le notificazioni nel processo civile

Le forme di notificazione degli atti del codice di rito, la notificazione in mani proprie, alle persone conviventi presso la residenza, agli addetti presso il domicilio, al portiere, ai vicini, al domiciliatario, agli irreperibili a coloro la cui residenza sia sconosciuta, alle persone giuridiche, presso la sede e all'amministratore, alle amministrazioni statali e a mezzo del servizio postale

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ARTICOLO  137

Notificazioni (1).

[I]. Le notificazioni, quando non è disposto altrimenti [151], sono eseguite dall'ufficiale giudiziario, su istanza di parte o su richiesta del pubblico ministero o del cancelliere.

[II]. L'ufficiale giudiziario esegue la notificazione mediante consegna al destinatario di copia conforme all'originale dell'atto da notificarsi [160].

[III]. Se l’atto da notificare o comunicare è costituito da un documento informatico e il destinatario non possiede indirizzo di posta elettronica certificata, l’ufficiale giudiziario esegue la notificazione mediante consegna di una copia dell'atto su supporto cartaceo, da lui dichiarata conforme all'originale, e conserva il documento informatico per i due anni successivi. Se richiesto, l’ufficiale giudiziario invia l’atto notificato anche attraverso strumenti telematici all'indirizzo di posta elettronica dichiarato dal destinatario della notifica o dal suo procuratore, ovvero consegna ai medesimi, previa esazione dei relativi diritti, copia dell'atto notificato, su supporto informatico non riscrivibile (2).

[IV]. Se la notificazione non può essere eseguita in mani proprie del destinatario, tranne che nel caso previsto dal secondo comma dell'articolo 143, l'ufficiale giudiziario consegna o deposita la copia dell'atto da notificare in busta che provvede a sigillare e su cui trascrive il numero cronologico della notificazione, dandone atto nella relazione in calce all'originale e alla copia dell'atto stesso. Sulla busta non sono apposti segni o indicazioni dai quali possa desumersi il contenuto dell'atto (3).

[V]. Le disposizioni di cui al quarto comma si applicano anche alle comunicazioni effettuate con biglietto di cancelleria ai sensi degli articoli 133 e 136 (4).

(1) V., in tema di notificazioni a mezzo posta, la l. 20 novembre 1982, n. 890, nonché la l. 21 gennaio 1994, n. 53. Per la ripetibilità delle spese di notifica vedi d.m. finanze 8 gennaio 2001 (G.U. 26 gennaio 2001, n. 21).

(2) Comma inserito dall'art. 45, comma 18, lett. a), della l. 18 giugno 2009, n. 69.

(3) Comma inserito dall'art. 1741 d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, con effetto dal 1° gennaio 2004.

(4) Comma inserito dall'art. 1741 d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, con effetto dal 1° gennaio 2004 e successivamente modificato dall'art. 45, comma 18, lett. b), della l. 18 giugno 2009, n. 69, che ha sostituito la parola: "terzo", con la parola: "quarto".

 

ARTICOLO  138

Notificazione in mani proprie.

[I]. L'ufficiale giudiziario esegue la notificazione di regola mediante consegna della copia nelle mani proprie del destinatario, presso la casa di abitazione oppure, se ciò non è possibile, ovunque lo trovi nell'ambito della circoscrizione dell'ufficio giudiziario al quale è addetto (1).

[II]. Se il destinatario rifiuta di ricevere la copia, l'ufficiale giudiziario ne dà atto nella relazione [148 2], e la notificazione si considera fatta in mani proprie.

(1) Comma così modificato dall'art. 1742 d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, con effetto dal 1° gennaio 2004.

ARTICOLO  139

Notificazione nella residenza, nella dimora o nel domicilio.

[I]. Se non avviene nel modo previsto nell'articolo precedente, la notificazione deve essere fatta nel comune di residenza del destinatario [432 c.c.], ricercandolo nella casa di abitazione o dove ha l'ufficio o esercita l'industria o il commercio.

[II]. Se il destinatario non viene trovato in uno di tali luoghi, l'ufficiale giudiziario consegna copia dell'atto a una persona di famiglia o addetta alla casa, all'ufficio o all'azienda, purché non minore di quattordici anni o non palesemente incapace.

[III]. In mancanza delle persone indicate nel comma precedente, la copia è consegnata al portiere dello stabile dove è l'abitazione, l'ufficio o l'azienda, e, quando anche il portiere manca, a un vicino di casa che accetti di riceverla.

