la volontaria giurisdizione

 I procedimenti di volontaria giurisdizione, la forma della domanda e del provvedimento, la reclamabilità e modificabilità dei decreti e delle ordinanze emesse, la disciplina dell'efficacia

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ARTICOLO  738

Forma della domanda e del provvedimento.

[I]. I provvedimenti, che debbono essere pronunciati in camera di consiglio [721, 732 1], si chiedono con ricorso [125] al giudice competente e hanno forma di decreto motivato, salvo che la legge disponga altrimenti.

 

ARTICOLO  738

Procedimento.

[I]. Il presidente nomina tra i componenti del collegio un relatore, che riferisce in camera di consiglio.

[II]. Se deve essere sentito il pubblico ministero [70, 71], gli atti sono a lui previamente comunicati ed egli stende le sue conclusioni in calce al provvedimento del presidente.

[III]. Il giudice può assumere informazioni.

ARTICOLO  739

Reclami delle parti (1).

[I]. Contro i decreti del giudice tutelare [344 1 c.c.] si può proporre reclamo con ricorso al tribunale, che pronuncia in camera di consiglio [737]. Contro i decreti pronunciati dal tribunale in camera di consiglio in primo grado si può proporre reclamo con ricorso alla corte d'appello, che pronuncia anch'essa in camera di consiglio.

[II]. Il reclamo deve essere proposto nel termine perentorio [153] di dieci giorni dalla comunicazione del decreto [136], se è dato in confronto di una sola parte, o dalla notificazione [137] se è dato in confronto di più parti [669-terdecies1].

[III]. Salvo che la legge disponga altrimenti, non è ammesso reclamo contro i decreti della corte d'appello e contro quelli del tribunale pronunciati in sede di reclamo.

(1) Articolo così sostituito dall'art. 51 l. 14 luglio 1950, n. 581.

ARTICOLO  740

Reclami del pubblico ministero.

[I]. Il pubblico ministero, entro dieci giorni dalla comunicazione, può proporre reclamo contro i decreti del giudice tutelare e contro quelli del tribunale per i quali è necessario il suo parere.

ARTICOLO  741

Efficacia dei provvedimenti.

[I]. I decreti acquistano efficacia quando sono decorsi i termini di cui agli articoli precedenti senza che sia stato proposto reclamo.

[II]. Se vi sono ragioni d'urgenza, il giudice può tuttavia disporre che il decreto abbia efficacia immediata [669-terdecies5].

ARTICOLO  742

Revocabilità dei provvedimenti.

[I]. I decreti possono essere in ogni tempo modificati o revocati, ma restano salvi i diritti acquistati in buona fede dai terzi in forza di convenzioni anteriori alla modificazione o alla revoca.

 

ARTICOLO  742  BIS

Ambito di applicazione degli articoli precedenti (1).

[I]. Le disposizioni del presente capo si applicano a tutti i procedimenti in camera di consiglio, ancorché non regolati dai capi precedenti o che non riguardino materia di famiglia o di stato delle persone [706 ss.].

(1) Articolo inserito dall'art. 51 l. 14 luglio 1950, n. 581.

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