Cass Civ Sez Lav n 29664 2008

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:                           
Dott. DE LUCA   Michele                           -  Presidente   - 
Dott. MONACI    Stefano                           -  Consigliere  - 
Dott. DI NUBILA Vincenzo                     -  rel. Consigliere  - 
Dott. IANNIELLO Antonio                           -  Consigliere  - 
Dott. DI CERBO  Vincenzo                          -  Consigliere  - 
ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:
CASSA  ITALIANA  DI  PREVIDENZA  E  ASSISTENZA  DEI  GEOMETRI  LIBERI  PROFESSIONISTI, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA  GREGORIO  VII  108,  presso  lo  studio  dell'avvocato  SCONOCCHIA  BRUNO,  che   la  rappresenta e difende unitamente all'avvocato CINELLI MAURIZIO giusta delega a margine del ricorso:

ricorrente –

contro

R.G.,  già  elettivamente  domiciliato  in  ROMA,  VIA  S.  BERNADETTE   15,  presso  lo  studio  dell'avvocato  FORTE   LUCILIA,  rappresentato e difeso dagli avvocati DI LAURO MARIA, MOSCARDINO ALDO  giusta mandato in calce al controricorso e da ultimo d'ufficio presso  LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE;

controricorrente –

avverso  la  sentenza n. 49/2005 della CORTE D'APPELLO di CAMPOBASSO,  depositata il 14/02/2005 R.G.N. 61/03;
udita  la  relazione  della causa svolta nella Udienza  pubblica  del  16/10/2008 dal Consigliere Dott. DI NUBILA VINCENZO;
udito l'Avvocato SCONOCCHIA;
udito  il  P.M.  in persona del Sostituto Procuratore Generale  Dott.  MATERA MARCELLO, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con ricorso depositato in data 31.10.2001, R.G. conveniva dinanzi al Tribunale di Isernia la Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza dei Geometri, onde sentir accertare che egli non era obbligato a corrispondere alla Cassa medesima la contribuzione relativa al quadriennio 1987 - 1990, richiestagli con nota in data 19.1.1999. Precisava l'attore che la maggiore contribuzione richiesta ineriva anche a redditi non professionali, come tali non assoggettati a contributo, quali i compensi percepiti come perito in materia di sinistri stradali. Eccepiva in ogni caso la prescrizione. Si costituiva la Cassa e si opponeva alla domanda, sostenendo che il termine di prescrizione iniziava a decorrere dalla data in cui essa aveva ricevuto dall'Amministrazione Finanziaria i dati contenuti nelle denunce dei redditi e che i compensi comunque percepiti dal professionista andavano assoggettati a contribuzione.
2. Il Tribunale adito dichiarava prescritto il diritto della Cassa, la quale proponeva appello. Previa costituzione ed opposizione dell'appellato, la Corte di Appello di Campobasso confermava la sentenza di primo grado, Questa, in sintesi, la motivazione della sentenza di appello:
- è ammissibile la produzione di documenti in appello, intesi a dimostrare la mancata o diversa decorrenza della prescrizione;
- a sensi della L. n. 773 del 1982, art. 19, il termine di prescrizione dei contributi decorre dalla comunicazione che i professionisti sono tenuti ad effettuare alla Cassa entro il trentesimo giorno successivo a quella previsto per la presentazione della dichiarazione dei redditi ai fini IRPEF;
- vero è che il regolamento 13.7.1999 relativo alla contribuzione dei geometri prevede, all'art. 45, una decorrenza ulteriore, vale a dire dal momento in cui la Cassa ha ottenuto dai competenti uffici i dati definitivi;
- a sensi dell'art. 24 del citato regolamento, il quale prevede l'applicazione delle sole sanzioni amministrative in caso di ritardo nell'invio della comunicazione annuale, devesi ritenere che il contributo sia esigibile alla scadenza del termine fissato per l'invio della comunicazione suddetta;
- la decorrenza "alternativa" dalla ricezione dei dati da parte dell'Amministrazione Finanziaria può trovare applicazione solo in caso di omessa comunicazione e semprechè il credito non sia già prescritto, come confermato dall'art. 25 del Regolamento in questione;
- nella specie, a sensi della L. n. 335 del 1995, art. 3, la prescrizione è divenuta quinquennale; unico atto interruttivo è la nota 19.1.1989;
- rispetto alle date in cui la Cassa risulta venuta in possesso dei dati fiscali, il quinquennio era già maturato.
3. Ha proposto ricorso per Cassazione la Cassa di Previdenza Geometri, deducendo quattro motivi.
Resiste con controricorso R.G..

