Uno sguardo alla recente giurisprudenza in tema di fermo amministrativo

 

Fermo amministrativo: Decreto del Presidente della Repubblica
29/09/1973 n. 602 - Art. 86 (t. vigente)

1. Decorso inutilmente il termine di cui all'articolo 50, comma 1, il concessionario può disporre il fermo dei beni mobili del debitore o dei coobbligati iscritti in pubblici registri, dandone notizia alla direzione regionale delle entrate ed alla regione di residenza (3).
2. Il fermo si esegue mediante iscrizione del provvedimento che lo dispone nei registri mobiliari a cura del concessionario, che ne dà altresì comunicazione al soggetto nei confronti del quale si procede.
3. Chiunque circola con veicoli, autoscafi o aeromobili sottoposti al fermo è soggetto alla sanzione prevista dall'articolo 214, comma 8, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
4. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri dell'interno e dei lavori pubblici, sono stabiliti le modalità, i termini e le procedure per l'attuazione di quanto previsto nel presente articolo.


fermo amministrativo: Decreto del Presidente della Repubblica
29/09/1973 n. 602 - Art. 50 (t. vigente)

1. Il concessionario procede ad espropriazione forzata quando è inutilmente decorso il termine di sessanta giorni dalla notificazione della cartella di pagamento, salve le disposizioni relative alla dilazione ed alla sospensione del pagamento.
2. Se l'espropriazione non è iniziata entro un anno dalla notifica della cartella di pagamento, l'espropriazione stessa deve essere preceduta dalla notifica, da effettuarsi con le modalità previste dall'articolo 26, di un avviso che contiene l'intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo entro cinque giorni (1).
3. L'avviso di cui al comma 2 è redatto in conformità al modello approvato con decreto del Ministero delle finanze e perde efficacia trascorsi centottanta giorni dalla data della notifica (2).

Fermo amministrativo: competenza del G.O. con azione d'accertamento

La circostanza che il fermo amministrativo disciplinato dall'art. 86 t.u. n. 602/1973, in quanto atto di natura esecutiva inserito nell'ambito del procedimento di riscossione, sia impugnabile con le ordinarie opposizioni esecutive dinanzi al Giudice della Esecuzione, non toglie che la parte possa esperire la generale azione di accertamento al fine di conseguire, al di fuori del procedimento esecutivo, la declaratoria di illegittimità del fermo ed il conseguente risarcimento del danno che può derivarne.

Tribunale Bari, sez. II, 09 marzo 2007 , n. 672

Fermo amministrativo: illegittimo in assenza del regolamento attuativo

Il concessionario delegato alla riscossione non ha il potere di procedere al fermo amministrativo di beni mobili registrati ove difetti il regolamento disciplinante detto istituto, da cui consegue che ove la misura venga ugualmente attuata, va dichiarata giudizialmente la sua cancellazione. Dispone invero l'art. 86, 4 comma, t.u. risc., che con decreto del Ministero delle finanze, di concerto con i ministri dell'interno e dei lavori pubblici, “sono stabilite le modalità, i termini e le procedure per l’attuazione di quanto previsto nel presente articolo” da cui consegue che è la legge stessa ad indicare come necessaria l’adozione di un regolamento di attuazione, inteso a disciplinare "modalità, termini e procedure" del fermo amministrativo, essendo indispensabile per la sua stessa attuazione, riferita quindi non ai singoli aspetti del procedimento, ma bensì all’intera disciplina dettata dalla suddetta norma.

