la scrittura privata riconoscimento disconoscimento verificazione

La scrittura di prova come mezzo di prova, il riconoscimento implicito, l'onere di disconoscimento, la presunzione di riconoscimento a carico del contumace, il procedimento incidentale o principale di verificazione della scrittura privata

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ARTICOLO  214

Disconoscimento della scrittura privata.

[I]. Colui contro il quale è prodotta una scrittura privata [2702 c.c.], se intende disconoscerla [2151 n. 2, 216], è tenuto a negare formalmente la propria scrittura o la propria sottoscrizione [2933].

[II]. Gli eredi o aventi causa possono limitarsi a dichiarare di non conoscere la scrittura o la sottoscrizione del loro autore.

ARTICOLO  215

Riconoscimento tacito della scrittura privata.

[I]. La scrittura privata prodotta in giudizio si ha per riconosciuta [2192; 2702 c.c.]:

1) se la parte, alla quale la scrittura è attribuita o contro la quale è prodotta, è contumace, salva la disposizione dell'articolo 293, terzo comma;

2) se la parte comparsa non la disconosce o non dichiara di non conoscerla nella prima udienza o nella prima risposta successiva alla produzione [214].

[II]. Quando nei casi ammessi dalla legge la scrittura è prodotta in copia autentica [271 5 c.c.], il giudice istruttore può concedere un termine per deliberare alla parte che ne fa istanza nei modi di cui al numero 2.

ARTICOLO  216

Istanza di verificazione.

[I]. La parte che intende valersi della scrittura disconosciuta deve chiederne la verificazione, proponendo i mezzi di prova che ritiene utili e producendo o indicando le scritture che possono servire di comparazione [217-219].

[II]. L'istanza [2652 3 n. 3 c.c.] per la verificazione può anche proporsi in via principale con citazione, quando la parte dimostra di avervi interesse; ma se il convenuto riconosce la scrittura, le spese sono poste a carico dell'attore [92 1].

ARTICOLO  217

Custodia della scrittura e provvedimenti istruttori.

[I]. Quando è chiesta la verificazione, il giudice istruttore dispone le cautele opportune per la custodia del documento, stabilisce il termine per il deposito in cancelleria delle scritture di comparazione [218, 219], nomina, quando occorre, un consulente tecnico [61 ss., 191 ss.] e provvede all'ammissione delle altre prove.

[II]. Nel determinare le scritture che debbono servire di comparazione, il giudice ammette, in mancanza di accordo delle parti, quelle la cui provenienza dalla persona che si afferma autrice della scrittura è riconosciuta [215 1] oppure accertata per sentenza di giudice o per atto pubblico [2699, 2703 1 c.c.].

ARTICOLO  218

Scritture di comparazione presso depositari.

[I]. Se le scritture di comparazione si trovano presso depositari pubblici o privati e l'asportazione non ne è vietata, il giudice istruttore può disporne il deposito in cancelleria in un termine da lui fissato.

[II]. Se la comparazione deve eseguirsi nel luogo dove si trovano le scritture, il giudice dà le disposizioni necessarie per le operazioni, che debbono compiersi in presenza del depositario [98 att.].

ARTICOLO  219

Redazione di scritture di comparazione.

[I]. Il giudice istruttore può ordinare alla parte di scrivere sotto dettatura, anche alla presenza del consulente tecnico [194].

[II]. Se la parte invitata a comparire personalmente non si presenta o rifiuta di scrivere senza giustificato motivo, la scrittura si può ritenere riconosciuta [215 1].

ARTICOLO  220

Pronuncia del collegio.

[I]. Sull'istanza di verificazione pronuncia sempre il collegio [187 4, 279 2].

[II]. Il collegio, nella sentenza che dichiara la scrittura o la sottoscrizione di mano della parte che l'ha negata, può condannare quest'ultima a una pena pecuniaria non inferiore a 2 euro e non superiore a 20 euro [179 1].

 

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