la forma e gli effetti del pignoramento

La forma e gli effetti del pignoramento, i nuovi compiti dell'ufficiale giudiziario, l'obbligo di cooperare del debitore esecutato, le sanzioni penali, le ricerche all'anagrafe tributaria, l'indicazione di altri beni e crediti pignorabili, l'avviso della facoltà di convertire il pignoramento, il procedimento di conversione, la possibilità di rateizzare il pagamento della somma sostituita, il pagamento nelle mani dell'ufficiale giudiziario e la richiesta di riduzione del pignoramento

Argomenti correlati

il pignoramento - in generale

il titolo esecutivo

l'esecuzione presso il debitore

l'esecuzione presso terzi

l'esecuzione immobiliare

l'esecuzione degli obblighi di rilascio di fare e non fare

l'opposizione all'esecuzione 

l'opposizione agli atti esecutivi

l'opposizione di terzo all'esecuzione

 

ARTICOLO  491

Inizio dell'espropriazione.

[I]. Salva l'ipotesi prevista nell'articolo 502, l'espropriazione forzata si inizia col pignoramento [2912-2918 c.c.].

ARTICOLO  492

Forma del pignoramento (1).

[I]. Salve le forme particolari previste nei capi seguenti, il pignoramento consiste in un'ingiunzione che l'ufficiale giudiziario fa al debitore di astenersi da qualunque atto diretto a sottrarre alla garanzia del credito esattamente indicato i beni che si assoggettano all'espropriazione e i frutti di essi.

[II]. Il pignoramento deve altresì contenere l'invito rivolto al debitore ad effettuare presso la cancelleria del giudice dell'esecuzione la dichiarazione di residenza o l'elezione di domicilio in uno dei comuni del circondario in cui ha sede il giudice competente per l'esecuzione con l'avvertimento che, in mancanza ovvero in caso di irreperibilità presso la residenza dichiarata o il domicilio eletto, le successive notifiche o comunicazioni a lui dirette saranno effettuate presso la cancelleria dello stesso giudice.

[III]. Il pignoramento deve anche contenere l'avvertimento che il debitore, ai sensi dell'articolo 495, può chiedere di sostituire alle cose o ai crediti pignorati una somma di denaro pari all'importo dovuto al creditore pignorante e ai creditori intervenuti, comprensivo del capitale, degli interessi e delle spese, oltre che delle spese di esecuzione, sempre che, a pena di inammissibilità, sia da lui depositata in cancelleria, prima che sia disposta la vendita o l'assegnazione a norma degli articoli 530, 552 e 569, la relativa istanza unitamente ad una somma non inferiore ad un quinto dell'importo del credito per cui è stato eseguito il pignoramento e dei crediti dei creditori intervenuti indicati nei rispettivi atti di intervento, dedotti i versamenti effettuati di cui deve essere data prova documentale.

[IV]. Quando per la soddisfazione del creditore procedente i beni assoggettati a pignoramento appaiono insufficienti ovvero per essi appare manifesta la lunga durata della liquidazione l'ufficiale giudiziario invita il debitore ad indicare ulteriori beni utilmente pignorabili, i luoghi in cui si trovano ovvero le generalità dei terzi debitori, avvertendolo della sanzione prevista per l'omessa o falsa dichiarazione.

[V]. Della dichiarazione del debitore è redatto processo verbale che lo stesso sottoscrive. Se sono indicate cose mobili queste, dal momento della dichiarazione, sono considerate pignorate anche agli effetti dell'articolo 388, terzo comma, del codice penale e l'ufficiale giudiziario provvede ad accedere al luogo in cui si trovano per gli adempimenti di cui all'articolo 520 oppure, quando tale luogo è compreso in altro circondario, trasmette copia del verbale all'ufficiale giudiziario territorialmente competente. Se sono indicati crediti o cose mobili che sono in possesso di terzi il pignoramento si considera perfezionato nei confronti del debitore esecutato dal momento della dichiarazione e questi è costituito custode della somma o della cosa anche agli effetti dell'articolo 388, quarto comma, del codice penale quando il terzo, prima che gli sia notificato l'atto di cui all'articolo 543, effettua il pagamento o restituisce il bene. Se sono indicati beni immobili il creditore procede ai sensi degli articoli 555 e seguenti.

[VI]. Qualora, a seguito di intervento di altri creditori, il compendio pignorato sia divenuto insufficiente, il creditore procedente può richiedere all'ufficiale giudiziario di procedere ai sensi dei precedenti commi ai fini dell'esercizio delle facoltà di cui all'articolo 499, quarto comma.

