litispendenza continenza e connessione

 

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ARTICOLO  39

Litispendenza e continenza di cause.

[I]. Se una stessa causa è proposta davanti a giudici diversi, quello successivamente adito, in qualunque stato e grado del processo, anche d’ufficio, dichiara con ordinanza la litispendenza e dispone la cancellazione della causa dal ruolo (1).

IN OGNI STATO E GRADO DEL GIUDIZIO FINO AL PASSAGGIO IN GIUDICATO

[II]. Nel caso di continenza di cause, se il giudice preventivamente adito è competente anche per la causa proposta successivamente, il giudice di questa dichiara con ordinanza la continenza e fissa un termine perentorio entro il quale le parti debbono riassumere la causa davanti al primo giudice. Se questi non è competente anche per la causa successivamente proposta, la dichiarazione della continenza e la fissazione del termine sono da lui pronunciate (2).

ENTRO LA CONCLUSIONE DEL GRADO E PRIMA CHE LA CAUSA SIA TRATTENUTA IN DECISIONE

[III]. La prevenzione è determinata dalla notificazione della citazione ovvero dal deposito del ricorso (3).

(1) Comma così sostituito dall'art. 45, comma 3, lett. a), della legge 18 giugno 2009, n. 69. Il testo precedente la modifica recitava: «Se una stessa causa è proposta davanti a giudici diversi, quello successivamente adito, in qualunque stato e grado del processo, anche d'ufficio, dichiara con sentenza la litispendenza e dispone con ordinanza la cancellazione della causa dal ruolo».

(2) Comma così modificato dall'art. 45, comma 3, lett. b), della legge 18 giugno 2009, n. 69, che, al primo periodo, ha sostituito la parola "sentenza" con la parola "ordinanza".

(3) Comma così modificato dall'art. 45, comma 3, lett. c), della legge 18 giugno 2009, n. 69, che ha aggiunto, in fine, le parole "ovvero dal deposito del ricorso".

 

ARTICOLO  40

Connessione.

[I]. Se sono proposte davanti a giudici diversi più cause le quali, per ragione di connessione [31 ss.], possono essere decise in un solo processo, il giudice fissa con ordinanza alle parti un termine perentorio [152 2, 153] per la riassunzione [50; 125 att.] della causa accessoria davanti al giudice della causa principale, e negli altri casi davanti a quello preventivamente adito [393] (1).

[II]. La connessione non può essere eccepita dalle parti né rilevata d'ufficio dopo la prima udienza [183], e la rimessione non può essere ordinata quando lo stato della causa principale o preventivamente proposta non consente l'esauriente trattazione e decisione delle cause connesse.

[III]. Nei casi previsti negli articoli 31, 32, 34, 35 e 36, le cause, cumulativamente proposte [31 ss., 103 1, 104 1, 274] o successivamente riunite [274 ss.], debbono essere trattate e decise col rito ordinario, salva l'applicazione del solo rito speciale quando una di tali cause rientri fra quelle indicate negli articoli 409 e 442 (2).

[IV]. Qualora le cause connesse siano assoggettate a differenti riti speciali debbono essere trattate e decise col rito previsto per quella tra esse in ragione della quale viene determinata la competenza o, in subordine, col rito previsto per la causa di maggior valore (2).

[V]. Se la causa è stata trattata con un rito diverso da quello divenuto applicabile ai sensi del terzo comma, il giudice provvede a norma degli articoli 426, 427 e 439 (2).

[VI]. Se una causa di competenza del giudice di pace sia connessa per i motivi di cui agli articoli 31, 32, 34, 35 e 36 con altra causa di competenza del tribunale, le relative domande possono essere proposte innanzi al tribunale affinché siano decise nello stesso processo (3).

[VII]. Se le cause connesse ai sensi del sesto comma sono proposte davanti al giudice di pace e al tribunale, il giudice di pace deve pronunziare anche d'ufficio la connessione a favore del tribunale (3).

