Base pensionabile ridotta in caso di cancellazione dalla Cassa negli anni precedenti il pensionament

Cassa Forense: in caso di cancellazione dalla Cassa negli anni immediatamente precedenti il pensionamento l'avvocato rischia una forte decurtazione della pensione...


L'Avvocato XXXX esponeva al giudice del lavoro che la cassa nazionale previdenza non aveva correttamente calcolato il dovuto a titolo pensionistico sulla base di un errore di interpretazione della legge...Esponeva il XXX di essersi cancellato dalla Cassa nel periodo 81 - 85, ma che la Cassa aveva calcolato come "anni zero" i predetti anni al fine di determinare la media dei più elevati dieci redditi professionali risultanti dalle dichiarazioni relative ai 15 anni solari anteriori alla maturazione del diritto a pensione. Per il ricorrente non andavano conteggiati neppure come anni zero i periodi in cui non era stato iscritto alla Cassa...il Tribunale, con la sentenza appellata, ha rigettato la domanda. Sul ricorso promosso da XXX la Corte d'Appello di Roma, con sentenza non definitiva n. 3611/06 depositata il 16 gennaio 2007 ha rigettato l'appello sulla scorta del tenore testuale dell'art. 2 della L. n. 141/92 che dispone: "la pensione di vecchiaia è corrisposta a coloro che abbiano compiuto almeno sessantacinque anni di età dopo almeno trenta anni di effettiva iscrizione e contribuzione alla Cassa e sempre che l'iscritto non abbia richiesto il rimborso di cui al primo comma dell'art. 21. La pensione è pari, per ogni anno di effettiva iscrizione e contribuzione, all'1,75% della media dei più elevati dieci redditi professionali dichiarati dall'iscritto ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) risultanti dalle dichiarazioni relative ai quindici anni solari anteriori alla maturazione del diritto a pensione".
Secondo la Corte d'Appello di Roma, l'univoca formulazione letterale della norma che parla di anni solari anteriori alla maturazione del diritto a pensione facendo un chiaro riferimento al dato temporale immediatamente precedente il collocamento a pensione impone che, a prescindere dall'iscrizione alla Cassa e dal concreto esercizio professionale, siano presi in considerazione, ai fini della media, esclusivamente i redditi risultanti dalle dichiarazioni IRPEF dell'arco temporale costituito dai 15 anni immediatamente precedenti alla maturazione del diritto.
Tale interpretazione, che conduce ad inserire nella base pensionabile redditi pari a 0 anche relativi a periodi di sospensione dell'esercizio professionale e dell'iscrizione alla Cassa, deve essere sottoposta ad accurata valutazione critica alla luce delle gravi conseguenze sulle posizioni previdenziali dei professionisti ed in base all'impianto complessivo dell'ordinamento forense e dei principi generali della previdenza sociale.
Sotto il profilo della stretta ed isolata interpretazione dell'art. 2 della L. n. 576/1980, come sostituito dall'art. 1 della L. n. 121/1992, è da premettersi che l'art. 2 fa riferimento alla media dei più elevati dieci redditi professionali dichiarati dall'iscritto ai fini IRPEF risultanti dalle dichiarazioni relative ai quindici anni solari anteriori alla maturazione del diritto a pensione.
La Corte d'Appello ha basato la propria decisone esclusivamente sulla scorta del tenore letterale della parte finale della norma, senza trarre alcun argomento contrario dal fatto che la disposizione principale fa riferimento, per la determinazione della base pensionabile, alla media dei più elevati dieci redditi professionali dichiarati dall'iscritto evidenziando il concorso di due necessari presupposti ai fini dell'individuazione dei redditi da inserire in base pensionabile e, cioè, che si tratti di redditi prodotti in un periodo di effettivo svolgimento della professione forense e che si tratti di redditi prodotti in costanza di iscrizione alla Cassa.