MOTIVI DELLA DECISIONE

4. Col primo motivo del ricorso, la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione, a sensi dell'art. 360 c.p.c., n. 3, della L. n. 773 del 1982, artt. 17, 18, 19, degli artt. 2935, 2948 c.c., dell'art. 12 preleggi, anche in riferimento agli artt. 6 e 45 del regolamento approvato con D.M. 28 novembre 1995; nonchè omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa punti decisivi della controversia, ex art. 360 c.p.c., n. 5. La Cassa ricorrente denuncia anzitutto una contraddittorietà della motivazione, perchè la Corte di Appello ha affermato che la prescrizione decorre dalla scadenza del termine previsto per la presentazione delle denunce annuali obbligatorie, e nel contempo che la prescrizione non decorre in caso di violazione dell'obbligo. Viceversa, la Corte di Appello avrebbe dovuto ritenere che il termine prescrizionale decorre dalla denuncia dei redditi in caso di dichiarazione veritiera, mentre in caso di omessa o infedele dichiarazione il termine non decorre.
Diversamente opinando, sarebbe sufficiente presentare una qualunque dichiarazione onde far decorrere il termine di prescrizione, mentre è noto che la Cassa incontra difficoltà notevoli nell'accertamento degli effettivi redditi degli iscritti.
5. Il motivo è infondato. Va premesso che il Regolamento cui si riferisce la Cassa ricorrente risulta approvato il 28.11.1995 e modificato il 25.11.998 agli effetti che qui interessano, quindi in epoca successiva agli anni cui si riferisce la pretesa contributiva.
Va comunque rimarcato come detto Regolamento, cui ha fatto rinvio la legge formale, si ponga in rapporto di complementarità con la fondamentale L. n. 773 del 1982, la quale regola la contribuzione alla Cassa e dispone che la prescrizione dei contributi, allora decennale, "decorre dalla data di trasmissione alla cassa, da parte dell'obbligato, della dichiarazione di cui all'art 17". Il quale art. 17, a sua volta, prevede che gli iscritti all'albo dei geometri devono comunicare alla Cassa, entro trenta giorni dal termine stabilito per la dichiarazione annuale dei redditi, l'ammontare del reddito professionale dichiarato ai fini Irpef. La denuncia presentata entro il novantesimo giorno dalla data come sopra fissata si intende ritardata; oltre il novantesimo giorno essa si intende omessa.
6. L'art. 6 del Regolamento aggiunge una ulteriore ipotesi di decorrenza del termine di prescrizione dei contributi, vale a dire dal momento in cui la Cassa ha ottenuto dai competenti uffici i dati definitivi da comunicare all'interessato. Nell'interpretare la norma del regolamento, è evidente che la ricezione dei dati da parte dell'Amministrazione Finanziaria non può costituire una indiscriminata "rimessione in termini" della Cassa ai fini della prescrizione, perchè in tal caso la diversa previsione della decorrenza del termine dalla data di presentazione della denuncia dei redditi ai fini IRPEF sarebbe "inutiliter data". Correttamente la Corte di Appello si è posta il problema della coesistenza delle due norme e lo ha risolto nel senso che la prescrizione decorre dalla presentazione della denuncia dei redditi e, in mancanza della stessa, dalla ricezione dei dati che l'Amministrazione Finanziaria inoltra alla Cassa. Quando la denuncia dei redditi è stata presentata, decorre da quel momento la prescrizione; la ricezione dei dati da parte dell'Amministrazione Finanziaria non vale a rimettere in termini la Cassa quanto alla prescrizione, se la dichiarazione dei redditi non è stata omessa. La ricorrente sostiene che la dichiarazione "infedele" va equiparata alla dichiarazione "omessa", con un salto logico del quale non è dato cogliere il fondamento. Una cosa è infatti trascurare completamente il dovere di presentare la dichiarazione annuale, altra cosa è presentare una denuncia incompleta. Mentre nel primo caso il tenore della legge è chiaro (la prescrizione non decorre) nel secondo caso la legge consente il decorso della prescrizione, mentre il creditore compirà le attività di controllo di sua competenza per verificare la dichiarazione dei redditi imponibili. Soccorre al riguardo Cass. 14.3.2008 n. 7000, secondo la quale la prescrizione dei contributi alla Cassa Geometri decorre in caso di dichiarazione infedele, mentre non decorre in caso di omessa dichiarazione. Varrà la pena di notare incidentalmente come la dichiarazione nella specie non appaia infedele, posto che i redditi non derivanti dalla professione di geometra non risultano imponibili, come ad esempio i ricavi da perizie in materia di sinistri stradali, mentre sarebbero certamente imponibili i compensi per perizie immobiliari.