[IV]. Il portiere o il vicino deve sottoscrivere una ricevuta, e l'ufficiale giudiziario dà notizia al destinatario dell'avvenuta notificazione dell'atto, a mezzo di lettera raccomandata (1).

[V]. Se il destinatario vive abitualmente a bordo di una nave mercantile, l'atto può essere consegnato al capitano o a chi ne fa le veci.

[VI]. Quando non è noto il comune di residenza, la notificazione si fa nel comune di dimora, e, se anche questa è ignota, nel comune di domicilio [431 c.c.], osservate in quanto è possibile le disposizioni precedenti.

(1) Comma così modificato dall'art. 174 3 d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, con effetto dal 1° gennaio 2004.

ARTICOLO  140

Irreperibilità o rifiuto di ricevere la copia.

[I]. Se non è possibile eseguire la consegna per irreperibilità o per incapacità o rifiuto delle persone indicate nell'articolo precedente, l'ufficiale giudiziario deposita la copia nella casa del comune dove la notificazione deve eseguirsi, affigge avviso del deposito in busta chiusa e sigillata alla porta dell'abitazione o dell'ufficio o dell'azienda del destinatario, e gliene dà notizia per raccomandata con avviso di ricevimento [48 att.] (1) (2).

(1) Articolo così modificato dall'art. 174 4 d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, con effetto dal 1° gennaio 2004.

(2) La Corte cost., con sentenza 14 gennaio 2010, n. 3, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale «nella parte in cui prevede che la notifica si perfeziona, per il destinatario, con la spedizione della raccomandata informativa, anziché con il ricevimento della stessa o, comunque, decorsi dieci giorni dalla relativa spedizione».

ARTICOLO  141

Notificazione presso il domiciliatario.

[I]. La notificazione degli atti a chi ha eletto domicilio presso una persona o un ufficio [47 c.c.] può essere fatta mediante consegna di copia alla persona o al capo dell'ufficio in qualità di domiciliatario, nel luogo indicato nell'elezione [660 1].

[II]. Quando l'elezione di domicilio è stata inserita in un contratto, la notificazione presso il domiciliatario è obbligatoria, se così è stato espressamente dichiarato.

[III]. La consegna, a norma dell'articolo 138, della copia nelle mani della persona o del capo dell'ufficio presso i quali si è eletto domicilio, equivale a consegna nelle mani proprie del destinatario.

[IV]. La notificazione non può essere fatta nel domicilio eletto se è chiesta dal domiciliatario o questi è morto o si è trasferito fuori della sede indicata nell'elezione di domicilio o è cessato l'ufficio.

ARTICOLO  142

Notificazione a persona non residente, né dimorante, né domiciliata nella Repubblica.

[I]. Salvo quanto disposto nel secondo comma, se il destinatario non ha residenza, dimora o domicilio nello Stato e non vi ha eletto domicilio o costituito un procuratore a norma dell'articolo 77, l'atto è notificato mediante spedizione al destinatario per mezzo della posta con raccomandata e mediante consegna di altra copia al pubblico ministero che ne cura la trasmissione al Ministero degli affari esteri per la consegna alla persona alla quale è diretta (1).

[II]. Le disposizioni di cui al primo comma si applicano soltanto nei casi in cui risulta impossibile eseguire la notificazione in uno dei modi consentiti dalle convenzioni internazionali e dagli articoli 30 e 75 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 200 (2) (3).

(1) Gli originari primo e secondo comma sono stati sostituiti con un unico comma dall'art. 1745ad.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, con effetto dal 1° gennaio 2004. Precedentemente il primo comma era stato sostituito dall'art. 8 l. 6 febbraio 1981, n. 42. Il testo dei commi era il seguente: «[I]. Salvo quanto disposto nel terzo comma, se il destinatario non ha residenza, dimora o domicilio nello Stato e non vi ha eletto domicilio o costituito un procuratore a norma dell'articolo 77, l'atto è notificato mediante affissione di copia nell'albo dell'ufficio giudiziario davanti al quale si procede e mediante spedizione di altra copia al destinatario per mezzo della posta in piego raccomandato. [II]. Una terza copia è consegnata al pubblico ministero, che ne cura la trasmissione al ministero degli affari esteri per la consegna alla persona alla quale è diretta ».

