Cass Civ Sez Lav n 6340 2005

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:                           
Dott. Guglielmo    SCIARELLI      -       Presidente -              
Dott. Michele      DE LUCA        - Rel. Consigliere -              
Dott. Fernando     LUPI           -      Consigliere -              
Dott. Corrado      GUGLIELMUCCI   -      Consigliere -              
Dott. Pasquale     PICONE         -      Consigliere –

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

G.U., elettivamente domiciliato in ROMA VIA ALBALONGA 30,  presso  lo studio dell'avvocato CONCETTA PALMA,  rappresentato  e  difeso  dagli avvocati MARIA TERESA GITTO, MANFREDO PIAZZA, giusta delega in atti;

ricorrente –

contro

CASSA  ITALIANA  DI  PREVIDENZA  E  ASSISTENZA  DEI  GEOMETRI  LIBERI PROFESSIONISTI, in persona del  legale  rappresentante  pro  tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA GREGORIO  VII  108,  presso  lo studio dell'avvocato BRUNO SCONOCCHIA, che lo rappresenta  e  difende unitamente agli avvocati MAURIZIO CINELLI, GIANFRANCO PALERMO, giusta delega in atti;

controricorrente –

avverso la   sentenza  n.  1976/01  della  Corte  d'Appello  di  ROMA, depositata il 19/11/01 R.G.N. 3835/00;
udita la relazione della causa  svolta  nella  pubblica  udienza  del 12/01/05 dal Consigliere Dott. Michele DE LUCA;
udito l'Avvocato SCONOCCHIA;
udito il P.M. in persona del  Sostituto  Procuratore  Generale  Dott. Marcello MATERA che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Svolgimento del processo.

Con la sentenza ora denunciata, la Corte d'appello di Roma - in riforma della sentenza del Tribunale di Latina in data 21 giugno 2000 - rigettava la domanda proposta, con ricorso al Pretore di Latina in data 1° aprile 1999, da U.G. contro la Cassa italiana di previdenza e assistenza dei geometri liberi professionisti - per ottenere il riconoscimento del proprio diritto alla retrodatazione dell'iscrizione alla Cassa ed al versamento dei contributi previdenziali per gli anni 1960-1966 - essenzialmente in base al rilievo che "si deve escludere il diritto dell'assicurato a versare contributi previdenziali prescritti" ed i contributi in questione - relativi al periodo 1960-1966 - erano già prescritti alla data dell'entrata in vigore della riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare (legge 8 agosto 1995, n. 335), in quanto, "prima della domanda di retrodatazione del 21.3.1994, non era configurabile nella specie alcun atto di costituzione in mora".
Avverso la sentenza d'appello, U.G. propone ricorso per cassazione, affidato ad un unico, complesso motivo.
L'intimata Cassa italiana di previdenza e assistenza dei geometri liberi professionisti resiste con controricorso.

Motivi della decisione.

