La base imponibile del contributo integrativo dovuto alla Cassa Geometri, è dovuto solo per l'attività professionale tipica
La sentenza n. 20106 del 14 agosto del 2017, della Suprema Corte nel respingere il ricorso promosso dalla Cassa Geometri in relazione alla legittimità della sua pretesa contributiva, esclusa dalla Corte di Appello sulla premessa che tale pretesa aveva ad oggetto volumi d'affari realizzati nello svolgimento di attività non riservata, si inserisce nell'ambito di quel filone di giurisprudenza che ritiene assoggettabili a contribuzione presso l'ente previdenziale libero professionale solo i redditi e i volumi d'affari che siano stati realizzati nell'esercizio della professione strettamente intesa e non quei redditi e quei volumi d'affari che siano stati realizzati nell'esercizio di attività diverse. Nel caso di specie si trattava dell'assoggettabilità a contributo integrativo di volumi d'affari realizzati da un geometra in dipendenza della sua partecipazione ad un consiglio d'amministrazione e la censura sollevata riguardava il non avere considerato il fatto che, per tale attività, il professionista aveva comunque speso le sue conoscenze professionali.
Cassazione civile, sez. lav., 14/08/2017, n. 20106
Il contributo professionale dovuto alla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza tra i geometri va determinato in relazione al reddito professionale del geometra, ossia a quello strettamente inerente all'esercizio della professione; ne consegue che sono esclusi dal contributo previdenziale altri redditi non direttamente riconducibili alla suddetta professione, quali gli emolumenti percepiti a titolo di compenso per la presidenza del consiglio di amministrazione di una società.
11. Con l'ottavo motivo, dedotto per vizio di motivazione ai sensi dell'art. 360 c.p.c., n. 5, la ricorrente contesta la decisione nella parte in cui si sostiene che in relazione al 1994 era stata accertata l'esistenza di emolumenti derivanti da attività di amministratore di società di capitali che erano estranei alla professione e sottratti, in quanto tali, all'obbligo contributivo. In particolare si censura la decisione nella parte in cui si afferma che tale circostanza non era stata contestata dalla Cassa.
12. Col nono motivo, dedotto per violazione dovuta a falsa ed errata applicazione della L. n. 773 del 1982, artt. 10 e 11, la ricorrente lamenta che la Corte d'appello ha fatto malgoverno dei criteri legali di determinazione degli imponibili per il calcolo dei contributi dovuti, quali definiti dalla predetta norma, secondo la quale il contributo soggettivo si calcola sul reddito professionale netto, mente il contributo integrativo si applica sul volume annuale d'affari ai fini dell'IVA e che detto volume è riferito esclusivamente ai corrispettivi relativi all'attività professionale. In sostanza si imputa alla Corte d'appello di aver presupposto la derivazione degli imponibili da un'attività di amministrazione di società, escludendo aprioristicamente la connessione da detta attività e la professione di geometra.
13. L'ottavo ed il nono motivo, che per ragioni di connessione vanno trattati congiuntamente sono infondati.
Si è, infatti, affermato (Cass. sez. lav. n. 4057 del 19.2.2008) che "il contributo professionale dovuto alla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza tra i geometri va determinato in relazione al reddito professionale del geometra, ossia a quello strettamente inerente all'esercizio della professione; ne consegue che sono esclusi dal contributo previdenziale altri redditi non direttamente riconducibili alla suddetta professione, quali gli emolumenti percepiti a titolo di compenso per la presidenza del consiglio di amministrazione di una società." (in senso conf. v. Sez. lav. n. 11472 del 12.5.2010)