Tribunale Bari, sez. II, 09 marzo 2007 , n. 672


Fermo amministrativo: competenza del G.O. o del Giudice Tributario in relazione alla natura del credito

La modifica operata dal d.l. 4 luglio 2006, n. 223, conv. in l. 4 agosto 2006, n. 248, sull’art. 19 del d.lg. 31 dicembre 1992, n. 546, prevedendo espressamente la possibilità di impugnare il fermo amministrativo di cui all’art. 86 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 dinanzi alle commissioni Tributarie, nulla di innovativo ha aggiunto, in quanto ha semplicemente esplicitato il contenuto di una normativa che già considerava il fermo amministrativo come misura “non esecutiva” (perché cautelare), e che già ne avrebbe dovuto imporre l’impugnazione dinanzi alle commissioni Tributarie allorquando il credito fosse stato di natura tributaria. Né tantomeno può dirsi che l’art. 19 intenda riferirsi a “tutti i fermi amministrativi”, per qualunque credito disposti. La norma, infatti, va necessariamente interpretata ed inquadrata in ragione del contesto normativo in cui è posta: la giurisdizione, che ai sensi degli art. 2 e 19 d.lg. 546/92 è attribuita al Giudice tributario, è soltanto quella relativa ai crediti tributari e, in generale, all’intera materia “tributaria”, per cui i fermi amministrativi per i quali è competente il Giudice tributario non possono che essere i fermi disposti per crediti tributari.

Giudice di pace Bari, 26 febbraio 2007 , n. 1825

Fermo amministrativo: modi d'impugnazione in caso di omessa indicazione del credito vantato

Se l’Amministrazione, nell’irrogare il cd. fermo amministrativo, omette l’indicazione della natura del credito vantato e preteso, non solo impedisce al debitore qualunque eventuale contestazione, ma - e tanto rileva ancor più - lo pone nella condizione di non poter individuare il Giudice dinanzi al quale far valere le proprie pretese (qualsiasi esse siano), così delineandosi una situazione di abuso da parte dell’Amministrazione creditrice, che comporta, conseguentemente, la necessaria declaratoria di illiceità del fermo amministrativo disposto.

Giudice di pace Bari, 26 febbraio 2007 , n. 1825


Fermo amministrativo: criteri di riparto della giurisdizione

Per l’opposizione al cd. fermo amministrativo, la competenza giurisdizionale va ripartita secondo il seguente criterio: se il fermo amministrativo è disposto per crediti tributari, la relativa opposizione andrà sollevata dinanzi al Giudice Tributario; se, invece, il credito per il quale viene disposto il fermo ha natura “non tributaria” (es. sanzione amministrativa), il Giudice competente sarà quello individuato secondo i criteri normali che presiedono (ex art. 103 cost.) al riparto di giurisdizione: e poiché il fermo ha natura cautelare (e non è un atto amministrativo), il Giudice dinanzi al quale proporre l’opposizione sarà il Giudice ordinario.

Giudice di pace Bari, 26 febbraio 2007 , n. 1825


Fermo amministrativo: forme dell'opposizione

Il provvedimento di fermo amministrativo è un atto funzionale all’espropriazione forzata e quindi mezzo di realizzazione del credito dell’Amministrazione, per cui la tutela giurisdizionale nei confronti dello stesso si deve realizzare dinanzi al g.o. con le forme dell’opposizione all’esecuzione e agli atti esecutivi.

Cassazione civile , sez. un., 17 gennaio 2007 , n. 875

Fermo amministrativo: necessario il pericolo di perdita della garanzia del credito

Il presupposto per l’applicazione del fermo amministrativo è il pericolo di depauperamento del patrimonio del debitore e di perdita della garanzia (generica) del credito; mancando siffatto pregiudizio viene meno la “ratio” per la quale il potere stesso è stato conferito dal legislatore ed il suo esercizio non si giustifica.

Tribunale Nocera Inferiore, sez. I, 31 agosto 2006
Fermo amministrativo: necessaria la motivazione sulle esigenze che giustificano la misura

È illegittimo il provvedimento di fermo di un autoveicolo adottato ai sensi dell'art. 86 d.P.R. 29 settembre 1973 n. 602 a cautela di un credito tributario se il concessionario del servizio di riscossione non abbia adeguatamente motivato in relazione alle esigenze concrete che giustificano la misura cautelare, con particolare riferimento all'entità del credito tributario azionato ed alle condizioni soggettive del debitore, in quanto idonee a compromettere la garanzia del credito..