1.Con l'unico motivo di ricorso - denunciando violazione e falsa applicazione di norme di diritto (art. 3 e 38 cost., 2935, 2937, 2940, 2115 c.c., 2 legge 24 ottobre 1955, n. 990, 28 legge n. 37/67, 55, comma 2, RDL 4 ottobre 1935, n. 1827, 3, commi 9 e 10, legge n. 335/95), nonché vizio di motivazione (art. 360, n. 3 e 5, c.p.c.) - U.G. censura la sentenza impugnata, per avere rigettato - per asserita prescrizione - la propria domanda contro la Cassa italiana di previdenza e assistenza dei geometri liberi professionisti - diretta ad ottenere il riconoscimento del proprio diritto alla retrodatazione dell'iscrizione alla Cassa ed al versamento dei contributi previdenziali per gli anni dal 1960-1966 - sotto profili diversi:
- la intangibilità del diritto alla retrodatazione della iscrizione alla Cassa - per i geometri iscritti nei ruoli dell'imposta di ricchezza mobile - in quanto la Cassa è tenuta, in tale caso, alla iscrizione d'ufficio dell'assicurato (ai sensi dell'art. 2 legge 24 ottobre 1955, n. 990, cit.), e pertanto la sua inerzia non può "volgersi in alcun modo a danno" dell'assicurato stesso, con la conseguenza che "nessun periodo prescrizionale" può decorrere "per quanto riguarda il diritto ad ottenere la retrodatazione dell'iscrizione alla Cassa, dal momento che esso è imprescrittibile, ex articolo 38 cost." (siccome ritenuto da Cass. 7543/93);
- il ricorrente non poteva, quindi, versare contributi in difetto della iscrizione alla Cassa;
- peraltro non è sostenibile che, "mentre il diritto alla retrodatazione sarebbe imprescrittibile, così non sarebbe, invece, per i contributi da versarsi in relazione al periodo di mancata iscrizione";
- quanto poi alla disciplina sulla prescrizione (di cui all'art. 3, commi 9 e 10, legge n. 335/95, cit.), la propria domanda di retrodatazione del 1994, da un lato, comporta l'applicazione della disciplina precedente (siccome stabilito dal comma 10), mentre non incide, dall'altro, sul diritto alla retrodatazione, che - oltre a risultare, nella specie, imprescrittibile - è riconosciuto da leggi successive (quale la legge n. 662/96, con riferimento agli avvocati).
Il ricorso non è fondato.
2.Invero nella materia previdenziale, a differenza da quella civile, il regime della prescrizione già maturata è sottratto alla disponibilità delle parti - siccome esplicitamente stabilito (dall'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995. n. 335, Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare), anche per le contribuzioni relative a periodi precedenti la data di entrata in vigore della stessa legge (comma 10 del medesimo articolo 3 della legge 8 agosto 1995. n. 335, cit.) e con riferimento a qualsiasi forma di previdenza obbligatoria (vedi Cass. n. 11140/ 2001, 9525/2002) - con la conseguenza che, una volta esaurito il termine, la prescrizione ha efficacia estintiva (non già preclusiva) - poiché l'ente previdenziale creditore non può rinunziarvi - opera di diritto, è rilevabile d'ufficio e, pertanto, deve escludersi il diritto dell'assicurato a versare contributi previdenziali prescritti e ad ottenere la retrodatazione dell'iscrizione all'ente previdenziale per il periodo coperto da prescrizione - come questa Corte ha già avuto occasione di affermare (vedine la sentenza n. 9525 del 2002, cit.), proprio con riferimento alla Cassa italiana di previdenza e assistenza dei geometri liberi professionisti - senza che possa rilevare, in contrario, la eventuale inerzia della Cassa stessa, nel provvedere al recupero delle contribuzioni, avendo il credito contributivo una sua esistenza autonoma - che prescinde dalla richiesta di adempimento fattane dall'ente previdenziale - ed insorgendo nello stesso momento - in cui si perfeziona il rapporto (o, comunque, l'attività) di lavoro, che ne costituisce il presupposto - momento dal quale decorre, altresì, il termine prescrizionale dello stesso credito contributivo.
Alla luce del principio di diritto enunciato - che questa Corte non ha motivo per non ribadire - la sentenza impugnata non merita le censure che le vengono mosse dal ricorrente.
