La fideiussione la disciplina e la normativa

 

 

La fideiussione: oggetto e natura accessoria dell'obbligazione

La fideiussione, disciplinata dagli artt. 1936 e ss. c.c., è il negozio giuridico tramite il quale un soggetto, chiamato fideiussore, garantisce l'adempimento di un'obbligazione altrui obbligandosi personalmente nei confronti del creditore. La fideiussione è efficace anche se il debitore non ne ha conoscenza.
La fideiussione necessita un'espressa volontà del garante ex art. 1937 c.c. ed ha natura accessoria rispetto all'obbligazione principale garantita. In tal senso la fideiussione esiste nei limiti in cui esiste l'obbligazione garantita. A mente dell'art. 1939 c.c., infatti, la fideiussione non è valida se non è valida l'obbligazione principale e, ex art. 1941 c.c., non può eccedere ciò che è dovuto dal debitore nè essere prestata a condizioni più onerose (al contrario la fideiussione può prestarsi per una parte soltanto del debito). Sempre sotto il profilo dell'accessorietà della fideiussione rispetto all'obbligazione principale, deve rilevarsi che l'art. 1942 c.c. prevede che la fideiussione si estenda a tutti gli accessori del debito principale.
Coerentemente l'art. 1945 c.c. dispone che il fideiussore può opporre al creditore tutte le eccezioni che avrebbe potuto opporre il debitore principale (è esclusa sola l'eccezione d'incapacità).

La fideiussione: gli obblighi del fideiussore

L'oggetto della fideiussione è la garanzia di un debito altrui, sicchè il fideiussore, ai sensi dell'art. 1944 c.c., è obbligato, in solido con il debitore principale, al pagamento del debito. E' possibile prestare una fideiussione per un debito futuro e sottoposto a condizione purchè sia fissato l'ammontare massimo garantito. Il fideiussore risulta, dunque, obbligato in solido con il debitore principale, così il creditore potrà chiedere indifferentemente l'adempimento al fideiussore o al debitore, a meno che non sia previsto il benficio di escussione; in tale ultimo caso il creditore non potrà escutere il fideiussore prima dell'escussione del debitore principale ma il fideiussore dovrà, ove intenda valersi della relativa eccezione, indicare i beni del debitore principale aggredibili.

la fideiussione: i rapporti tra fideiussore e debitore principale garantito (il regresso)


Ove, nell'adempimento dell'obbligazione nascente dalla fideiussione, il fideiussore abbia pagato il debito, avrà regresso nei confronti del debitore principale; subentrerà, cioè, nei diritti che il creditore aveva contro il debitore. E' bene che il fideiussore comunichi sempre al debitore principale la volontà di procedere al pagamento in quanto, ai sensi dell'art. 1952 c.c., non è ammesso il regresso nei confronti del debitore principale qualora questi abbia proceduto al pagamento del debito a causa del difetto di preventiva denunzia; in tal caso, inoltre, il debitore principale può opporre al fideiussore le eccezioni che avrebbe potuto opporre al creditore principale all'atto del pagamento.

la fideiussione: modalità d'estinzione

La fideiussione si estingue, oltre che naturalmente con l'adempimento dell'obbligazione da parte del debitore principale, quando, per fatto del creditore, il fideiussore si trovi nell'impossibilità di agire in regresso nei confronti del debitore principale o di valersi delle garanzie che assistevano il credito (cfr. art. 1955 c.c.). Nell'ambito delle fideiussioni per obbligazioni future, il fideiussore risulta immediatamente liberato ove il creditore, consapevole dello stato d'insolvenza del debitore principale, gli abbia, ciononostante, fatto credito. L'art. 1957 prevede, infine, che la fideiussione cessi ove il creditore principale non abbia proposto le sue istanze entro il termine di sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione principale.

fideiussione: il diritto di rilievo del fideiussore


Il fideiussore può, infine, esigere che il debitore principale lo liberi dalla fideiussione o, in mancanza, gli fornisca adeguate garanzie per l'esercizio delle ragioni di regresso quando sia convenuto in giudizio, quando il debitore principale sia divenuto insolvente e quando il debito sia divenuto esigibile per la scadenza del termine.

