Ordinanza prefettizia e sottoscrizione

L'ordinanza del prefetto su ricorso in materia di sanzioni amministrative è valida in mancanza della sottoscrizione in calce da parte del prefetto? è delegabile il potere di emttere l'ordinanza prefettizia? quali i requisiti di forma? rassegna giurisprudenziale

In giurisprudenza si sono poste numerose questioni in ordine alla validità dell'ordinanza prefettizia che non rechi in calce la sottoscrizione del Prefetto.

In particolare, quella se l'ordinanza prefettizia sia valida in presenza della firma del vice prefetto.
 
La Suprema Corte con le pronunce in rassegna ha chiarito che l'ordinanza prefettizia emessa dal vice prefetto vicario è da ritenersi riferita al prefetto ed in quanto tale valida giacchè, per legge, il vice prefetto vicario è chiamato all'adozione degli atti di competenza del prefetto.
 
Non è peraltro necessario precisare il motivo per il quale il prefetto in carica risulti impossibilitato ad assolvere le funzioni per le quali sia sostituito dal vice prefetto vicario.
 
Diversamente, invece, si ritiene che, perchè l'ordinanza prefettizia possa essere sottoscritta da un vice prefetto non vicario (ad esempio il vice prefetto ispettore), occorre la delega espressa del prefetto.
 
Tale delega, poi, secondo una parte della giurisprudenza di legittimità si presume esistente salva la prova contraria della quale è onerata la parte ingiunta.

Cassazione civile  sez. II 01 marzo 2007 n. 4861
 
 
In tema di ordinanza-ingiunzione prefettizia di irrogazione delle sanzioni per infrazioni stradali, la mancata sottoscrizione autografa dell'atto da parte del prefetto stesso consente che essa possa essere effettuata da persona abilitata per legge a sostituirlo o da persona a ciò delegata, essendo necessario, ai fini dell'imputabilità dell'atto al prefetto, che sia dichiarata l'esistenza del provvedimento che legittimi la sostituzione e la provenienza del soggetto cui è stato attribuito il relativo potere. Ne consegue che in mancanza di detti elementi di forma ed in presenza della contestazione di controparte, ove la dimostrazione non sia altrimenti acquisita al processo, l'atto non può essere attribuito al prefetto.
 
