veda la giurisprudenza richiamata nel testo

Art.25 d.lgs n 342 del 1999
Modalità di calcolo degli interessi.
1. La rubrica dell'art. 120 t.u. è sostituita dalla seguente:
" Decorrenza delle valute e modalità di calcolo degli interessi ".
2. Dopo il comma 1 dell'art. 120 t.u. è aggiunto il seguente:
" 2 . Il CICR stabilisce modalità e criteri per la produzione di interessi sugli interessi maturati nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria, prevedendo in ogni caso che nelle operazioni in conto corrente sia assicurata nei confronti della clientela la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori".
3. Le clausole relative alla produzione di interessi sugli interessi maturati, contenute nei contratti stipulati anteriormente alla data di entrata in vigore della delibera di cui al comma 2, sono valide ed efficaci fino a tale data e, dopo di essa, debbono essere adeguate al disposto della menzionata delibera, che stabilirà altresì le modalità e i tempi dell'adeguamento. In difetto di adeguamento, le clausole divengono inefficaci e l'inefficacia può essere fatta valere solo dal cliente.

 

 

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