Cass Civ Sez Lav n 7000 2008

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 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. Michele DE LUCA - Presidente -
Dott. Attilio CELENTANO - Rel. Consigliere -
Dott. Alessandro DE RENZIS Consigliere -
Dott. Gianfranco BANDINI Consigliere -
Dott. Giovanni MAMMONE Consigliere -

ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:

CASSA ITALIANA DI PREVIDENZA E ASSISTENZA DEI GEOMETRI LIBERI PROFESSIONISTI, elettivamente domiciliato in ROMA VIA GREGORIO VII 108, presso lo studio dell'avvocato xxxx, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato xxxx, giusta delega in atti
- ricorrente  

Contro

xxxxxx, elettivamente domiciliato in xxx, presso lo studio dell'avvocato xxx che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato xxxxxxx, giusta delega in atti;


- controricorrente


nonchè contro


CARALT S.P.A.;


- intimata -


Avverso la sentenza n. 27/04 della Corte d'Appello di TORINO, depositata il 21/01/04 R.G.N. 1254/02;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16/01/08 dal Consigliere Dott. Attilio CELENTANO;
udito l'Avvocato xxxxx;
udito l'Avvocato xxxx;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Marcello MATERA che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Svolgimento del processo

La CARALT s.p.a., concessionaria del servizio riscossione tributi della provincia di Alessandria, notificava il 21 novembre 2000 a xxxx una cartella esattoriale con la quale veniva richiesta la somma complessiva di lire 17.434.410 per contributi dovuti alla Cassa Italiana di Previdenza e Assistenza dei Geometri Liberi Professionisti per gli anni dal 1987 al 1993 e per il 2000, interessi e sanzioni.
Il geometra xxxxx conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Casale Monferrato, CARALT e Cassa di Previdenza Geometri, sostenendo di non dovere alcunché alla Cassa ed eccependo la prescrizione.
Con sentenza del 5/17 dicembre 2001 il Tribunale accoglieva parzialmente il ricorso; dichiarava prescritto il debito per gli anni 1987, 1988 e 1989, dichiarava non dovuta la somma richiesta per il 2000, e condannava il signor xxxx al pagamento della somma di lire 5.943.660, corrispondente a quanto richiesto per gli anni dal 1990 al 1993; condannava la Cassa e la società CARALT, in solido, alla metà delle  spese processuali sostenute dal geometra.
La decisione veniva appellata dalla CARALT s.p.a., che si doleva della sua condanna alle spese. La Cassa di Previdenza, costituitasi, proponeva appello incidentale in ordine alla prescrizione del suo credito per gli anni 1987, 1988 e 1989.
Il geometra xxxx, costituitosi, proponeva a sua volta appello incidentale con il quale chiedeva di essere assolto anche dalle pretese relative agli anni dal 1990 al 1993.
Con sentenza del 16/21 gennaio 2004 la Corte di Appello di Torino accoglieva l'appello principale della CARALT, che assolveva dalla condanna alle spese del giudizio di primo grado; accoglieva in parte l'appello incidentale del geometra xxxx, riducendo la somma da lui dovuta ad E 2.918,70; rigettava l'appello incidentale della Cassa Geometri; condannava gli appellati in solido a rimborsare all'appellante principale le spese del grado e compensava le spese fra xxxx e Cassa Geometri.
Premesso che il termine di prescrizione decennale, posto dall'art. 19 della legge n. 773 del 1982, era stato ridotto a cinque anni per effetto dell'art. 3, commi 9 e 10, della legge n. 335/95, con effetto anche sulle contribuzioni relative a periodi precedenti l'entrata in vigore della legge 335/95, fatta eccezione peri casi di atti interrottivi già compiuti o di procedure iniziate nel rispetto della normativa preesistente, i giudici di appello osservavano: a) il primo atto interruttivo era intervenuto il 18 gennaio 1999, successivamente alla entrata in vigore della legge 335/95, sicché doveva applicarsi la prescrizione quinquennale; b) l'art. 45 del regolamento della Cassa (come modificato con delibera 25.11.1998 e approvato dai Ministeri vigilanti il 13.7.1999), secondo il quale la prescrizione decorre "dal termine previsto per la presentazione delle comunicazioni di cui all'art. 6 o dal momento in cui la Cassa ha ottenuto dai competenti uffici, come previsto dal comma 13 dell'art. 6 i dati definitivi da comunicare all'interessato", non era applicabile alla fattispecie perché successivo al maturarsi della prescrizione, donde la irrilevanza del fatto che la Cassa aveva ricevuto solo il 2 novembre 1994, dal Ministero delle Finanze, i dati reddituali relativi agli anni 1987 e 1988; c) per l'art. 19 della legge n. 773 del 1982 la prescrizione decorre dalla data di trasmissione alla Cassa, da parte dell'obbligato, della dichiarazione di cui all'art. 17, vale a dire della dichiarazione dell'ammontare del reddito professionale dichiarato ai fini IRPEF e del volume complessivo di affari dichiarato ai fini IVA.
I giudici di appello confermavano pertanto il maturarsi della prescrizione per gli anni 1987,1988 e 1989.
Accoglievano l'appello incidentale del geometra xxxx solo con riferimento all'anno 1993, per il quale erano stati richiesti solo una sanzione ed i relativi interessi, ma senza alcuna spiegazione della causale relativa.
Per la cassazione di tale decisione ricorre, formulando tre motivi di censura, la Cassa Italiana di Previdenza e Assistenza dei Geometri Liberi Professionisti.
xxxxx resiste con controricorso.