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 2.12.2002 il Giudice di Pace di Roma respingeva il ricorso proposto da V.D. in opposizione all'ordinanza- ingiunzione del Prefetto di Roma n. 675 del 13.3.2002 notificata il 23.5.2002, emessa a seguito di accertamento della violazione dell'art. 142 C.d.S., comma 8, contestata in data 5.8.2001, in ordine alla quale il ricorrente aveva proposto ricorso al Prefetto di Roma chiedendo di essere ascoltato di persona dal Prefetto che non lo aveva mai convocato.
Sulle eccezioni di nullità o annullabilità dell'ordinanza- ingiunzione per la mancata audizione del ricorrente e per la mancata sottoscrizione di essa da parte del Prefetto, non essendo identificabile il soggetto firmatario del provvedimento, la sua qualifica e da quale atto amministrativo avesse ricevuto il potere di emettere l'ordinanza-ingiunzione, il Giudice di Pace affermava che, secondo espressa menzione contenuta nell'ordinanza il V., evidentemente convocato, non si presentava all'audizione; e che la mancata sottoscrizione del Prefetto non incideva sulla riferibilità dell'atto all'organo dal quale promanava.
Avverso tale sentenza ricorre in Cassazione il V. deducendo a motivi di impugnazione:
1) la violazione o falsa applicazione della L. n. 689 del 1981, art. 18, comma 2 e art. 23, D.Lgs. n. 285 del 1992, art. 204, in relazione all'art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5;
- per avere il Giudice di Pace erroneamente ritenuto che la P.A. abbia provveduto alla convocazione del V., sulla base della stampigliatura, riportata nell'ordinanza-ingiunzione, secondo cui il V. "non si presentava all'audizione", NONOSTANTE:
A) a fronte della contestazione sollevata, incombesse alla P.A. l'onere di provare che il ricorrente era stato all'uopo convocato; e che la convocazione fosse pervenuta a conoscenza del medesimo;
B) la P.A. non avesse in alcun modo indicato i motivi che avevano determinato la sua convinzione dell'avvenuta convocazione del V.;
2) la violazione o falsa applicazione della L. n. 689 del 1981, art. 18 e D.Lgs. n. 285 del 1992, art. 203, in relazione all'art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5;
- per avere il Giudice di Pace erroneamente ritenuto che la mancata sottoscrizione, della ordinanza-ingiunzione, da parte del Prefetto non incida sulla riferibilità dell'atto all'organo dal quale esso promana, NONOSTANTE:
A) l'art. 203 C.d.S., prescriva che debba essere il Prefetto ad emettere l'ordinanza-ingiunzione e non l'Ufficio Territoriale del Governo, per cui, al posto del Prefetto, può sottoscrivere solo il vice Prefetto Vicario oppure un funzionario all'uopo delegato;
B) sussistendo contestazioni in ordine alla identificazione del sottoscrittore, incombente alla P.A. l'onere di provare l'identità del sottoscrittore, la qualifica dallo stesso rivestita all'epoca della sottoscrizione, la regolare delega da parte del Prefetto.
Entrambi i motivi dì ricorso sono fondati.
Quanto al primo motivo, ha errato il Giudice di Pace nell'affermare che, sulla base della menzione contenuta nell'ordinanza-ingiunzione, del non essersi il V. presentato all'audizione del Prefetto, fosse evidente che il medesimo era stato convocato dall'autorità amministrativa e che la convocazione era pervenuta a sua conoscenza;
circostanze, viceversa, che, essendo state contestate, andavano provate dalla stessa P.A., onere al quale non ha adempiuto.
Quanto al secondo motivo, erra nuovamente il Giudice di Pace quando afferma che la mancata sottoscrizione dell'ordinanza-ingiunzione da parte del Prefetto, non incida sulla riferibilità dell'atto all'organo dal quale esso promana.
Il Giudice di Pace, infatti, non tiene conto che la legge, attribuendo il potere di emettere l'ordinanza-ingiunzione al Prefetto (art. 204 C.d.S.) consente, in caso di mancata sottoscrizione autografa dell'atto da parte dello stesso, che essa possa essere effettuata da persona abilitata per legge a sostituirlo, o da persona a ciò delegata da chi ne ha il potere. E' necessario, perciò, ai fini dell'imputabilità dell'atto al Prefetto che sia dichiarata l'esistenza del provvedimento che legittimi la sostituzione e la provenienza del soggetto cui è stato attribuito il relativo potere.
Di conseguenza, in mancanza di detti elementi di forma ed in presenza della contestazione di controparte, ove la dimostrazione non sia altrimenti acquisita al processo, l'atto non può essere attribuito al Prefetto (V. sent. 4425/94).
Poichè, nella specie, nessuna indagine in tale senso risulta effettuata, il ricorso va accolto e la sentenza cassata, con rinvio, anche per la liquidazione delle spese del presente giudizio, al Giudice di Pace di Roma, nella persona di altro magistrato, che provvedere ad un nuovo esame della controversia in applicazione dei principi esposti.


Cassazione civile  sez. I 02 febbraio 2005 n. 2085
 
 
L'ordinanza ingiunzione prefettizia di irrogazione delle sanzioni per infrazioni stradali, come tutti i provvedimenti riservati al prefetto, è legittima anche se emessa e sottoscritta dal vice prefetto vicario, a nulla rilevando la mancanza della espressa menzione delle ragioni di assenza o di impedimento del prefetto; ciò in quanto questi può di diritto essere sostituito dal vicario in tutte le sue funzioni e attribuzioni, senza necessità di espressa delega per il procedimento e il provvedimento. Per la firma di altri funzionari o vice prefetti vi è, invece, l'esigenza di espressa delega per iscritto, della quale deve presumersi l'esistenza, salvo prova contraria dell'opponente. 
 