(2) Comma aggiunto dall'art. 9 l. 6 febbraio 1981, n. 42, e successivamente così modificato dall'art. 174 5b d.lgs. n. 196, cit.

(3) La Corte cost., con sentenza 3 marzo 1994, n. 69 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma, unitamente agli artt. 143 comma 3 e 680 comma 1, nella parte in cui non prevedono che la notificazione all'estero del sequestro si perfezioni, ai fini dell'osservanza del prescritto termine, con il tempestivo compimento delle formalità imposte al notificante dalle convenzioni internazionali e dagli artt. 30 e 75 d.P.R. 5 gennaio 1967, n. 200.

ARTICOLO  143

Notificazione a persona di residenza, dimora e domicilio sconosciuti.

[I]. Se non sono conosciuti la residenza, la dimora e il domicilio [43 c.c.] del destinatario e non vi è il procuratore previsto nell'articolo 77, l'ufficiale giudiziario esegue la notificazione mediante deposito di copia dell'atto nella casa comunale dell'ultima residenza o, se questa è ignota, in quella del luogo di nascita del destinatario (1).

[II]. Se non sono noti né il luogo dell'ultima residenza né quello di nascita, l'ufficiale giudiziario consegna una copia dell'atto al pubblico ministero [49 att.].

[III]. Nei casi previsti nel presente articolo e nei primi due commi dell'articolo precedente, la notificazione si ha per eseguita nel ventesimo giorno successivo a quello in cui sono compiute le formalità prescritte (2) (3).

(1) Comma così modificato dall'art. 1746 d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, con effetto dal 1° gennaio 2004.

(2) Comma così sostituito dall'art. 10 l. 6 febbraio 1981, n. 42.

(3) La Corte cost., con sentenza 3 marzo 1994, n. 69, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma, unitamente agli artt. 142 comma 3 e 680 comma 1, nella parte in cui non prevedono che la notificazione all'estero del sequestro si perfezioni, ai fini dell'osservanza del prescritto termine, con il tempestivo compimento delle formalità imposte al notificante dalle convenzioni internazionali e dagli artt. 30 e 75 d.P.R. 5 gennaio 1967, n. 200.

ARTICOLO  144

Notificazione alle amministrazioni dello Stato.

[I]. Per le amministrazioni dello Stato si osservano le disposizioni delle leggi speciali che prescrivono la notificazione presso gli uffici dell'Avvocatura dello Stato.

[II]. Fuori dei casi previsti nel comma precedente, le notificazioni si fanno direttamente, presso l'amministrazione destinataria, a chi la rappresenta nel luogo in cui risiede il giudice davanti al quale si procede. Esse si eseguono mediante consegna di copia nella sede dell'ufficio al titolare o alle persone indicate nell'articolo seguente.

 

ARTICOLO  145

Notificazione alle persone giuridiche.

[I]. La notificazione alle persone giuridiche si esegue nella loro sede [46, 2328 2 n. 2, 2463 2 n. 2, 2521 3 n. 2 c.c.], mediante consegna di copia dell'atto al rappresentante o alla persona incaricata di ricevere le notificazioni o, in mancanza, ad altra persona addetta alla sede stessa ovvero al portiere dello stabile in cui è la sede. La notificazione può anche essere eseguita, a norma degli articoli 138, 139 e 141, alla persona fisica che rappresenta l'ente qualora nell'atto da notificare ne sia indicata la qualità e risultino specificati residenza, domicilio e dimora abituale (1).

[II]. La notificazione alle società non aventi personalità giuridica [2295 1 n. 4, 2315, 2316 c.c.], alle associazioni non riconosciute e ai comitati di cui agli articoli 36 e seguenti del codice civile si fa a norma del comma precedente, nella sede indicata nell'articolo 19, secondo comma, ovvero alla persona fisica che rappresenta l'ente qualora nell'atto da notificare ne sia indicata la qualità e risultino specificati residenza, domicilio e dimora abituale (2).

[III]. Se la notificazione non può essere eseguita a norma dei commi precedenti, la notificazione alla persona fisica indicata nell'atto, che rappresenta l'ente, può essere eseguita anche a norma degli articoli 140 o 143 (3).

(1) Le parole da «ovvero» alla fine del comma sono state aggiunte dall'art. 21 lett. c)n. 1l. 28 dicembre 2005, n. 263, con effetto dal 1° marzo 2006. Ai sensi dell' art. 2 4 l. n. 263, cit., tali modifiche si applicano per i procedimenti instaurati successivamente al 1° marzo 2006.