Motivi della decisione

I. Con il primo motivo, denunciando vizio di motivazione e violazione degli arti. 17 e 19, comma 2, della legge 20 ottobre 1982, n. 773, la difesa della Cassa, ricordato che secondo il comma 2 del citato art. 19 '1a prescrizione decorre dalla data di trasmissione alla Cassa, da parte dell'obbligato, della dichiarazione di cui all'art. 17% lamenta che i giudici di secondo grado non hanno considerato che detta dichiarazione non era stata mai trasmessa dall'interessato, che aveva tentato di giustificare la sua omissione con la pretesa natura non professionale dei redditi e dei volumi di affari non denunciati, mentre i dati erano pervenuti solo dal Ministero delle Finanze
2. Con il secondo motivo, denunciando vizio di motivazione su punto decisivo, la difesa della Cassa critica la sentenza nella parte in cui ha ritenuto irrilevante l'art. 45 del Regolamento, perché modificato nel 1999, ed ha affermato, sulla scorta dell'art. 19, comma 2, della legge n. 773 del 1982, che alla data del 18.1.1999 si era già verificata la prescrizione quinquennale.
Ribadisce che la prescrizione non decorre fino a quando la Cassa non abbia ricevuto i dati reddituali dall'iscritto.
3. Con il terzo motivo, denunciando violazione degli artt. 18 e 19, comma 1, della legge n. 773 del 1982, e dell'art. 3, commi 9 e 10, della legge n. 335 del 1995, nonché vizio di motivazione, la difesa della Cassa critica la sentenza nella parte in cui ha ritenuto che l'originario termine decennale si sia ridotto a termine quinquennale.
Deduce che la riduzione del termine si ha solo quando non vi siano stati, prima della entrata in vigore della legge 335195, atti interruttivi o procedure iniziate nel rispetto della normativa preesistente.
Assume che la nota 2.11.2004 (della quale riporta il testo), con la quale il Ministero delle Finanze trasmetteva i supporti magnetici relativi al reddito professionale dichiarato IRPEF e al volume di affari IVA conseguito nell'ambito dell'attività professionale di geometra per gli anni 1987 e 1988, dimostra che prima della legge 335/95 erano iniziate le procedure per l'accertamento dei redditi; e che l'art. 3, comma 10, di tale legge si riferisce, oltre che al compimento di atti interrottivi in senso tecnico, anche a qualunque concreta attività di indagine ed ispettiva compiuta dall'ente previdenziale, indipendentemente dalla instaurazione del contraddittorio con il debitore. Richiama Cass., 3 settembre 2002 n. 12822.
Una volta applicato il termine decennale, l'atto interruttivo del 18 gennaio 1999 risulta idoneo ad interrompere la prescrizione peri redditi del 1988 e del 1989, atteso che i contributi vanno pagati nell'anno successivo a quello di godimento dei redditi e, precisamente, nei trenta giorni successivi alla scadenza dei termini peri pagamento dell'IRPEF e dell'IVA.
4. I primi due motivi di ricorso, che per evidenti motivi di connessione, vanno trattati congiuntamente, non sono fondati.
La difesa della ricorrente assume che la dichiarazione dei redditi professionali non è stata presentata dal geometra xxxx per gli anni in contestazione; ma dalla esposizione dei fatti contenuta in sentenza risulta che invece la dichiarazione vi è stata, anche se non conteneva tutti i redditi professionali prodotti.
L'art. 19 della legge n. 773 del 1982 dispone, al secondo comma, che la prescrizione decorre dalla data di trasmissione alla Cassa, da parte dell'obbligato, della dichiarazione di cui all'art. 17. Ma l'art. 17 prevede che la dichiarazione possa anche essere infedele; e statuisce apposite sanzioni. Una volta trasmessa la dichiarazione, anche se infedele, è dalla data di trasmissione che decorre la prescrizione, inizialmente decennale (primo comma dell'art. 19) e poi ridotta a cinque anni dall'art. 3 della legge n. 335 del 1995.
L'art. 45 del regolamento, come modificato nel 1999, è chiaramente successivo al maturarsi della prescrizione quinquennale per gli anni dal 1987 al 1989.
5. Il terzo motivo è inammissibile.
Il giudice di primo grado ha ritenuto applicabile la prescrizione quinquennale per effetto della riduzione dei termini disposta con l'art. 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995, n. 335.
La ricorrente non deduce di avere contestato con l'atto di appello che tale riduzione non si sia verificata per effetto di "procedure iniziate nel rispetto della normativa preesistente" prima della entrata in vigore della legge.
Non può quindi invocare per la prima volta, in questa sede, un elemento ed una argomentazione non prospettata ritualmente nel secondo grado del  giudizio di merito.
Per tutto quanto esposto il ricorso va rigettato, con la conseguente condanna della Cassa ricorrente al rimborso delle spese nei confronti del resistente.


P.T.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al rimborso, in favore del resistente, delle spese di giudizio, in €. 17,00  per spese ed €. 1.500,00 per onorario di avvocato, oltre spese generali, IVA e contributo previdenziale.
Così deciso in Roma il 16 gennaio 2008.
Il cons. estensore         Il Presidente

 

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