 
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il primo motivo di ricorso censura la sentenza, per violazione degli artt. 204 C.d.S. e 7, comma 6, del D.P.R. n. 340/82 (rectius 24 aprile 1982 n.d.e.), per il quale il "Vice Prefetto con funzioni vicarie coadiuva il Prefetto nel coordinamento dei settori della Prefettura e lo sostituisce in caso di assenza, impedimento o temporanea vacanza del posto".
Poiché l'art. 204 del C.d.S. prevede che solo il Prefetto e non l'ufficio della Prefettura possa emettere le ordinanze ingiunzioni di irrogazione delle sanzioni, nel caso, in cui il procedimento è stato istruito e chiuso dal Vice Prefetto vicario, occorreva indicare il motivo per il quale gli atti non erano stati adottati dal Prefetto stesso.
Inoltre l'ordinanza non aveva verificato la regolarità della segnaletica stradale, nonostante le censure proposte sul punto in sede amministrativa, avverso le generiche affermazioni di osservanza delle norme regolamentari, riportate nel verbale di accertamento a base della contestazione.
1.2. Il primo profilo del ricorso, relativo alla sottoscrizione dell'ordinanza e all'istruzione del procedimento dal Vice Prefetto vicario è infondato; infatti questa Corte ha più volte ritenuto legittimi i provvedimenti riservati al prefetto, qualora "siano emessi o sottoscritti dal vice prefetto vicario, a nulla rilevando la mancanza della espressa menzione delle ragioni di assenza o impedimento del prefetto, perché questo può, di diritto, essere sostituito dal vicario in tutte le sue funzioni e attribuzioni" (così in riferimento all'espulsione, Cass. 6 giugno 2003 n. 9094). Secondo questa Corte, mentre per il vice prefetto vicario non occorre espressa delega per il procedimento e il provvedimento (così sin dalle risalenti Cass. 12 febbraio 1976 n. 464, 22 maggio 1974 n. 1522), per la firma di altri funzionari o vice prefetti vi è tale esigenza di espressa delega per iscritto (così Cass. 12 luglio 2001 n. 9441), della quale deve presumersi l'esistenza, salvo prova contraria dell'opponente.
Si è comunque ritenuta indispensabile, per la validità dell'atto, l'identificabilità della sottoscrizione del funzionario delegato (Cass. 12 maggio 2000 n. 6101) e, per detto profilo, non vi sono censure nel ricorso. Inammissibile è la censura attinente alla mancata motivazione dell'ordinanza sulle violazione del regolamento di attuazione del C.d.S. nell'apposizione della segnaletica, che, secondo il Giudice di pace, in ordine alla zona a traffico limitato e al divieto di sosta era "per formato e dimensioni... conforme alle prescrizioni del C.d.S.".
Per tale profilo, quindi il primo motivo di ricorso è solo una valutazione del ricorrente difforme da quella data dal giudice e, non precisando le ragioni di fatto o di diritto, che evidenziano l'errore del giudice del merito sul punto che supera l'omessa motivazione dell'ordinanza, l'impugnazione non è autosufficiente ed è quindi inammissibile.
2.2. Con il secondo motivo di ricorso si deduce motivazione contraddittoria della sentenza per avere il giudice di pace, in ordine al luogo di sosta dell'autovettura del ricorrente dato "...più credito alla migliore capacità di collocazione dei Vigili, che alle comprovate approssimative conoscenze toponomastiche dell'opponente", aggiungendo che l'esistenza in Pesaro del solo Lungomare Nazario Sauro rendeva impossibile una confusione sull'abbreviazione "L." da intendere come "Largo" invece che nell'unico senso possibile alla luce della toponomastica cittadina.
Il giudice, pur ammettendo le incerte conoscenze toponomastiche dell'opponente, nessun rilievo dà all incertezza nell'indicazione del verbale, comunque incompleta e idonea a ledere il diritto di difesa del trasgressore sin dalla fase amministrativa.
2.2. Il secondo motivo di ricorso è inammissibile perché pretende un riesame del verbale in sede di legittimità, senza neppure precisare e riportare le parti di esso che potevano determinare incertezze e se nell'atto fosse scritta la parola "Largo" come dedotto col ricorso o la mera "L." abbreviata cui si riferisce la sentenza, correttamente affermando che l'abbreviazione non può che riferirsi al Lungomare Nazario Sauro, mancando un Largo con la medesima denominazione.
Gli accertamenti di fatto che il motivo impone come la carente autosufficienza del ricorso sui punti decisivi per i quali la motivazione sarebbe contraddittoria impediscono l'esame stesso della censura che è, per tale profilo, inammissibile.
In conclusione, il ricorso deve essere rigettato e le spese di questa fase devono porsi a carico del ricorrente, liquidandosi come in dispositivo.