3. E' ben vero, infatti, che - nel rapporto fra lavoratore subordinato e datore di lavoro, da un lato, ed ente previdenziale, dall'altro - vige il principio generale dell'automatismo delle prestazioni previdenziali (ai sensi dell'art. 2116 c.c., confermato, per l'assicurazione generale obbligatoria per invalidità, vecchiaia e superstiti, dall'art. 27 comma 2, r.d.l. 14 aprile 1939 n. 636, nel testo sostituito dall'art. 23 ter, d.l. 30 giugno 1972 n. 267, conv., con modificazioni dalla l. 11 agosto 1972 n. 485 e rafforzato dall'art. 3 decreto legislativo 27 gennaio 1992 n. 80, di attuazione di direttiva comunitaria in materia), in forza del quale le prestazioni previdenziali spettano al lavoratore anche quando i contributi dovuti non siano stati effettivamente versati (vedi, per tutte, Cass.n. 7602/2003, 18720/2004, anche in motivazione, ed, ivi, riferimenti giurisprudenziali ulteriori).
Né può essere trascurato che tale principio - nella interpretazione che ne è stata data dalla Corte costituzionale (sentenza n. 374 del 1997) - costituisce regola generale - nell'ambito di tutte le forme di previdenza ed assistenza obbligatorie per i lavoratori dipendenti - e, come tale, trova applicazione - nello stesso ambito - a prescindere da qualsiasi richiamo esplicito, essendo semmai necessaria una disposizione esplicita per derogare al principio stesso (in tal senso, vedi, per tutte, Cass. n. 7602/2003, 18720/2004, cit., 5767/2002, 460/ 2001; per una parziale deroga allo stesso principio, in materia di assicurazione malattia per i lavoratori agricoli, vedi, per tutte, Cass. n. 292/88, 1511/84, 7855/83, 5093/81).
Tuttavia, il principio dell'automatismo delle prestazioni previdenziali non trova, invece, applicazione nel rapporto fra lavoratore autonomo (e, segnatamente, libero professionista, come nella specie) ed ente previdenziale - nel difetto di esplicite norme di legge (o di legittima fonte secondaria), che eccezionalmente dispongano in senso contrario - con la conseguenza che il mancato versamento dei contributi obbligatori impedisce, di regola, la stessa costituzione del rapporto previdenziale e, comunque, la maturazione del diritto alle prestazioni (vedi, per tutte, Cass. n. 7602/2003, cit., 11869/95, 4149/88; con specifico riferimento a libero professionista, Cass. n. 18720/2004, 9525/2002, cit., 4153/80).
Né la prospettata diversità di trattamento - tra lavoratori dipendenti, appunto, e lavoratori autonomi (e, segnatamente, liberi professionisti, come nella specie) - si pone in contrasto con il principio costituzionale di uguaglianza (art. 3 cost.) - anche sotto il profilo della ragionevolezza - in considerazione della diversità di situazione esistente tra lavoratore subordinato - al quale non possono essere, all'evidenza, imputate omissioni contributive del proprio datore di lavoro - e lavoratore autonomo (o, segnatamente, libero professionista, come nella specie), che - in dipendenza, appunto, della inapplicabilità del principio dell'automatismo - subisce soltanto le conseguenze pregiudizievoli dell'inadempimento di obbligazioni contributive a proprio carico (vedi, per tutte, Cass. n. 18720/2004, 7602/2003, 4153/80, cit., 9408/2002).
Peraltro il principio dell'automatismo delle prestazioni - come previsto, eccezionalmente, proprio per la Cassa italiana di previdenza e assistenza a favore dei geometri (dall' articolo 35 della legge 24 febbraio 1955, n. 990, Istituzione della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei geometri, abrogato dall'articolo 43 della legge 4 febbraio 1967, n. 37, Riordinamento della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei geometri e miglioramento dei trattamenti previdenziali ed assistenziali) - non trova applicazione per le prestazioni che, come nella specie, non siano maturate nel periodo di vigenza (dal 1955 al 1967) dello stesso principio (vedi Cass. n. 4153/80, cit.).
Né la prospettata inapplicabilità del principio dell'automatismo delle prestazioni previdenziali - ai lavoratori autonomi (e, segnatamente, a liberi professionisti, come nella specie) - subisce deroghe - con specifico riferimento alla Cassa nazionale di previdenza e assistenza dei geometri liberi professionisti - nella disciplina applicabile, ratione temporis, alla dedotta fattispecie.