Tribunale Roma, 08 agosto 2006


Fermo amministrativo in caso d'affidamento dell'autovettura a conducente privo di patente

A seguito delle modifiche introdotte con l'art. 19, comma 3, d.lg. 30 dicembre 1999 n. 507 all'art. 126, comma 7, d.lg. 30 aprile 1992 n. 285 (cod. strada), la sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo in caso di circolazione con patente scaduta può essere disposta anche nei confronti del proprietario che nell'affidare la propria autovettura ad altri, non si sia preventivamente accertato che l'affidatario fosse titolare di patente valida.

Cassazione civile , sez. I, 28 giugno 2006 , n. 14999

Fermo amministrativo: competenza del G.O.

La richiesta di sospensione dell’efficacia del provvedimento di fermo amministrativo di un automezzo emesso ai sensi dell'art. 86 del d.P.R. 29/09/1973 n. 602, quale atto preliminare funzionale del procedimento coattivo civile, appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario.

Tribunale Vibo Valentia, 26 giugno 2006

Fermo amministrativo: competenza del G.O. con opposizione all'esecuzione o agli atti esecutivi

Il fermo amministrativo di bene mobile registrato, regolato dall'art. 86 d.P.R. 29 settembre 1973 n. 602, nel testo vigente dopo le modifiche recate con l'art. 16 d.lg. 26 febbraio 1999 n. 46, secondo il quale il concessionario può eseguirlo sui beni mobili registrati del debitore d'imposta mediante iscrizione del provvedimento che lo dispone nei registri mobiliari, è preordinato all'espropriazione forzata, atteso che il rimedio, disciplinato da norme collocate nel titolo II sulla riscossione coattiva delle imposte, si inserisce nel processo di espropriazione forzata esattoriale quale mezzo di realizzazione del credito. Ne consegue che la tutela giudiziaria esperibile nei confronti del fermo amministrativo deve realizzarsi davanti al giudice ordinario con le forme dell'opposizione all'esecuzione o agli atti esecutivi, restando altresì esclusa la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, giacché con la richiesta di registrazione nei registri mobiliari il concessionario non esercita alcun potere di supremazia in materia di pubblici servizi, e, d'altra parte, essendo escluse dalla giurisdizione speciale delle commissioni tributarie, in forza del disposto dell'art. 2, comma 1, d.lg. 31 dicembre 1992 n. 546, come sostituito dall'art. 12, comma 2, l. 28 dicembre 2001 n. 448, "le controversie riguardanti gli atti dell'esecuzione tributaria successivi alla notifica della cartella di pagamento e ove previsto, dell'avviso di cui all'art. 50 del d.P.R. n. 602 del 1973, per le quali continuano ad applicarsi le disposizioni del medesimo" d.P.R..

Cassazione civile , sez. un., 23 giugno 2006 , n. 14701

Fermo amministrativo: le necessarie indicazioni nel preavviso

Il preavviso di fermo amministrativo emesso dal concessionario del servizio di riscossione tributi deve contenere, a pena di nullità, l'esatta indicazione del titolo in base al quale si intima il pagamento, della sua esecutività, dell'ammontare dovuto e del termine di adempimento, com’è anche per il precetto.

Giudice di pace Caserta, 24 aprile 2006

Fermo amministrativo: ancora sulle indicazioni necessarie nel preavviso di fermo

Spetta al concessionario del Servizio riscossione tributi inviare al debitore d'imposta il preavviso di fermo amministrativo dei beni mobili registrati. Il provvedimento, preliminare all'azione esecutiva, deve recare, a pena di nullità, tutte le informazioni relative al tributo ivi compreso il titolo in forza del quale si richiede il pagamento, la data di notifica delle singole cartelle di pagamento in esso elencate, con la relativa prova dell'avvenuta notifica.