In tale prospettiva, la parte finale della norma, nel riferirsi ai quindici anni solari anteriori alla maturazione del diritto a pensione, non può che leggersi in combinato disposto con la parte precedente del periodo e può, quindi, essere ragionevolmente intesa come riferita ai quindici anni solari di iscrizione alla Cassa anteriori alla maturazione del diritto a pensione. Tale interpretazione mantiene, di anno in anno, un legame tra i redditi su cui viene versata la contribuzione soggettiva ed i redditi sui cui viene successivamente calcolata la pensione, in coerenza con il sistema previdenziale che prevede che il limite di reddito su cui viene pagata la contribuzione soggettiva coincide, di anno in anno (subendo la medesima rivalutazione) con il limite di reddito a cui viene applicata l'ultima aliquota di rendimento della pensione (cfr. gli artt. 2 4° comma e l'art. 10 della L. n. 576/1980).
Si tratta, peraltro, di un'interpretazione che allinea il sistema reddituale di calcolo della pensione per gli avvocati a quello retributivo dell'AGO ove il diretto riferimento alle settimane di contribuzione antecedenti al pensionamento (cfr. art. 3 del D.Lgs. n. 503/92) non lascia alcun dubbio all'interprete in merito alla considerazione esclusiva delle settimane con copertura assicurativa.
Ma a ben guardare il riferimento, presente nell'art. 2 della L. n. 576/1980, ai redditi professionali dichiarati dall'iscritto non può che prestarsi ad un'analoga interpretazione in quanto, nel sistema previdenziale forense, la contribuzione viene pagata in relazione ai redditi professionali dichiarati ed è a carico dei soli iscritti alla Cassa.
Si può, pertanto, ritenere che il Legislatore abbia inteso porre all'interno della base pensionabile, la media tra i dieci redditi professionali sui quali il professionista ha effettivamente pagato la contribuzione soggettiva tra quelli che si collocano nei quindici anni solari di iscrizione anteriori alla maturazione del diritto a pensione.
A ben guardare, l'interpretazione contraria, accolta dalla Corte d'Appello, si presta ad obiezioni di ordine sistematico difficilmente superabili in primo luogo alla luce dei requisiti stessi per la maturazione del diritto alla pensione di vecchiaia.
Quest'ultima, infatti, richiede esclusivamente l'età anagrafica di 65 anni e la maturazione di un'anzianità contributiva pari a trenta anni. Ora, è ben possibile che un avvocato, ricongiungendo un precedente periodo contributivo ovvero riscattando laurea e servizio militare, maturi 30 anni d'anzianità contributiva entro i 50 anni d'età anagrafica e che, successivamente, opti per la cessazione dell'attività professionale confidando nel fatto di aver già maturato i requisiti per il diritto a pensione.
Orbene, seguendo la paradossale interpretazione dell'art. 2 della L. n. 576/1980 sposata dalla sentenza in commento, questo avvocato, nonostante la maturazione dei requisiti assicurativi e contributivi per la pensione, non avrebbe, tuttavia, diritto ad alcun trattamento in quanto, nei quindici anni solari anteriori al compimento del 65° anno, avrebbe tutti redditi pari a 0.
Paradossali sarebbero anche le conseguenze di tale interpretazione sul sistema di calcolo della pensione d'inabilità che prevede, quale requisito assicurativo, in caso di infortunio, un'anzianità contributiva di soli cinque anni. Nel caso di iscritto con anzianità contributiva di cinque anni con inabilità causata da infortunio, la pensione, volendo seguire l'interpretazione dell'art. 2 della L. n. 576/1980 sposata dalla Corte d'Appello, sarebbe considerevolmente ridotta dovendo i cinque redditi prodotti e dichiarati in costanza di iscrizione, fare media con 5 redditi pari a 0.
Alla luce di tutte le esposte considerazioni appare dunque preferibile interpretare l'art. 2 della L. n. 576/1980, come modificato dall'art. 1 della L. n. 141/1992, nel senso che il riferimento contenuto nell'ultima parte del comma 1 sia ai quindici anni solari di iscrizione e contribuzione anteriori alla maturazione del diritto a pensione.
A questo punto non resta che attendere che la Suprema Corte si pronunci.

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