(2) Le parole da « , ovvero » alla fine del comma sono state aggiunte dall'art. 2 1 lett.c) n. 2 l. n. 263 cit., , con effetto dal 1° marzo 2006. Ai sensi dell' art. 2 4 l. n. 263, cit., tali modifiche si applicano per i procedimenti instaurati successivamente al 1° marzo 2006. Il comma precedentemente era stato modificato dal r.d. 20 aprile 1942, n. 504.

(3) Comma così sostituito dall'art. 2 1 lett. c) n. 3 l. n. 263, cit., , con effetto dal 1° marzo 2006. Ai sensi dell' art. 2 4 l. n. 263, cit., tali modifiche si applicano per i procedimenti instaurati successivamente al 1° marzo 2006. Il testo precedentemente in vigore era il seguente: «Se la notificazione non può essere eseguita a norma dei commi precedenti e nell'atto è indicata la persona fisica che rappresenta l'ente, si osservano le disposizioni degli articoli 138, 139 e 141.».

ARTICOLO  146

Notificazione a militari in attività di servizio.

[I]. Se il destinatario è militare in attività di servizio e la notificazione non è eseguita in mani proprie [138], osservate le disposizioni di cui agli articoli 139 e seguenti, si consegna una copia al pubblico ministero [49 att.], che ne cura l'invio al comandante del corpo al quale il militare appartiene.

ARTICOLO  147

Tempo delle notificazioni (1).

[I]. Le notificazioni non possono farsi prima delle ore 7 e dopo le ore 21.

(1) Articolo così sostituito dall'art. 21 lett. d)l. 28 dicembre 2005, n. 263, , con effetto dal 1° marzo 2006. Ai sensi dell' art. 2 4 l. n. 263, cit., tali modifiche si applicano per i procedimenti instaurati successivamente al 1° marzo 2006. Il testo precedentemente in vigore era il seguente: «[I]. Le notificazioni non possono farsi dal 1° ottobre al 31 marzo prima delle ore 7 e dopo le ore 19; dal 1° aprile al 30 settembre prima delle ore 6 e dopo le ore 20.».

ARTICOLO  148

Relazione di notificazione.

[I]. L'ufficiale giudiziario certifica l'eseguita notificazione mediante relazione da lui datata e sottoscritta, apposta in calce all'originale e alla copia dell'atto.

[II]. La relazione indica la persona alla quale è consegnata la copia e le sue qualità, nonché il luogo della consegna, oppure le ricerche, anche anagrafiche, fatte dall'ufficiale giudiziario, i motivi della mancata consegna e le notizie raccolte sulla reperibilità del destinatario [47 att.].

ARTICOLO  149

Notificazione a mezzo del servizio postale.

[I]. Se non ne è fatto espresso divieto dalla legge, la notificazione può eseguirsi anche a mezzo del servizio postale.

[II]. In tal caso l'ufficiale giudiziario scrive la relazione di notificazione sull'originale e sulla copia dell'atto, facendovi menzione dell'ufficio postale per mezzo del quale spedisce la copia al destinatario in piego raccomandato con avviso di ricevimento. Quest'ultimo è allegato all'originale.

[III]. La notifica si perfeziona, per il soggetto notificante, al momento della consegna del plico all'ufficiale giudiziario e, per il destinatario, dal momento in cui lo stesso ha la legale conoscenza dell'atto (1).

(1) Comma aggiunto dall'art. 21 lett. e) l. 28 dicembre 2005, n. 263, con effetto dal 1° marzo 2006. Ai sensi dell' art. 2 4 l. n. 263, cit., tali modifiche si applicano per i procedimenti instaurati successivamente al 1° marzo 2006. Precedentemente la Corte cost., con sentenza 26 novembre 2002, n. 477 aveva dichiarato l'illegittimità costituzionale del combinato disposto del presente articolo e dell'art. 43l. 20 novembre 1982, n. 890, « nella parte in cui prevedeva che la notificazione si perfezionasse, per il notificante, alla data di ricezione dell'atto da parte del destinatario anziché a quella, antecedente, di consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario ». Il principio che la notifica si perfeziona, per il notificante, al momento della consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario è stato poi riaffermato da C. cost. 23 gennaio 2004, n. 28.

ARTICOLO  149  BIS

Notificazione a mezzo posta elettronica (1).