Giudice di pace Caserta, 24 aprile 2006

Fermo amministrativo: competenza del G.O.

Il preavviso di fermo amministrativo dell’autoveicolo costituisce un preavviso di esecuzione forzata o, comunque, una misura cautelare tendente ad ottenere la riscossione coattiva delle somme iscritte a ruolo, e qualora esso venga disposto dal concessionario della riscossione per somme non riguardanti i tributi sussiste la competenza del giudice di pace per le cause ricadenti nel limite di valore ad esso attribuite, considerato che la tutela giudiziaria esperibile nei confronti del fermo amministrativo di beni mobili registrati si realizza innanzi al giudice ordinario con le forme dell’opposizione dell’esecuzione o agli atti esecutivi.

Giudice di pace Caserta, 24 aprile 2006

Fermo amministrativo: applicabilità del d.m. 7/9/1998 n. 503

Al fermo amministrativo dei beni mobili registrati devono ritenersi tuttora applicabili le norme del precedente regolamento di cui al d.m. 7 settembre 1998 n. 503, in quanto compatibili con la nuova disciplina dell’istituto delineata dall’art. 86 d.P.R. 29 settembre 1973 n. 602, testo sostituito dal d.lg. 27 aprile 2001 n. 193.

Giudice di pace Caserta, 24 aprile 2006

Fermo amministrativo: nel preavviso ci vogliono tutte le indicazioni necessarie in un precetto

Il preavviso di azione esecutiva ed il preavviso di fermo amministrativo dell’autoveicolo, per essere validi atti preliminari dell’azione esecutiva devono recare tutte le caratteristiche del precetto di pagamento, non solo con l’esatta indicazione del titolo sulla base del quale si intima il pagamento, ma anche della sua esecutivita’, oltre l’ammontare dovuto e la data entro la quale il pagamento deve essere effettuato, risultando in mancanza tali atti anomali, privi di qualsivoglia efficacia ed obiettivamente nulli

Giudice di pace Caserta, 24 aprile 2006


Fermo amministrativo: risarcimento del danno

Il concessionario del servizio di riscossione è direttamente responsabile nell’ipotesi di preavviso di fermo amministrativo dell’autoveicolo o di fermo amministrativo vero e proprio che risultino illegittimi per l’intervenuta prescrizione o per la mancata dimostrazione dell’avvenuta notifica delle cartelle di pagamento asseritamene non pagate, ed in tali casi va quindi condannato al risarcimento del danno, liquidato in via equitativa, ed al pagamento delle spese di giudizio.

Giudice di pace Caserta, 24 aprile 2006

Fermo amministrativo: competenza del G.O.

Rientra nella giurisdizione del giudice ordinario la controversia avente ad oggetto il fermo amministrativo di autoveicoli, essendo tale procedura inquadrabile nel più ampio genus dell'espropriazione forzata funzionale alla realizzazione del credito da parte dell'ente pubblico.

Tribunale Trento, 13 aprile 2006 , n. 21

Fermo amministrativo: necessario il regolamento attuativo

L’art. 86 del d.P.R. n. 602 del 1973 disciplina la misura cautelare del fermo amministrativo, facultando il concessionario a disporre detto provvedimento su beni mobili iscritti al PRA, una volta decorsi inutilmente 60 giorni dalla notifica della Cartella di pagamento, prevedendo espressamente all’ultimo comma che: “ con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con i ministri dell’interno e dei lavori pubblici, sono stabilite le modalità, i termini e le procedure per l’attuazione di quanto previsto nel presente articolo”. Poiché, ad oggi, detta disciplina di attuazione non è stata emanata, non può revocarsi in dubbio che nessuna valenza può essere riconosciuta ad un provvedimento (fermo) che non sia espressione diretta di una norma di diritto positivo.