P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a rimborsare a controparte le spese di questa fase che liquida in euro 250,00 per onorari, oltre alle spese prenotate a debito.
Così deciso nella Camera di consiglio del 26 novembre 2004.
DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 2 FEB. 2005
 
 
 
Cassazione civile  sez. I 12 luglio 2001 n. 9441
 
 
 
L'autografia della sottoscrizione non è configurabile come requisito di esistenza giuridica dell'atto amministrativo notificato allorché, dallo stesso contesto dell'atto, sia possibile accertare l'attribuibilità dell'atto stesso a chi deve esserne l'autore, salva la facoltà dell'interessato di chiedere al giudice l'accertamento in ordine alla sussistenza, sull'originale del documento notificato, della sottoscrizione del soggetto autorizzato a formare l'atto amministrativo. (Fattispecie in tema di ordinanza - ingiunzione irrogativa di sanzione amministrativa). 
 
L'art. 18 l. 24 novembre 1981 n. 689 non vieta al prefetto la possibilità di attribuire, con delega espressa, ad organi del proprio ufficio, e specificamente al vice prefetto, la funzione di emettere l'ordinanza ingiunzione per violazioni del c. strad..
 
 
Svolgimento del processo
Con ricorso in data 16.5.1997 Fabrizio De Lorenzo proponeva opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione con la quale il Prefetto di Viterbo gli ingiungeva di pagare la somma di L 1.090.800, per violazione dell'art. 142-9 C.d.S., accertata dalla Pol - Strada di Viterbo, in data 19.7.1996.
Rilevava l'opponente di non avere commesso la violazione addebitatagli e muoveva altresì una serie di contestazioni avverso le modalità di accertamento dell'infrazione e avverso la validità dell'ordinanza ingiunzione priva di sottoscrizione.
Si costituiva in giudizio il Prefetto di Viterbo tramite funzionari della Prefettura e resisteva all'opposizione.
Il Pretore di Civita Castellana con sentenza in data 13.2.1998 respingeva l'opposizione.
Per la cassazione della sentenza del Pretore propone ricorso fondato su tre motivi Fabrizio De Lorenzo.
Non svolge attività difensiva il Prefetto di Viterbo.
(Torna su   ) Diritto
Motivi della decisione
Con il primo motivo il ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione dei D.P.R. 16.12.1992 n 495, in relazione all'art. 360 c.p.c.
Rileva che erroneamente il Pretore di Civita Castellana ha ritenuto fondato l'accertamento dell'eccesso di velocità sulla base della mancata prova da parte dell'opponente dell'esistenza in concreto di un elemento perturbatore, idoneo a determinare il cattivo funzionamento dell'apparecchio rilevatore.
Così facendo il giudice di merito ha invertito l'onere della prova, nonostante il Prefetto di Viterbo avesse richiesto l'ammissione della prova testimoniale.
In particolare i verbalizzanti se escussi come testi avrebbero dovuto precisare come fosse stata tarata l'apparecchiatura; come avessero raggiunto la certezza che la stessa funzionasse perfettamente; chi avesse effettuato le varie operazioni e se essi fossero stati presenti al rilevamento.
La violazione anche di uno solo degli indicati elementi avrebbe comportato certamente la nullità dell'accertamento.
Inoltre le apparecchiatura utilizzate per il rilevamento della velocità devono essere debitamente omologate e poiché la circostanza non si ricava dal verbale, la Prefettura di Viterbo avrebbe dovuto fornire la prova dell'avvenuta omologazione, producendo copia del relativo atto.
Il motivo è infondato e va quindi disatteso.
Invero questa Corte Suprema ha più volte precisato che l'efficacia probatoria dello strumento rivelatore di velocità si presume, in base al generale principio di presunzione di legittimità dell'atto amministrativo, fino a quando, con riferimento al caso specifico, siano dimostrati, dall'opponente, inconvenienti che ostino al regolare funzionamento dello strumento stesso.
Nella specie il De Lorenzo ha solo formulato delle ipotesi senza peraltro fornire alcun elemento in base al quale il giudice di merito potesse ritenere che lo strumento non appartenesse ad un tipo omologato dal Ministero dei LL.PP., che non fosse stato regolarmente tarato, che non fosse stato azionato dagli agenti verbalizzanti, presenti al rilevamento dell'infrazione.
Nè contrariamente a quanto sembra ritenere il ricorrente è necessario che ogni strumento rilevatore, concretamente utilizzato, sia sottoposto ad omologazione da parte del Ministero dei LL.PP., prima dell'uso, essendo sufficiente che sia stato preventivamente omologato il tipo di strumento usato.
Il primo motivo va quindi disatteso.
Con il secondo motivo il De Lorenzo censura l'impugnata sentenza per violazione e falsa applicazione dell'art. 200 C.d.S.
Rileva che gli agenti operanti avrebbero dovuto immediatamente contestare l'infrazione rilevata o quanto meno motivare in ordine alle ragioni che in concreto tale contestazione immediata avevano impedito.
Il motivo è infondato e va pertanto respinto.