(1) Comma così modificato dall'art. 45, comma 4, della l. 18 giugno 2009, n. 69, che ha sostituito la parola "sentenza" con la parola "ordinanza".

(2) Comma inserito dall'art. 5 l. 26 novembre 1990, n. 353.

(3) Comma aggiunto dall'art. 19 l. 21 novembre 1991, n. 374, e successivamente così modificato dall'art. 55 d.lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, con effetto, ai sensi dell'art. 247 comma 1 dello stesso decreto quale modificato dall'art. 1 l. 16 giugno 1998, n. 188, dal 2 giugno 1999.

ARTICOLO  31

Cause accessorie.

[I]. La domanda accessoria può essere proposta al giudice territorialmente competente per la domanda principale affinché sia decisa nello stesso processo [40], osservata, quanto alla competenza per valore, la disposizione dell'articolo 10, secondo comma (1).

(1) L'art. 31 recava un secondo comma abrogato dall'art. 53 d.lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, con effetto, ai sensi dell'art. 247 comma 1 dello stesso decreto quale modificato dall'art. 1 l. 16 giugno 1998, n. 188, dal 2 giugno 1999.

ARTICOLO  32

Cause di garanzia (1).

[I]. La domanda di garanzia [106] può essere proposta al giudice competente per la causa principale affinché sia decisa nello stesso processo. Qualora essa ecceda la competenza per valore [7] del giudice adito, questi rimette entrambe le cause al giudice superiore assegnando alle parti un termine perentorio per la riassunzione.

(1) Articolo così sostituito dall'art. 54 d.lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, con effetto, ai sensi dell'art. 247 comma 1 dello stesso decreto quale modificato dall'art. 1 l. 16 giugno 1998, n. 188, dal 2 giugno 1999. Il testo precedente recitava: «[I]. La domanda di garanzia può essere proposta al giudice competente per la causa principale affinché sia decisa nello stesso processo, anche se eccede la sua competenza per valore».

 

ARTICOLO  33

Cumulo soggettivo.

[I]. Le cause contro più persone che a norma degli articoli 18 e 19 dovrebbero essere proposte davanti a giudici diversi, se sono connesse per l'oggetto o per il titolo possono essere proposte davanti al giudice del luogo di residenza o domicilio [43 c.c.] di una di esse, per essere decise nello stesso processo [40, 103 1].

ARTICOLO  34

Accertamenti incidentali.

[I]. Il giudice, se per legge [124 c.c.] o per esplicita domanda di una delle parti è necessario decidere con efficacia di giudicato [324; 2909 c.c.] una questione pregiudiziale che appartiene per materia o valore [7 ss.] alla competenza di un giudice superiore, rimette tutta la causa a quest'ultimo, assegnando alle parti un termine perentorio [152 2, 153] per la riassunzione della causa davanti a lui [50, 3073; 125 att.].

ARTICOLO  35

Eccezione di compensazione.

[I]. Quando è opposto in compensazione [1241 ss. c.c.] un credito che è contestato ed eccede la competenza per valore [7 ss.] del giudice adito, questi, se la domanda è fondata su titolo non controverso o facilmente accertabile, può decidere su di essa e rimettere le parti al giudice competente per la decisione relativa all'eccezione di compensazione, subordinando, quando occorre, l'esecuzione della sentenza alla prestazione di una cauzione [119]; altrimenti provvede a norma dell'articolo precedente.

ARTICOLO  36

Cause riconvenzionali.

[I]. Il giudice competente per la causa principale conosce anche delle domande riconvenzionali [167 1, 183, 416 2, 418] che dipendono dal titolo dedotto in giudizio dall'attore o da quello che già appartiene alla causa come mezzo di eccezione, purché non eccedano la sua competenza per materia o valore [7 ss.]; altrimenti applica le disposizioni dei due articoli precedenti.

 

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