4. Invero è l'esercizio della libera professione con carattere di continuità il presupposto indefettibile (ai sensi dell'art. 2 della legge 24 ottobre 1955, n. 990, cit., successive modifiche ed integrazioni) per l'iscrizione alla Cassa nazionale di previdenza e assistenza dei geometri liberi professionisti (già Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei geometri)
La iscrizione di ufficio alla Cassa, poi, è bensì prevista contestualmente ( comma 1, lettera a, dello stesso articolo 2 della legge 8 gennaio 1952, n.6, cit.) - per "coloro che sono compresi nei ruoli dell'imposta di ricchezza mobile per reddito professionale" - in contrapposizione alla iscrizione su domanda (comma 1 lettera b, dello stesso articolo 2 della legge 24 ottobre 1955, n. 990, cit.) - per "coloro che non risultino compresi nei ruoli predetti perché non raggiungono il minimo reddito imponibile" - senza che ne risulti, tuttavia, una qualsiasi deroga - attuativa, appunto, del principio dell'automatismo delle prestazioni previdenziali - in favore di coloro che debbano essere iscritti di ufficio (vedi Cass. n. 18720/2004, cit., anche in motivazione, ed ivi riferimenti ulteriori).
5.Coerentemente, il dedotto credito contributivo della Cassa nazionale di previdenza e assistenza dei geometri liberi professionisti - relativo al periodo dal 1960 al 1966 - è insorto automaticamente - in dipendenza dell'esercizio contestuale della libera professione, con carattere si continuità - e, nello stesso periodo, deve essere temporalmente collocato - per quanto si è detto - il dies a quo del termine prescrizionale dello stesso credito contributivo.
Pertanto ne era già perfezionata la prescrizione decennale (di cui all'articolo 19 della legge 20 ottobre 1982, n. 773, Riforma della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei geometri) - alla data dell'entrata in vigore della disposizione (articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995. n. 335, cit.), che sottrae alla disponibilità delle parti il regime della prescrizione già maturata, per quanto si è detto, anche per le contribuzioni relative a periodi precedenti e con riferimento a qualsiasi forma di previdenza obbligatoria - con la conseguenza che, una volta esaurito il termine, la prescrizione ha efficacia estintiva - poiché l'ente previdenziale creditore non può rinunziarvi - opera di diritto, è rilevabile d'ufficio e, pertanto, deve escludersi il diritto dell'assicurato a versare contributi previdenziali prescritti e ad ottenere la retrodatazione dell'iscrizione all'ente previdenziale per il periodo coperto da prescrizione.
Infatti non é configurabile - secondo la giurisprudenza di questa Corte (vedine le sentenze n. 9525/2002, cit., 7803/98, in motivazione) - un qualsiasi rapporto assicurativo-previdenziale, che non sia accompagnato dalla contribuzione effettivamente versata oppure, quantomeno, dal credito contributivo non prescritto (in senso contrario, pare, tuttavia, Cass. n. 7543/93, che - in palese contrasto con la disciplina della materia, come interpretata dalla giurisprudenza più recente - ritiene che "il diritto del geometra al trattamento assicurativo va riconosciuto in base al riscontro obiettivo di detta iscrizione all'albo, a prescindere dall'effettivo svolgimento dell'attività lavorativa").
La sentenza impugnata non si discosta dai principi di diritto enunciati - laddove nega il diritto dell'attuale ricorrente alla retrodatazione dell'iscrizione alla Cassa nazionale di previdenza e assistenza dei geometri liberi professionisti ed al versamento dei contributi previdenziali per gli anni 1960-1966 - essenzialmente in base al rilievo che "si deve escludere il diritto dell'assicurato a versare contributi previdenziali (già) prescritti" alla data dell'entrata in vigore della riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare (legge 8 agosto 1995, n. 335).
Tanto basta per rigettare il ricorso, perché infondato.
6.Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato.
Il ricorrente non può essere condannato, tuttavia, alla rifusione delle spese del giudizio di cassazione (ai sensi dell'articolo 152 disp. att. c.p.c., applicabile, ratione temporis, a questo giudizio).

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; Nulla per spese.
Così deciso in Roma, il 12 gennaio 2005.

DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 24 MAR. 2005
 
 

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