Cass Civ Sez Lav n 14801 2006

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:                           
Dott. MATTONE        Sergio               -  Presidente   - 
Dott. MIANI CANEVARI Fabrizio     -  rel. Consigliere  - 
Dott. CELLERINO      Giuseppe          -  Consigliere  - 
Dott. STILE          Paolo                       -  Consigliere  - 
Dott. MORCAVALLO     Ulpiano       -  Consigliere  - 
ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:
I.L.,  elettivamente  domiciliato  in  ROMA   VIA   DEL   MASCHERINO  72,  presso lo studio dell'avvocato  ANTONELLA  PETRILLI, rappresentato  e difeso dall'avvocato IANULARDO MARIA, giusta  delega in atti;

ricorrente –

contro

CNPAF - CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA FORENSE in persona del  legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata  in ROMA  VIA  SAVASTANO  20, presso lo studio dell'avvocato  DE  STEFANO MAURIZIO, che la rappresenta e difende, giusta delega in atti;

controricorrente –

avverso  la  sentenza  n.  28/03 della  Corte  d'Appello  di  MILANO, depositata il 18/01/03 - R.G.N. 530/2002;
udita  la  relazione  della causa svolta nella pubblica  udienza  del 26/04/06 dal Consigliere Dott. Fabrizio MIANI CANEVARI;
udito l'Avvocato DE STEFANO;
udito  il  P.M.  in persona del Sostituto Procuratore Generale  Dott. FUZIO Riccardo che ha concluso per il rigetto del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

