La pensione di invalidità e la pensione di inabilità per i geometri requisiti e modalità di calcol

 

Le pensioni di Cassa Geometri: la pensione d' invalidità / inabilità requisiti e modalità di calcolo.

Le pensioni di invalidità e di inabilità dei Geometri, possono essere richieste da coloro che, all’insorgere dell’invalidità (o dello stato inabilitante) ed al momento della presentazione della domanda siano regolarmente iscritti, a condizione che non abbiano compiuto 40 di età al momento dell’iscrizione o della reiscrizione ovvero a condizione che, al momento dell'eventuale reiscrizione, non siano intercorsi più di cinque anni di interruzione dalla data della cancellazione.
E’ possibile comunque, ottenere la pensione d'invalidità dei Geometri (o quella d'inabilità), anche in caso di iscrizione successiva al compimento del 40° anno d'età, ma la pensione subisce una riduzione di un quindicesimo per ogni anno o frazione di anno di iscrizione o reiscrizione alla Cassa in periodo successivo alla suddetta data.
E' inoltre necessaria la maturazione di un'anzianità contributiva e di iscrizione presso la Cassa italiana di previdenza ed assistenza dei geometri liberi professionisti, di almeno dieci anni in caso di malattia e di almeno cinque anni in caso di infortunio; infine è requisito essenziale quello di essere riconosciuti invalidi almeno al 66% da apposita Commissione Medica nominata dalla cassa per quel che concerne la pensione d'invalidità e totalmente inabili, per quel che concerne la pensione d'inabilità.
Dal 1° gennaio 2006 la decorrenza della pensione di invalidità (o di quella d'inabilità) è fissata al 1° giorno del mese successivo alla presentazione della domanda in presenza di annualità contributiva superiori a cinque (in caso di infortunio) ed a dieci (in caso di malattia). Qualora, invece, non si siano perfezionati i suddetti requisiti contributivi, la decorrenza della pensione è fissata al 1° gennaio dell’anno successivo a quello solare utile per il completamento dell’anzianità minima.
Il calcolo delle pensioni di invalidità e d'inabilità è analogo a quello relativo alla pensione di vecchiaia ma il numero degli anni cui va commisurata la pensione deve essere incrementato di dieci sino a raggiungere il massimo complessivo di trentacinque. La misura della pensione d'invalidità è, poi, pari al 70% di quella d'inabilità così come risulta dal calcolo di cui sopra.
Il diritto a pensione di inabilità e' subordinato alla cancellazione dall'albo, da parte dell'iscritto, entro 90 giorni dalla data di ricezione della notifica di concessione della pensione.

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