Invero va rilevato che ai sensi dell'art. 200 del C.d.S. l'infrazione quando è possibile deve essere immediatamente contestata e che in base all'art. 384 lett. e) del Reg. al C.d.S. fra le ipotesi di impossibilità di contestazione immediata devono ricomprendersi quelle relative alla violazione dei limiti di velocità, accertata "per mezzo di apparecchi di rilevamento che consentono la determinazione dell'illecito in tempo successivo ovvero qualora il veicolo oggetto del rilievo sia già a distanza dal posto di accertamento o comunque nell'impossibilità di essere fermato in tempo utile e nei modi regolamentari".
Dal combinato disposto delle norme riportate si desume che la contestazione può non essere immediatamente effettuata nelle ipotesi di cui all'art. 384 lett. e) purché gli agenti operanti indichino nel p.v., qualora ricorra l'ipotesi in cui in sia impossibile fermare il veicolo in tempo utile e nei modi regolamentari, quale sia stato in concreto il motivo che abbia reso impossibile la contestazione stessa, nell'immediatezza dell'infrazione.
Ciò premesso si rileva che il ricorrente si è lamentato che, in concreto, i verbalizzanti avrebbero potuto contestare l'infrazione, prospettando a sostegno della propria tesi una serie di elementi di fatto che tale tesi avvalorerebbero.
Tale tipo di censura non è proponibile nel giudizio di legittimità in quanto finalizzata ad un riesame del materiale probatorio, già vagliato dal giudice di merito, con la conseguenza che la censura testè riassunta va dichiarata inammissibile In relazione poi alla doglianza attinente alla mancata indicazione nel p.v. del motivo specifico dell'omessa contestazione immediata dell'infrazione si osserva che tale censura è stata proposta per la prima volta con il ricorso in esame, talché, trattandosi di domanda nuova, non può essere esaminata dal Collegio.
Il secondo motivo va quindi dichiarato interamente inammissibile.
Con il terzo motivo articolato in due distinte censure il ricorrente eccepisce la nullità dell'ordinanza ingiunzione in quanto priva di sottoscrizione ed in quanto emessa dal Vice Prefetto Ispettore, in carenza di potere, non essendo delegabile dal prefetto il potere di formare l'ordinanza ingiunzione.
Il motivo è infondato e va pertanto respinto.
Invero, riguardo alla prima censura, va rilevato che questa Corte Suprema ha più volte precisato che l'autografia della sottoscrizione non è configurabile come requisito di esistenza giuridica degli atti amministrativi allorché, dallo stesso contesto dell'atto, sia possibile accertare l'attribuibilità dell'atto stesso a chi deve esserne l'autore, salva la facoltà dell'interessato di chiedere al giudice l'accertamento in ordine alla sussistenza, sull'originale del documento notificato, della sottoscrizione del soggetto autorizzato a formare l'atto amministrativo.
Nella specie il giudice di merito ha accertato che l'ordinanza ingiunzione proveniva dal soggetto legittimato ad emetterla, mentre il ricorrente non ha chiesto al giudice di merito accertamenti in ordine all'esistenza della sottoscrizione sull'originale dell'ordinanza ingiunzione, talché la censura come su formulata deve ritenersi infondata, integrata, con le argomentazioni che precedono, la motivazione dell'impugnata sentenza, conforme a diritto in relazione al dispositivo.
La prima censura va quindi disattesa.
In relazione alla seconda censura si osserva che nell'ambito della P.A., la cui struttura è connotata da un'organizzazione gerarchica, costituisce principio generale la delegabilità di singole funzioni ai collaboratori, addetti all'ufficio, da parte della autorità posta al vertice dell'ufficio amministrativo, sempre che abbiano le qualifiche e le cognizioni necessarie per lo svolgimento dei relativi compiti, salvo che la legge disponga in modo diverso, prevedendo espressamente la non delegabilità della specifica funzione.
Nella specie non è dato desumere nè dall'art. 18 della L. 689-81 nè da altra norma di legge che il prefetto non possa delegare ad organi del proprio ufficio e specificamente al vice prefetto la funzione di esaminare gli scritti difensivi inviati alla prefettura dagli autori di violazione al codice della strada e di emettere poi le ordinanze ingiunzioni di pagamento, salvo l'obbligo, anch'esso desumibile dai principi generali che regolano l'ordinamento amministrativo, di rilascio di delega espressa, obbligo il cui assolvimento non risulta sia stato nella specie posto in dubbio.
Il terzo motivo va quindi interamente disatteso.
Con il quarto motivo il ricorrente deduce violazione dell'art. 23 comma 12 della L. 689-81, per non avere il Pretore specificato in base a quali prove abbia ritenuto fondata la responsabilità del ricorrente medesimo.
Il motivo è infondato.
Invero il giudice di merito ha fatto riferimento, nel decidere, alla giurisprudenza di questa Corte Suprema che ha ritenuto che si possa attribuire valenza agli accertamenti effettuati dall'autovelox, salvo l'onere dell'opponente di fornire la prova dell'esistenza di specifici fatti perturbatori che abbiano inciso sul regolare funzionamento dell'apparecchio.
Prova che nella specie non era stata data dal ricorrente per cui non necessaria si palesava l'escussione dei verbalizzanti, essendo sufficienti a fondare la responsabilità del De Lorenzo gli accertamenti desumibili dall'autovelox.
Il ricorso va pertanto interamente respinto.
Nulla spese non avendo il Prefetto di Viterbo svolto attività difensiva.