[I]. Se non è fatto espresso divieto dalla legge, la notificazione può eseguirsi a mezzo posta elettronica certificata, anche previa estrazione di copia informatica del documento cartaceo.

[II]. Se procede ai sensi del primo comma, l'ufficiale giudiziario trasmette copia informatica dell'atto sottoscritta con firma digitale all'indirizzo di posta elettronica certificata del destinatario risultante da pubblici elenchi.

[III]. La notifica si intende perfezionata nel momento in cui il gestore rende disponibile il documento informatico nella casella di posta elettronica certificata del destinatario.

[IV]. L'ufficiale giudiziario redige la relazione di cui all'articolo 148, primo comma, su documento informatico separato, sottoscritto con firma digitale e congiunto all'atto cui si riferisce mediante strumenti informatici, individuati con apposito decreto del Ministero della giustizia. La relazione contiene le informazioni di cui all'articolo 148, secondo comma, sostituito il luogo della consegna con l'indirizzo di posta elettronica presso il quale l'atto è stato inviato.

[V]. Al documento informatico originale o alla copia informatica del documento cartaceo sono allegate, con le modalità previste dal quarto comma, le ricevute di invio e di consegna previste dalla normativa, anche regolamentare, concernente la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici trasmessi in via telematica.

[VI]. Eseguita la notificazione, l'ufficiale giudiziario restituisce all'istante o al richiedente, anche per via telematica, l'atto notificato, unitamente alla relazione di notificazione e agli allegati previsti dal quinto comma.

(1) Articolo inserito dall'art. 4, comma 8, del d.l. 29 dicembre 2009, n. 193, convertito, con modif., in l. 22 febbraio 2010, n. 24.

ARTICOLO  150

Notificazione per pubblici proclami.

[I]. Quando la notificazione nei modi ordinari è sommamente difficile per il rilevante numero dei destinatari o per la difficoltà di identificarli tutti, il capo dell'ufficio giudiziario davanti al quale si procede può autorizzare, su istanza della parte interessata e sentito il pubblico ministero, la notificazione per pubblici proclami [50 att.] (1).

[II]. L'autorizzazione è data con decreto steso in calce all'atto da notificarsi; in esso sono designati, quando occorre, i destinatari ai quali la notificazione deve farsi nelle forme ordinarie e sono indicati i modi che appaiono più opportuni per portare l'atto a conoscenza degli altri interessati.

[III]. In ogni caso, copia dell'atto è depositata nella casa comunale del luogo in cui ha sede l'ufficio giudiziario davanti al quale si promuove o si svolge il processo, e un estratto di esso è inserito nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e nel foglio degli annunzi legali delle province dove risiedono i destinatari o si presume che risieda la maggior parte di essi (2).

[IV]. La notificazione si ha per avvenuta quando, eseguito ciò che è prescritto nel presente articolo, l'ufficiale giudiziario deposita una copia dell'atto, con la relazione e i documenti giustificativi dell'attività svolta, nella cancelleria del giudice davanti al quale si procede [51 att.].

[V]. Questa forma di notificazione non è ammessa nei procedimenti davanti al giudice di pace (3).

(1) Comma così modificato dall'art. 62 d.lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, con effetto, ai sensi dell'art. 247 comma 1 dello stesso decreto quale modificato dall'art. 1 l. 16 giugno 1998, n. 188, dal 2 giugno 1999.

(2) I fogli degli annunzi legali delle province sono stati aboliti dall'art. 311l. 24 novembre 2000, n. 340, con la decorrenza ivi indicata. Al successivo comma 3 il medesimo articolo ha inoltre stabilito che, quando disposizioni vigenti prevedono la pubblicazione nel foglio annunzi legali come unica forma di pubblicità, la pubblicazione venga effettuata nella Gazzetta Ufficiale.

(3) Comma così modificato dall'art. 39 l. 21 novembre 1991, n. 374.

ARTICOLO  151

Forme di notificazione ordinate dal giudice.

[I]. Il giudice può prescrivere, anche d'ufficio, con decreto steso in calce all'atto, che la notificazione sia eseguita in modo diverso da quello stabilito dalla legge, e anche per mezzo di telegramma collazionato [2706 c.c.] con avviso di ricevimento quando lo consigliano circostanze particolari o esigenze di maggiore celerità, di riservatezza o di tutela della dignità (1).

(1) Articolo così modificato dall'art. 1747 d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, con effetto dal 1° gennaio 2004.

 

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