[VII]. In ogni caso l'ufficiale giudiziario, ai fini della ricerca delle cose e dei crediti da sottoporre ad esecuzione, quando non individua beni utilmente pignorabili oppure le cose e i crediti pignorati o indicati dal debitore appaiono insufficienti a soddisfare il creditore procedente e i creditori intervenuti, su richiesta del creditore procedente, rivolge richiesta ai soggetti gestori dell'anagrafe tributaria e di altre banche dati pubbliche. La richiesta, eventualmente riguardante più soggetti nei cui confronti procedere a pignoramento, deve indicare distintamente le complete generalità di ciascuno, nonché quelle dei creditori istanti. L'ufficiale giudiziario ha altresì facoltà di richiedere l'assistenza della forza pubblica, ove da lui ritenuto necessario.

[VIII]. Se il debitore è un imprenditore commerciale l'ufficiale giudiziario, negli stessi casi di cui al settimo comma e previa istanza del creditore procedente, con spese a carico di questi, invita il debitore a indicare il luogo ove sono tenute le scritture contabili e nomina un commercialista o un avvocato ovvero un notaio iscritto nell'elenco di cui all'articolo 179-ter delle disposizioni per l'attuazione del presente codice per il loro esame al fine dell'individuazione di cose e crediti pignorabili. Il professionista nominato può richiedere informazioni agli uffici finanziari sul luogo di tenuta nonché sulle modalità di conservazione, anche informatiche o telematiche, delle scritture contabili indicati nelle dichiarazioni fiscali del debitore e vi accede ovunque si trovi, richiedendo quando occorre l'assistenza dell'ufficiale giudiziario territorialmente competente. Il professionista trasmette apposita relazione con i risultati della verifica al creditore istante e all'ufficiale giudiziario che lo ha nominato, che provvede alla liquidazione delle spese e del compenso. Se dalla relazione risultano cose o crediti non oggetto della dichiarazione del debitore, le spese dell'accesso alle scritture contabili e della relazione sono liquidate con provvedimento che costituisce titolo esecutivo contro il debitore.

[IX]. Quando la legge richiede che l'ufficiale giudiziario nel compiere il pignoramento sia munito del titolo esecutivo, il presidente del tribunale competente per l'esecuzione può concedere al creditore l'autorizzazione prevista dall'articolo 488, secondo comma.

(1) L'art. 1 l. 24 febbraio 2006, n. 52, riformulando integralmente l'art. 23 lett. e) n. 5d.l. 14 marzo 2005, n. 35, conv., con modif., in l. 14 maggio 2005, n. 80, ha così sostituito l'art. 492. Per la disciplina transitoria v. art. 2 3-sexies d.l. n. 35, cit., sub art. 476.

Si riporta il testo dell'articolo anteriore alla riforma

492.FORMA DEL PIGNORAMENTO. - [I]. Salve le forme particolari previste nei capi seguenti, il pignoramento consiste in un'ingiunzione che l'ufficiale giudiziario fa al debitore di astenersi da qualunque atto diretto a sottrarre alla garanzia del credito esattamente indicato i beni che si assoggettano all'espropriazione e i frutti di essi.

[II]. Quando la legge richiede che l'ufficiale giudiziario nel compiere il pignoramento sia munito del titolo esecutivo, il presidente del tribunale competente per l'esecuzione può concedere al creditore l'autorizzazione prevista nell'articolo 488, secondo comma.

ARTICOLO  493

Pignoramenti su istanza di più creditori.

[I]. Più creditori possono con unico pignoramento colpire il medesimo bene.

[II]. Il bene sul quale è stato compiuto un pignoramento può essere pignorato successivamente su istanza di uno o più creditori.

[III]. Ogni pignoramento ha effetto indipendente, anche se è unito ad altri in unico processo [523, 524, 550, 561].

ARTICOLO  494

Pagamento nelle mani dell'ufficiale giudiziario (1).

[I]. Il debitore può evitare il pignoramento versando nelle mani dell'ufficiale giudiziario la somma per cui si procede e l'importo delle spese, con l'incarico di consegnarli al creditore [157 att.].

[II]. All'atto del versamento si può fare riserva di ripetere la somma versata.

[III]. Può altresì evitare il pignoramento di cose, depositando nelle mani dell'ufficiale giudiziario, in luogo di esse, come oggetto di pignora-mento, una somma di denaro eguale all'importo del credito o dei crediti per cui si procede e delle spese, aumentato di due decimi.

(1) Articolo così sostituito dall'art. 47 l. 14 luglio 1950, n. 581.

ARTICOLO  495

Conversione del pignoramento (1).

[I]. Prima che sia disposta la vendita o l'assegnazione a norma degli articoli 530, 552 e 569 (2), il debitore può chiedere di sostituire alle cose o ai crediti pignorati una somma di denaro pari, oltre alle spese di esecuzione, all'importo dovuto al creditore pignorante e ai creditori intervenuti, comprensivo del capitale, degli interessi e delle spese.