p.q.m.
La Corte respinge il ricorso. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della prima sezione civile, in data 26.marzo.2001 Il Consigliere estensore

Cass. Civ Sez. I 28 marzo 1987 n. 3031.
 
 
L'illeggibilità della firma dà luogo alla nullità dell'atto amministrativo solo quando la qualità di organo della persona giuridica pubblica dell'autore del segno grafico non risulti dall'atto stesso, e tale dimostrazione non venga data dalla p.a. fornendo gli elementi di identificazione, anche in base a criteri estranei all'atto, della persona del firmatario. Quando la firma illeggibile è invece riferita, nello stesso atto, al titolare dell'ufficio competente ad emetterla, risultano certi l'autore del segno grafico e la sua qualità di organo della persona giuridica pubblica, sicché non si configura alcun vizio dell'atto amministrativo per carenza di requisiti soggettivi, a meno che non venga dimostrata, da colui che l'allega, la non autenticità della sottoscrizione. 
 
 
 
L'ordinanza prefettizia di condanna al pagamento delle sanzioni pecuniarie per infrazioni al codice stradale (cfr. art. 18 l. 24 novembre 1981 n. 689) può essere emessa dal vice prefetto vicario anche senza l'espressa menzione delle ragioni che hanno determinato l'impedimento del prefetto e senza espressa delega, in quanto l'investitura vicaria deriva direttamente dalla legge (cfr. art. 21 t.u. leggi comunali e provinciali e art. 34, comma 3, d.P.R. 30 giugno 1972 n. 748); al contrario la detta ordinanza non può essere emessa dal vice prefetto ispettore (cfr. art. 34, comma 6, d.P.R. citato) se non in presenza di una formale delega di competenze a lui effettuata dal prefetto in data antecedente all'emissione della ordinanza. 
 
Svolgimento del processo
Con ricorso alla pretura di Roma, depositato in data 7 aprile 1982, Angelo Raffaele Latagliata proponeva opposizione avverso l'ordinanza emessa dal prefetto di Roma il 9 giugno 1981 con la quale gli era stato ingiunto il pagamento di L. 34.000, quale sanzione pecuniaria per la trasgressione degli artt. 14 e 104 comma 11 e 106 cod. strad..
Il Pretore di Roma, con sentenza del 16 dicembre 1982 - 8 gennaio 1983, rigettava l'opposizione, osservando, tra l'altro: 1) che la sottoscrizione dell'ordinanza effettuata per delega ed illeggibile non costituisce motivo di invalidità: 2) che non si rinveniva difetto di motivazione in ordine alla sussistenza della responsabilità ed alla determinazione della sanzione perché nell'ordinanza si descriveva in modo preciso il comportamento dell'opponente e si indicavano le trasgressioni di cui questi si era reso responsabile; 3) che fra le contravvenzioni accertate non sussisteva un rapporto di specialità perché l'opponente si era reso responsabile di tre distinte violazioni. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione, fondato su tre motivi, il Latagliata.
Resiste con controricorso la prefettura di Roma.