La fideiussione omnibus

Derivante dalla pratica bancaria è invece la fideiussione omnibus. Con la "fideiussione omnibus" il fideiussore si obbliga a garantire i debiti presenti e anche futuri del debitore, tale tipo di fideiussione è valida solo se è stato stabilito un importo massimo garantito.

La fideiussione: la normativa

CAPO XXII

Della fideiussione

SEZIONE I

Disposizioni generali
Art. 1936 Nozione


E' fideiussiore colui che, obbligandosi personalmente verso il creditore, garantisce l'adempimento di un'obbligazione altrui.
La fideiussione è efficace anche se il debitore non ne ha conoscenza.


Art. 1937 Manifestazione della volontà

La volontà di prestare fideiussione deve essere espressa.

Art. 1938 Fideiussione per obbligazioni future o condizionali

La fideiussione può essere prestata anche per un'obbligazione condizionale o futura (1353), con la previsione in quest'ultimo caso dell'importo massimo garantito.

Art. 1939 Validità della fideiussione

La fideiussione non è valida se non è valida l'obbligazione principale (1255), salvo che sia prestata per un'obbligazione assunta da un incapace.

Art. 1940 Fideiussore del fideiussore

La fideiussione può essere prestata così per il debitore principale, come per il suo fideiussore.

Art. 1941 Limiti della fideiussione

La fideiussione non può eccedere ciò che è dovuto al debitore, né può essere prestata a condizioni più onerose.
Può prestarsi per una parte soltanto del debito o a condizioni meno onerose.
La fideiussione eccedente il debito o contratta a condizioni più onerose è valida nei limiti dell'obbligazione principale.

Art. 1942 Estensione della fideiussione

Salvo patto contrario, la fideiussione si estende a tutti gli accessori del debito principale, nonché alle spese per la denunzia al fideiussore della causa promossa contro il debitore principale e alle spese successive.

Art. 1943 Obbligazione di prestare fideiussione

Il debitore obbligato a dare un fideiussore (1179) deve presentare persona capace, che possieda beni sufficienti a garantire l'obbligazione (2740) e che abbia o elegga domicilio nella giurisdizione della corte di appello in cui la fideiussione si deve prestare (att. 189).
Quando il fideiussore e divenuto insolvente, deve esserne dato un altro, tranne che la fideiussione sia stata prestata dalla persona voluta dal creditore.

SEZIONE II

Dei rapporti tra creditore e fideiussore
Art. 1944 Obbligazione del fideiussore

Il fideiussore e obbligato in solido col debitore principale al pagamento del debito (1292 e seguenti, 1410).
Le parti però possono convenire che il fideiussore non sia tenuto a pagare prima dell'esclusione del debitore principale. In tal caso il fideiussore, che sia convenuto dal creditore e intenda valersi del beneficio dell'escussione, deve indicare i beni del debitore principale da sottoporre ad esecuzione (2268).
Salvo patto contrario, il fideiussore è tenuto ad anticipare le spese necessarie.

Art. 1945 Eccezioni opponibili dal fideiussore

Il fideiussore può opporre contro il creditore tutte le eccezioni che spettano al debitore principale (1239), salva quella derivante dall'incapacità (1247, 1939).

Art. 1946 Fideiussione prestata da più persone

Se più persone hanno prestato fideiussione per un medesimo debitore e a garanzia di un medesimo debito (1292), ciascuna di esse e obbligata per l'intero debito, salvo che sia stato pattuito il beneficio della divisione.

Art. 1947 Beneficio della divisione

Se è stato stipulato il beneficio della divisione, ogni fideiussore che sia convenuto per il pagamento dell'intero debito può esigere che il creditore riduca l'azione alla parte da lui dovuta.
Se alcuno dei fideiussori era insolvente al tempo in cui un altro ha fatto valere il beneficio della divisione, questi è obbligato per tale insolvenza in proporzione della sua quota, ma non risponde delle insolvenze sopravvenute.

Art. 1948 Obbligazione del fideiussore del fideiussore

Il fideiussore del fideiussore non è obbligato verso il creditore, se non nel caso in cui il debitore principale e tutti i fideiussori di questo siano insolventi, o siano liberati perché incapaci.

SEZIONE III

Dei rapporti tra fideiussore e debitore principale
Art. 1949 Surrogazione del fideiussore nei diritti del creditore

Il fideiussore che ha pagato il debito è surrogato nei diritti che il creditore aveva contro il debitore (1203).