L'avv. I.L. ha convenuto in giudizio la Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense chiedendo l'accertamento del proprio diritto alla riliquidazione della pensione di vecchiaia con il riconoscimento della retrodatazione degli effetti dell'iscrizione alla Cassa per gli anni 1954, 1955, 1961, 1962, 1963, 1964, 1965, 1966, 1967 e 1968. La Cassa ha resistito alla domanda deducendo che l'interessato non poteva figurare come iscritto negli anni indicati in quanto in quel periodo era impiegato dello Stato, e sussisteva quindi una situazione di incompatibilità con lo svolgimento della professione forense.
Il giudice adito rigettava la domanda e la Corte di Appello di Milano con la sentenza oggi impugnata confermava tale decisione, rilevando che il principio posto dalla L. n. 319 del 1975, art. 2, comma 3, trovava applicazione anche con riferimento alle situazioni precedenti alla entrata in vigore della legge.
Avverso questa sentenza l'avv. I. propone ricorso per Cassazione con unico motivo, al quale la Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense resiste con controricorso. Le parti hanno depositato memorie.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con l'unico motivo di ricorso si denuncia, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, la violazione della L. n. 319 del 1975, art. 2, in relazione al R.D.L. n. 1578 del 1933, art. 3 e all'art. 12 disp. gen..
Si rileva che la disposizione di cui al R.D.L. n. 1578 del 1933, art. 3 ha natura precettiva e non sanzionatoria, e rispetto ad essa la norma della L. n. 319 del 1975, art. 2 ha carattere innovativo e non meramente ricognitivo della situazione precedente; fino all'entrata in vigore della legge da ultimo citata la Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense non aveva alcun potere di accertamento delle situazioni di incompatibilità neppure ai fini previdenziali, ma doveva attenersi alle risultanze degli albi professionali, riconoscendo quindi la pensione ai soggetti iscritti per un certo periodo di tempo.
Nella specie, il periodo di riferimento, per gli anni in relazione ai quali era stata chiesta la retrodatazione dell'iscrizione, era antecedente all'entrata in vigore della L. n. 319 del 1975.
Il motivo non merita accoglimento, anche se deve essere corretta la motivazione della sentenza impugnata. E' in questione l'applicazione della speciale normativa dettata in tema di retrodatazione delle iscrizioni alla Cassa dalla L. 20 settembre 1980, n. 576, art. 29, successivamente dalla L. 2 maggio 1983, n. 175, artt. 2 e 3 e dalla L. 11 febbraio 1992, n. 141, art. 12.
La prima norma citata prevedeva la possibilità, per gli "avvocati, i procuratori ed i praticanti abilitati al patrocinio che abbiano esercitato con continuità la professione o il praticantato a norma della L. 22 luglio 1975, n. 319, art. 2", di chiedere, entro il termine di un anno dall'entrata in vigore della medesima L. del 1980, l'iscrizione con effetto retroattivo o la retrodatazione degli effetti dell'iscrizione, se già iscritti, risalendo al massimo all'iscrizione agli albi e ai registri dei praticanti e comunque non oltre il 1952". La stessa norma precisava anche, all'ultimo comma, che "per conseguire la pensione gli interessati devono dimostrare il possesso dei requisiti richiesti dalla L. 22 luglio 1975, n. 319, art. 2".
La L. n. 175 del 1983, art. 3 ha previsto la riapertura del suddetto termine per la durata di sei mesi dalla data di entrata in vigore di tale legge.
La L. n. 141 del 1992, art. 12 ha quindi stabilito una riapertura del medesimo termine di cui alla L. n. 576 del 1980, art. 29 "per la durata di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai soli fini della retrodatazione degli effetti di iscrizioni già avvenute".
Rileva poi nel caso in esame la disposizione della L. 22 luglio 1975, n. 319, art. 2, comma 3, secondo cui "in ogni caso l'attività professionale svolta in una delle situazioni d'incompatibilità di cui al R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578, art. 3, e successive modificazioni, ancorchè l'incompatibilità non sia stata accertata e perseguita dal Consiglio dell'Ordine competente, preclude sia l'iscrizione alla Cassa, sia la considerazione, ai fini del conseguimento di qualsiasi trattamento previdenziale forense, del periodo di tempo in cui l'attività medesima è stata svolta".
Nella fattispecie, la C.N.A.P.F. ha rilevato la sussistenza di una di tali situazioni di incompatibilità per gli anni (dal 1954 al 1968) in relazione ai quali l'avv. I. aveva chiesto il beneficio della retrodatazione degli effetti dell'iscrizione alla Cassa.
Il giudice di merito ha affermato l'operatività del principio posto dalla L. n. 319 del 1975, art. 2, riconoscendo la possibilità di verificare le situazioni di incompatibilità anche con riguardo al periodo anteriore al 1975, sul rilievo che la norma non distingue con riguardo alle situazioni pregresse, per le quali l'incompatibilità era già prevista dal R.D.L. n. 1578 del 1933, art. 3.
Questa impostazione non può essere seguita, atteso che il principio della non valutabilità ai fini pensionistici dei periodi di esercizio professionale espletato in situazioni di incompatibilità, introdotto per la prima volta dalla norma citata, trova applicazione soltanto per il periodo successivo all'entrata in vigore della L. n. 319 del 1975, la quale non ha efficacia retroattiva (Cass. 6 agosto 1987 n. 6777, 15 febbraio 1989 n. 911); nè rileva nella fattispecie il potere attribuito alla Cassa di verificare la sussistenza del requisito dell'esercizio continuativo della professione, con l'esercizio della facoltà di revisione degli iscritti, cui si riferisce il precedente costituito da Cass. 24 ottobre 1996 n. 9300.
Va peraltro considerato che il beneficio della retrodatazione degli effetti dell'iscrizione, previsto dalla L. n. 141 del 1992, citato art. 12, è direttamente connesso, attraverso il rinvio alla L. n. 576 del 1980, art. 29 (che fa riferimento alla L. n. 319 del 1975, art. 2),al possesso dei requisiti stabiliti da quest'ultima norma per la iscrizione alla Cassa.
Nel caso di specie non si pone quindi un problema di applicazione retroattiva della normativa del 1975, perchè l'accesso al beneficio previsto dalla L. n. 141 del 1992, art. 12 risulta subordinato al possesso, per gli anni cui si riferisce la richiesta di retrodatazione, dei requisiti richiesti dalla stessa legge del 1992, tra i quali rientra anche la condizione negativa della insussistenza delle situazioni di incompatibilità richiamate, come si è visto, dalla suddetta disciplina.
In relazione a tale preclusione non ha alcun rilievo la determinazione della data di iscrizione dell'avv. I. alla Cassa, in epoca comunque posteriore agli anni cui si riferisce detta richiesta.
Il ricorso deve essere quindi respinto, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio liquidate in Euro 26,00, oltre Euro 2.000,00 per onorari, spese generali ed accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 26 aprile 2006.

Depositato in Cancelleria il 27 giugno 2006
 
 
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