Motivi della decisione

Con il primo motivo il ricorrente, denunziando violazione e falsa applicazione dell'articolo 9 della l. 3 maggio 1967 n. 317 (art. 360 n. 3 c.p.c.) sostiene che erroneamente il Pretore aveva ritenuto che la illeggibilità della firma non fosse motivo di invalidità del provvedimento e sostiene che, al contrario, in caso di contestazione circa l'identificazione dell'autore della sottoscrizione di un provvedimento sanzionatorio amministrativo, spetta alla P.A. provare l'identità dell'autore del segno grafico e la qualifica da lui rivestita all'epoca della sottoscrizione. Soggiunge che l'autore della sottoscrizione era il vice prefetto ispettore e non il prefetto vicario, unico organo legittimato a sottoscrivere per delega, la quale, peraltro, era stata conferita in epoca successiva a quella in cui era stata emessa l'ordinanza "de qua".
La censura è fondata nei limiti che saranno indicati. Il collegio conferma l'indirizzo giurisprudenziale di questa Corte secondo cui l'illegittimità della firma da luogo alla nullità dell'atto amministrativo solo quando la qualità di organo della persona giuridica pubblica dell'autore del segno grafico non risulti dall'atto stesso e tale dimostrazione non venga data dalla P.A. fornendo gli elementi per identificare, anche in base ad altri elementi, estranei all'atto, la persona del firmatario. Allorquando la firma indecifrabile, invece, è riferita nello stesso atto, al titolare dell'Ufficio competente ad emetterlo, risultano oggettivamente certi autori del segno grafico e la sua qualità di organo della persona giuridica pubblica, sicché non si configura alcun vizio dell'atto amministrativo per carenza del requisito soggettivo, tranne che non venga dimostrata da colui che l'allega la non autenticità della sottoscrizione (Cass. 1979 n. 3342; 1982 n.6092; 1983 n. 6319; 1984 n. 3045).
L'affermazione contenuta nella sentenza, secondo cui si deve presumere, fino a prova contraria, che la persona che aveva firmato il provvedimento fosse legittimata a farlo per il principio della presunzione di legittimità degli atti amministrativi, viola pertanto, il predetto altro principio, anche perché determina l'inversione dell'onere della prova, ponendolo a carico, non della P.A., ma del soggetto leso dall'atto amministrativo.
nel caso in esame peraltro, è pacifico fra le parti, che l'ordinanza-ingiunzione è stata firmata dal vice prefetto ispettore.
Non vi è, quindi, incertezza sull'identificazione del funzionario che ha firmato ed occorre, pertanto, accertare solamente se gli fosse abilitato ad emettere l'atto di cui trattasi.
L'art. 18 della l. 24 novembre 1981 n. 689 stabilisce che l'autorità competente a ricevere il rapporto, instaurato il contraddittorio, "se ritiene fondato l'accertamento, determina, con ordinanza motivata, la somma dovuta per la violazione e ne ingiunge il pagamento". E tale autorità, per quanto attiene a violazioni della disciplina della circolazione stradale, risulta espressamente indicata nel prefetto dal precedente art. 17, secondo comma, cui l'articolo appena riassunto fa esplicito richiamo. Ne dubbi in proposito è lecito nutrire per il fatto che l'art. 1 D.P.R. 29 luglio 1982 n. 571 (emanato in virtù della previsione contenuta nell'ultimo comma del cit. art. 17) dica, più genericamente, che l'Ufficio periferico cui va presentato il rapporto è la prefettura.