7. Con il secondo motivo del ricorso, la ricorrente ripropone le censure di violazione di legge, in riferimento alle stesse fonti indicate nel primo motivo, con particolare riferimento all'errata interpretazione dell'art. 45 del Regolamento; l'utilizzo della disgiuntiva "o" significa che nell'ipotesi di acquisizione dei dati definitivi il "dies a quo" della prescrizione è spostato in avanti, conformemente alla regola secondo la quale la Cassa può ottenere in ogni momento informazioni da parte dell'Amministrazione Finanziaria, intesa come Ufficio Imposte Dirette e Iva. Nel caso in cui il citato Regolamento sia da intendere come atto amministrativo, le medesime censure vengono riproposte come violazioni dei canoni di ermeneutica.
8. Il motivo è infondato. Nell'interpretare il Regolamento, la Corte di Appello non è incorsa in alcuna lacuna logica o violazione delle norme di ermeneutica. Quanto alla interpretazione diretta della fonte normativa, la ricorrente non tiene conto che ammettere uno spostamento in avanti del giorno di decorrenza della prescrizione, per ciò solo che la Cassa può chiedere "in ogni tempo" informazioni all'Amministrazione Finanziaria, significherebbe consentire una sostanziale vanificazione dell'istituto della prescrizione, la cui decorrenza verrebbe riaperta "sine die" mediante una richiesta di informazioni al Fisco, il che è assurdo e finirebbe per mettere nel nulla la norma sulla prescrizione dei contributi (prescrizione che, si noti, può ritorcersi anche a danno del geometra una volta prescritti i contributi e non più pagabili). Viceversa, va ribadito che l'unica interpretazione ragionevole è quella fornita dalla Corte di Appello, secondo la quale la ricezione di dati inviati dall'Amministrazione Finanziaria costituisce una ipotesi subordinata di decorrenza della prescrizione, che entra un funzione soltanto in caso che l'ipotesi normale (presentazione della dichiarazione annuale) non trovi ingresso.
9. Col terzo motivo del ricorso, la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione, a sensi dell'art. 360 c.p.c., n. 3, della L. n. 335 del 1995, art. 3 e della L. n. 773 del 1982, art. 19, nonchè vizio di motivazione al riguardo: il termine di prescrizione è rimasto decennale perchè la Cassa ha iniziato un procedura di recupero di contributi mediante la richiesta di informazioni rivolta all'Amministrazione Finanziaria, la cui risposta è datata "2.11.2004".
10. In realtà la difesa della Cassa intende riferirsi alla nota 2.11.1994, con la quale l'Amministrazione Finanziaria avrebbe comunicato i dati reddituali dell'interessato. La presenza di tale nota, che evidentemente risponde ad una richiesta, costituirebbe quella "procedura iniziata" la quale consentirebbe di salvare il termine decennale di prescrizione.
11. Il motivo è infondato. La Cassa non contesta che la L. n. 335 del 1995 si applica anche ai regimi pensionistici speciali, ma insiste sulla valenza delle note informative provenienti dall'Amministrazione Finanziaria per mantenere decennale la prescrizione. Orbene, la detta legge, nel fare salvi gli effetti di atti interruttivi della prescrizione e di procedure iniziate, si riferisce certamente ad atti di messa in mora od a ricognizioni di debito. Quanto alle procedure, esse consistono anzitutto nella procedure esecutive e possono essere considerate "procedure iniziate" anche quelle di cognizione giudiziale, come la richiesta di emissione di un decreto ingiuntivo; esse non richiedono l'instaurazione di un contraddittorio col debitore (Cass. n. 12822/2002 citata dalla ricorrente) ma debbono tuttavia consistere in una serie di atti finalizzati in modo non equivoco al conseguimento della pretesa creditoria. Orbene, non sembra che una richiesta di informativa a diversa amministrazione rivesta i requisiti della "procedura iniziata", risolvendosi in un atto interno, che potrebbe mettere capo ad una procedura di recupero del credito, ma che di per sè è neutro agli effetti che qui interessano. In tal senso si ritiene di rettificare la motivazione della sentenza di appello.
12. Col quarto motivo del ricorso, la ricorrente deduce omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa punti decisivi della controversia, ex art. 360 c.p.c., n. 5: la Corte di Appello non ha indicato il giorno dal quale il termine dovrebbe essere computato.
13. Il motivo è manifestamente infondato e va rigettato. La risposta al riguardo è contenuta nella parte motiva della sentenza di merito, la quale individua il decorso della prescrizione dall'invio della denuncia annuale dei redditi professionali.
14. Il ricorso, per i suesposti motivi, deve essere rigettato. Le spese del grado seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

La CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente Cassa Italiana di Previdenza e Assistenza dei Geometri Liberi Professionisti a rifondere al controricorrente R.G. le spese del giudizio di cassazione, che liquida in Euro 21,00 oltre Euro duemila/00 per onorari, più spese generali, IVA e CPA nelle misure di legge.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 16 ottobre 2008.

Depositato in Cancelleria il 18 dicembre 2008
 
 

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