Art. 1950 Regresso contro il debitore principale

Il fideiussore che ha pagato ha regresso contro il debitore principale, benché questi non fosse consapevole della prestata fideiussione (1936).
Il regresso comprende il capitale, gli interessi e le spese che il fideiussore ha fatte dopo che ha denunziato al debitore principale le istanze proposte contro di lui.
Il fideiussore inoltre ha diritto agli interessi legali sulle somme pagate dal giorno del pagamento. Se il debito principale produceva interessi in misura superiore al saggio legale (1284), il fideiussore ha diritto a questi fino al rimborso del capitale (1224).
Se il debitore è incapace (414 e seguente, 1939), il regresso del fideiussore è ammesso solo nei limiti di ciò che sia stato rivolto a suo vantaggio (2041 e seguente).

Art. 1951 Regresso contro più debitori principali

Se vi sono più debitori principali obbligati in solido, il fideiussore che ha garantito per tutti ha regresso contro ciascuno per ripetere integralmente ciò che ha pagato.

Art. 1952 Divieto di agire contro il debitore principale

Il fideiussore non ha regresso contro il debitore principale se, per avere omesso di denunziargli il pagamento fatto, il debitore ha pagato ugualmente il debito.
Se il fideiussore ha pagato senza averne dato avviso al debitore principale, questi può opporgli le eccezioni che avrebbe potuto opporre al creditore principale all'atto del pagamento.
In entrambi i casi è fatta salva al fideiussore l'azione per la ripetizione contro il creditore.

Art. 1953 Rilievo del fideiussore

Il fideiussore, anche prima di aver pagato, può agire contro il debitore perché questi gli procuri la liberazione o, in mancanza, presti le garanzie necessarie per assicurargli il soddisfacimento delle eventuali ragioni di regresso (1179), nei casi seguenti:
1) quando è convenuto in giudizio per il pagamento;
2) quando il debitore è divenuto insolvente;
3) quando il debitore si è obbligato di liberarlo dalla fideiussione entro un tempo determinato;
4) quando il debito è divenuto esigibile per la scadenza del termine;
5) quando sono decorsi cinque anni, e l'obbligazione principale non ha un termine, purché essa non sia di tal natura da non potersi estinguere prima di un tempo determinato.

SEZIONE IV

Dei rapporti fra più fideiussori

Art. 1954 Regresso contro gli altri fideiussori

Se più persone hanno prestato fideiussione per un medesimo debitore e per un medesimo debito, il fideiussore che ha pagato ha regresso contro gli altri fideiussori per la loro rispettiva porzione. Se uno di questi è insolvente, si osserva la disposizione del secondo comma dell'art. 1299 (1239).

SEZIONE V

Dell'estinzione della fideiussione
Art. 1955 Liberazione del fideiussore per fatto del creditore

La fideiussione si estingue quando, per fatto del creditore, non può avere effetto la surrogazione del fideiussore nei diritti (1949), nel pegno (2784 e seguenti), nelle ipoteche (2808 e seguenti) e nei privilegi (2745 e seguenti) del creditore.

Art. 1956 Liberazione del fideiussore per obbligazione futura

Il fideiussore per un'obbligazione futura (1938) è liberato se il creditore, senza speciale autorizzazione del fideiussore, ha fatto credito al terzo, pur conoscendo che le condizioni patrimoniali di questo erano divenute tali da rendere notevolmente più difficile il soddisfacimento del credito (1461, 1844, 1850, 1877).
Non è valida la preventiva rinuncia del fideiussore ad avvalersi della liberazione.

(Comma aggiunto dall'art. 10, Legge 17 febbraio 1992, n. 154, riportata tra le Leggi Speciali).

Art. 1957 Scadenza dell'obbligazione principale

Il fideiussore rimane obbligato anche dopo la scadenza dell'obbligazione principale, purché il creditore entro sei mesi (2964; att. 190) abbia proposto le sue istanze contro il debitore e le abbia con diligenza continuate (1267).
La disposizione si applica anche al caso in cui il fideiussore ha espressamente limitato la sua fideiussione allo stesso termine dell'obbligazione principale.
In questo caso però l'istanza contro il debitore deve essere proposta entro due mesi.
L'istanza proposta contro il debitore interrompe la prescrizione anche nei confronti del fideiussore (2943 e seguenti; att. 190).

 

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