La disposizione, per la sua natura meramente regolamentare ed attuativa della legge, non può avere ne intento, ne obbiettiva efficacia derogatoria della legge stessa. Del resto, a ritenere diversamente, si cadrebbe nell'assurdo di lasciare nel vago la individuazione dell'organo o dell'Ufficio competente a provvedere, cos' attingendo un risultato palesemente contrastante con le ovvie esigenze di chiarezza perseguite, anche nell'interesse del cittadino, dalla legge e dal decreto presidenziale.
Ciò posto, deve ulteriormente precisarsi, con riguardo al caso in esame, che il potere attribuito al Prefetto (il quale agisce come organo sottratto ad ogni potere gerarchico e quindi autonomo rispetto al Ministro dell'interno (Cass. 1977 n. 3644), può essere esercitato in via sostitutiva generale, unicamente dal vice prefetto vicario, perché l'art. 21 del testo unico delle leggi comunali e provinciali, dice che egli, e non altri, "sostituisce il prefetto in caso di assenza, impedimento o temporanea vacanza". Inoltre, l'attribuzione di competenza effettuata con la norma citata è stata ribadita dall'art. 34 del D.P.R. 30 giugno 1972 n. 748, secondo cui (5 comma) i vice prefetti esercitano le funzioni vicarie dei prefetti in sede, dirigono gli uffici distaccati di prefettura e svolgono le altre funzioni, sia in sede periferica che centrale, ivi indicante.
I vice prefetti ispettori, invece (6 comma) esercitano "le funzioni di direttore di divisione del Ministero e delle Prefetture". Per quest'ultima categoria di vice prefetti è, quindi, esclusa l'attribuzione per legge di una autonoma funzione vicaria del prefetto.
Pertanto, l'ordinanza prefettizia di condanna al pagamento di sanzioni pecuniarie per infrazioni al codice stradale può essere emessa dal vice prefetto vicario anche senza l'espressa menzione delle ragioni che hanno determinato l'impedimento del prefetto e senza espressa delega (Cass. 1974 n. 209; 1974 n. 1522; 1976 n. 464) in quanto l'investitura del primo deriva direttamente dalla legge.
Al contrario, tale ordinanza non può essere emessa dal vice prefetto ispettore, in virtù di poteri ad esso derivanti dalle previsioni legislative che ne regolano la competenza, ma soltanto per effetto di una formale delega di competenza a lui effettuata dal prefetto in data precedente alla emissione dell'ordinanza di cui trattasi.
La sentenza impugnata deve, pertanto, essere cassata e la causa rinviata per un nuovo esame al pretore di Velletri il quale si atterrà (1) anche in ordine alle spese del presente giudizio.
Il secondo ed il terzo motivo, con i quali si denuncia la violazione degli artt. 8 e 9 della l. 1981 n. 689, restano assorbiti.

p.q.m.
La Corte di Cassazione accoglie il primo motivo del ricorso; dichiara assorbiti gli altri.
Cassa e rinvia, anche per le spese di questo giudizio, al pretore di Velletri.
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