[II]. Unitamente all'istanza deve essere depositata in cancelleria, a pena di inammissibilità, una somma non inferiore ad un quinto dell'importo del credito per cui è stato eseguito il pignoramento e dei crediti dei creditori intervenuti indicati nei rispettivi atti di intervento, dedotti i versamenti effettuati di cui deve essere data prova documentale. La somma è depositata dal cancelliere presso un istituto di credito indicato dal giudice.

[III]. La somma da sostituire al bene pignorato è determinata con ordinanza dal giudice dell'esecuzione [487], sentite le parti [4851] in udienza non oltre trenta giorni dal deposito dell'istanza di conversione.

[IV]. Qualora le cose pignorate siano costituite da beni immobili, il giudice con la stessa ordinanza può disporre, se ricorrono giustificati motivi, che il debitore versi con rateizzazioni mensili entro il termine massimo di diciotto mesi (3) la somma determinata a norma del comma 3, maggiorata degli interessi scalari al tasso convenzionale pattuito ovvero, in difetto, al tasso legale.

[V]. Qualora il debitore ometta il versamento dell'importo determinato dal giudice ai sensi del comma 3, ovvero ometta o ritardi di oltre quindici giorni il versamento anche di una sola delle rate previste nel comma 4, le somme versate formano parte dei beni pignorati [492 3]. Il giudice dell'esecuzione, su richiesta del creditore procedente o creditore intervenuto munito di titolo esecutivo, dispone senza indugio la vendita di questi ultimi.

[VI]. Con l'ordinanza che ammette la sostituzione, il giudice dispone che le cose pignorate siano liberate dal pignoramento e che la somma versata vi sia sottoposta in loro vece. I beni immobili sono liberati dal pignoramento con il versamento dell'intera somma.

[VII]. L'istanza può essere avanzata una sola volta, a pena di inammissibilità.

(1) Articolo già sostituito dall'art. 71 l. 26 novembre 1990, n. 353, e successivamente così sostituito dall'art. 13 l. 3 agosto 1998, n. 302.

(2) Le parole « Prima che sia disposta la vendita o l'assegnazione a norma degli articoli 530, 552 e 569 » sono state sostituite, in sede di conversione, alle parole « In qualsiasi momento anteriore alla vendita » dall'art. 23 lett. e) n. 6.1 d.l. 14 marzo 2005, n. 35, conv. con modif., in l. 14 maggio 2005, n. 80, con effetto dalla data indicata sub art. 476. Per la disciplina transitoria v. art. 2 3-sexies d.l. n. 35, cit., sub art. 476.

(3) Le parole « diciotto mesi » sono state sostituite, in sede di conversione, alle parole « nove mesi » dall'art. 2 3 lett. e) n. 6.2 d.l. n. 35, cit., con effetto dalla data indicata sub art. 476. Per la disciplina transitoria v. art. 2 3-sexies d.l. n. 35, cit., sub art. 476.

ARTICOLO  496

Riduzione del pignoramento.

[I]. Su istanza del debitore o anche d'ufficio, quando il valore dei beni pignorati è superiore all'importo delle spese e dei crediti di cui all'articolo precedente, il giudice, sentiti il creditore pignorante e i creditori intervenuti [485], può disporre la riduzione del pignoramento [558].

ARTICOLO  497

Cessazione dell'efficacia del pignoramento.

[I]. Il pignoramento perde efficacia quando dal suo compimento sono trascorsi novanta giorni senza che sia stata chiesta l'assegnazione o la vendita.

ARTICOLO  498

Avviso ai creditori iscritti.

[I]. Debbono essere avvertiti dell'espropriazione i creditori che sui beni pignorati hanno un diritto di prelazione risultante da pubblici registri

[II]. A tal fine è notificato a ciascuno di essi [2844, 28451 c.c.], a cura del creditore pignorante ed entro cinque giorni dal pignoramento [492], un avviso contenente l'indicazione del creditore pignorante, del credito per il quale si procede, del titolo e delle cose pignorate [160 att.].

[III]. In mancanza della prova di tale notificazione, il giudice non può provvedere sull'istanza di assegnazione o di vendita [529, 552, 553, 569].

Argomenti correlati

il pignoramento - in generale

il titolo esecutivo

l'esecuzione presso il debitore

l'esecuzione presso terzi

l'esecuzione immobiliare

l'esecuzione degli obblighi di rilascio di fare e non fare

l'opposizione all'esecuzione 

l'opposizione agli atti esecutivi

l'opposizione di terzo all'esecuzione

 

RICHIEDI CONSULENZA