opposizione all'esecuzione e agli atti esecutivi

La nuova opposizione all'esecuzione e agli atti esecutivi a seguito della L. n. 52/2006 e del D.L. n 35/2005, termini e procedura delle opposizioni nel processo esecutivo. I provvedimenti di sospensione dell'esecuzione di competenza del giudice dell'esecuzione e quelli di merito del giudice competente alla cognizione sull'opposizione

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ARTICOLO  615

Forma dell'opposizione.

[I]. Quando si contesta il diritto della parte istante a procedere ad esecuzione forzata e questa non è ancora iniziata [491], si può proporre opposizione al precetto [480] con citazione davanti al giudice competente per materia o valore [17] e per territorio a norma dell'articolo 27. Il giudice, concorrendo gravi motivi, sospende su istanza di parte l'efficacia esecutiva del titolo (1).

[II]. Quando è iniziata l'esecuzione, l'opposizione di cui al comma precedente e quella che riguarda la pignorabilità dei beni [514, 515, 545] si propongono con ricorso al giudice dell'esecuzione [484] stessa [184 att.]. Questi fissa con decreto l'udienza di comparizione delle parti davanti a sé [185 att.] e il termine perentorio [153] per la notificazione del ricorso e del decreto.

(1) Periodo aggiunto, in sede di conversione, dall'art. 23 lett. e) n. 40 d.l. 14 marzo 2005, n. 35, conv. con modif., in l. 14 maggio 2005, n. 80, con effetto dalla data indicata sub art. 476. Per la disciplina transitoria v. art. 2 3-sexies d.l. n. 35, cit., sub art. 476.

ARTICOLO  616

Provvedimenti sul giudizio di cognizione introdotto dall'opposizione (1).

[I]. Se competente per la causa [17] è l'ufficio giudiziario al quale appartiene il giudice dell'esecuzione [484] questi fissa un termine perentorio per l'introduzione del giudizio di merito secondo le modalità previste in ragione della materia e del rito, previa iscrizione a ruolo, a cura della parte interessata, osservati i termini a comparire di cui all'articolo 163-bis, o altri se previsti, ridotti della metà; altrimenti rimette la causa dinanzi all'ufficio giudiziario competente assegnando un termine perentorio per la riassunzione [125 att.] della causa [186 att.].

(1) L'art. 14 l. 24 febbraio 2006, n. 52, ha così sostituito l'art. 616. Successivamente l'art. 49, comma 2, della l. 18 giugno 2009, n. 69, ha modificato il presente articolo sopprimendo l'ultimo periodo che recitava: «La causa è decisa con sentenza non impugnabile». Il testo anteriore alla riforma del 2006, recitava: «Provvedimenti del giudice dell'esecuzione. - [I]. Se competente per la causa è l'ufficio giudiziario al quale appartiene il giudice dell'esecuzione, questi provvede all'istruzione a norma degli articoli 175 e seguenti; altrimenti rimette le parti davanti all'ufficio giudiziario competente per valore, assegnando un termine perentorio per la riassunzione della causa». Ai sensi dell'articolo 58, comma 2, della l. n. 69 del 2009, la disposizione, come modificata, si applica ai giudizi pendenti in primo grado alla data di entrata in vigore della medesima legge.

ARTICOLO  617

Forma dell'opposizione.

[I]. Le opposizioni relative alla regolarità formale del titolo esecutivo [474] e del precetto [480] si propongono, prima che sia iniziata l'esecuzione, davanti al giudice indicato nell'articolo 480 terzo comma, con atto di citazione da notificarsi nel termine perentorio [153] di venti giorni (1) dalla notificazione del titolo esecutivo o del precetto [4791].

[II]. Le opposizioni di cui al comma precedente che sia stato impossibile proporre prima dell'inizio dell'esecuzione [491] e quelle relative alla notificazione del titolo esecutivo e del precetto e ai singoli atti di esecuzione si propongono con ricorso al giudice dell'esecuzione [484] nel termine perentorio di venti giorni (1) dal primo atto di esecuzione, se riguardano il titolo esecutivo [474] o il precetto [480], oppure dal giorno in cui i singoli atti furono compiuti [530 2, 569 2].

(1) Le parole « venti giorni » sono state sostituite alle parole « cinque giorni », in sede di conversione, dall'art. 23 lett. e) n. 41 d.l. 14 marzo 2005, n. 35, conv. con modif., in l. 14 maggio 2005, n. 80, con effetto dalla data indicata sub art. 476. Per la disciplina transitoria v. art. 2 3-sexies d.l. n. 35, cit., sub art. 476.

ARTICOLO  618

Provvedimenti del giudice dell'esecuzione.

[I]. Il giudice dell'esecuzione [487] fissa con decreto l'udienza di comparizione delle parti davanti a sé [185 att.] e il termine perentorio [153] per la notificazione del ricorso e del decreto, e dà, nei casi urgenti, i provvedimenti opportuni.

[II]. All'udienza dà con ordinanza [487] i provvedimenti che ritiene indilazionabili ovvero sospende la procedura. In ogni caso fissa un termine perentorio per l'introduzione del giudizio di merito, previa iscrizione a ruolo a cura della parte interessata, osservati i termini a comparire di cui all'articolo 163-bis, o altri se previsti, ridotti della metà. La causa è decisa con sentenza non impugnabile [530, 569; 187 att.] (1).

[III]. Sono altresì non impugnabili le sentenze pronunciate a norma dell'articolo precedente primo comma.

(1) L'art. 15 l. 24 febbraio 2006, n. 52, ha così sostituito il secondo comma. Precedentemente il comma era stato modificato dall'art. 99 d.lgs. 19 febbraio 1998, n. 51.

Si riporta il testo del secondo comma anteriore alla riforma

[II]. All'udienza dà con ordinanza i provvedimenti che ritiene indilazionabili e provvede a norma degli articoli 175 e seguenti all'istruzione della causa, che è poi decisa con sentenza non impugnabile.

ARTICOLO  618  BIS

Procedimento (1).

[I]. Per le materie LAVORO E PREVIDENZA trattate nei capi I e II del titolo IV del libro secondo, le opposizioni all'esecuzione [615] e agli atti esecutivi [617] sono disciplinate dalle norme previste per le controversie individuali di lavoro in quanto applicabili.

[II]. Resta ferma la competenza del giudice dell'esecuzione nei casi previsti dal secondo comma dell'articolo 615 e dal secondo comma dell'articolo 617 nei limiti dei provvedimenti assunti con ordinanza (2).

(1) V. nota alla sezione III.

(2) L'art. 16 l. 24 febbraio 2006, n. 52, ha aggiunto le parole « nei limiti dei provvedimenti assunti con ordinanza ».

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