Giudice di pace Bari, 12 febbraio 2006


Fermo amministrativo: esula dalla giurisdizione del G.A.

Esula dalla giurisdizione del giudice amministrativo la controversia avente ad oggetto la legittimità del fermo amministrativo, in considerazione della sua natura di strumento inteso alla conservazione del bene ai fini del soddisfacimento del credito tributario e della sua conseguente inerenza, quale mezzo cautelativo e anticipatorio degli effetti espropriativi, all'espropriazione forzatalato sensu.

Consiglio Stato , sez. IV, 03 febbraio 2006 , n. 412

Fermo amministrativo: competenza del G.O.

Il fermo amministrativo, di cui all'art. 86 d.P.R. 602/73, è atto funzionale all'espropriazione forzata e, quindi, mezzo di realizzazione del credito; ne consegue che competente a conoscere della legittimità del suddetto provvedimento è il g.o., nelle forme dell'opposizione all'esecuzione o agli atti esecutivi.

Cassazione civile , sez. un., 31 gennaio 2006 , n. 2053


Il fermo amministrativo di bene mobile registrato, introdotto dall'art. 91-bis d.P.R. n. 602 del 1973 (attualmente disciplinato dall'art. 86), è atto funzionale alla espropriazione forzata e, quindi, mezzo di realizzazione del credito. La tutela giudiziaria esperibile nei confronti del fermo amministrativo, pertanto, si deve realizzare davanti al giudice ordinario con le forme dell'opposizione all'esecuzione o agli atti esecutivi, restando esclusa la giurisdizione del giudice amministrativo.

Cassazione civile , sez. un., 31 gennaio 2006 , n. 2053

Fermo amministrativo: necessità del regolamento attuativo

In materia di fermo amministrativo, i d.lg. n. 46 del 1999 e n. 193 del 2001, che consentono all’ente esattoriale di provvedere direttamente al fermo del veicolo omettendo completamente il pignoramento semplicemente decorsi sessanta giorni dalla notifica della cartella esattoriale, non sono applicabili nel nostro ordinamento in difetto del decreto ministeriale di attuazione.

Tribunale Mantova, 05 settembre 2005

Fermo amministrativo: rimedi d'urgenza

A tutela di chi contesta la legittimità del fermo amministrativo del proprio autoveicolo - il quale difende il diritto di proprietà del mezzo - è ammissibile il ricorso ai provvedimenti di urgenza per evitare che dal primo fermo siano giustificate esigenze di vita non commensurabili in denaro.

Tribunale Vibo Valentia, 12 gennaio 2004

Fermo amministrativo: competenza del G.O.

Spetta all'autorità giudiziaria ordinaria la controversia concernente il fermo amministrativo di autoveicolo giacché non è ravvisabile nella specie la previsione di giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in materia di pubblici servizi, trattandosi di vertenza non concernente rapporto tra concedente e concessionario di pubblico servizio bensì tra concessionario e privato cittadino. A tutela di chi contesta la legittimità del fermo amministrativo del proprio autoveicolo - il quale difende il diritto di proprietà del mezzo - è ammissibile il ricorso ai provvedimenti di urgenza per evitare che dal primo fermo siano giustificate esigenze di vita non commensurabili in denaro.

Tribunale Vibo Valentia, 12 gennaio 2004

Fermo amministrativo: rimedi d'urgenza

È ammissibile l'azione d'urgenza proposta avanti al giudice ordinario (nella specie giudice del lavoro in ragione della natura previdenziale della controversia) per ottenere un provvedimento di sospensione del fermo amministrativo dell'autovettura, emesso dalla concessionaria di riscossione dei tributi ai sensi dell'art. 86 d.P.R. 29 settembre 1973 n. 602 come modificato dall'art. 1 d.lg. 27 aprile 2001 n. 193.

Tribunale Milano, 29 maggio 2003

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