Novità regolamentari e autonomia della Cassa Geometri

  

 Tutti gli approfondimenti sulla previdenza dei geometri

Cassa Geometri ha incisivamente innovato il proprio ordinamento previdenziale, con regolamenti specifici sulla contribuzione e sui trattamenti di previdenza e con il proprio Statuto.
Le modifiche regolamentari introdotte appaiono orientate verso il condivisibile obiettivo di salvaguardare l'equilibrio finanziario di enti regolati da discipline previdenziali di fonte legale spesso troppo generose e, probabilmente, non autosufficienti nel lungo periodo. Deve, cionondimeno, valutarsi se le modifiche normative introdotte non abbiano ecceduto i limiti della potestà normativa riconosciuta alla Cassa, nella sua qualità di ente privatizzato.
Con numerosi recenti interventi, infatti, la Suprema Corte di Cassazione ha ritenuto di delimitare la potestà normativa degli enti privatizzati, sostanzialmente confinandola nell’ambito normativo di cui all’art. 3 comma 12 della L. n. 335/95 a mente del quale gli enti, nell’esercizio dell’autonomia normativa e in esito alle risultanze bilancistiche, possono esclusivamente adottare provvedimenti di riparametrazione delle aliquote contributive, di modifica dei criteri di determinazione dei trattamenti e dei loro coefficienti di rendimento oppure adottare integralmente il sistema contributivo, nel rispetto del pro rata con riferimento alle anzianità contributive già maturate.
E’ stato altresì precisato che l’elencazione dei provvedimenti di cui al menzionato art. 3 comma 12 della L. n. 335/95 è tassativa (Cass. Civ. Sez. lav. n. 22240/2004 li definisce un “numerus clausus”) e che non è ammissibile una modificazione dei requisiti d’accesso ai trattamenti pensionistici essendo unicamente consentita una modificazione dei criteri di determinazione degli stessi.
In tale prospettiva, pur nella condivisibile aspirazione di assoggettare a contribuzione attività ontologicamente professionali, non sembra poter essere ricondotta nell’ambito dei provvedimenti elencati nell’art. 3 comma 12 della L. n. 335/95, l’estensione dell’obbligo di iscrizione alla Cassa e dell’obbligo di contribuire alla medesima a soggetti diversi da quelli desumibili dalle disposizioni di legge ed in relazione a nuove quote di redditi o volumi d’affari.
In tal senso, qualche dubbio suscita l’estensione dell’obbligo di iscrizione e contribuzione alla Cassa ai geometri non esercenti con continuità la professione (cfr. l’art. 5 dello Statuto) la previsione, in certo qual modo connessa, dell’assoggettamento a contribuzione integrativa dei corrispettivi relativi a prestazioni professionali non soggette a IVA (cfr. l’art. 17 del Regolamento sulla contribuzione), nonché l’estensione dell’obbligo di pagare la contribuzione integrativa e di presentare la relativa comunicazione dei volumi d’affari alle società di ingegneria ed alle società che svolgano attività tecnico ingegneristiche in cui vi siano soci geometri (cfr. gli artt. 7 e 8 del Regolamento sulla contribuzione).
Sul fronte delle prestazioni previdenziali, mentre nessun dubbio sembra sussistere in relazione alla modifica delle aliquote di calcolo e sull’incremento graduale del numero dei redditi da inserire nella base pensionabile (cfr. l’art. 2 del regolamento di previdenza), la modificazione della periodicità e delle modalità di calcolo dei supplementi di pensione, che passano da una periodicità d’erogazione biennale ad una periodicità quadriennale e da una modalità di calcolo di tipo retributivo ad una modalità di calcolo di tipo contributivo, sembra incidere sui requisiti d’accesso alla pensione (per l’illegittimità della modificazione dei requisiti d’accesso alla pensione si è pronunciata di recente la Suprema Corte di Cassazione proprio nei confronti di Cassa Geometri – sentt. nn. 7010/05 e 16650/05).
Neppure sembra rientrare tra le facoltà concesse dal Legislatore quella di utilizzare il sistema contributivo di calcolo della pensione solo in relazione a specifici istituti o quale contropartita in relazione all’eliminazione di facoltà preesistenti, in quanto l’art. 3 comma 12 prevedeva esclusivamente la facoltà di optare per il sistema contributivo in via integrale ed ai sensi della legge 335/95.
In tal senso, dubbi suscita l’eliminazione, per via regolamentare, dell’istituto della restituzione dei contributi prevista dall’art. 6 della L. n. 246/90 e forti dubbi s’appuntano sulle modalità di calcolo contributive dei supplementi di pensione e sulla pensione contributiva prevista in sostituzione dell’istituto della restituzione dei contributi (art. 33 del Regolamento di Previdenza). 
Per quanto specificatamente riguarda la pensione d’anzianità, pur ribadendo la condivisione degli obiettivi di salvaguardia degli equilibri finanziari e d'equità intergenerazionale sottostanti, non appare riconducibile nell'alveo delle possibilità riconosciute dall'art. 3 comma 12 della L. n. 335/95 né l’introduzione di coefficienti di riduzione dell’importo legati in modo inversamente proporzionale all’età anagrafica d’accesso alla pensione medesima, nè la clausola che rende inefficaci alla maturazione dell’anzianità necessaria per la pensione d’anzianità le annualità in relazione alle quali siano stati realizzati volumi d’affari inferiori a determinati limiti (cfr. art. 3 del Regolamento di previdenza).
La prima, infatti, non appare una modificazione di un criterio di determinazione del trattamento pensionistico (che avrebbe, in ogni caso, richiesto il rispetto del pro rata) ma una decurtazione dell’importo della pensione quale risultante dal calcolo ordinario (la Suprema Corte di Cassazione, con sentenza n. 22240/2004, ha già dichiarato l’illegittimità dell’introduzione di un massimale di pensione considerato come un limite esterno al trattamento pensionistico e non già come una modificazione del suo criterio di determinazione).
La seconda, invece, sembra doversi interpretare come un ulteriore requisito per l’accesso al trattamento d’anzianità che, come tale, è stato ritenuto dalla Cassazione non introducibile per via regolamentare.
Neppure sembra rientrare tra le facoltà di cui all’art. 3 comma 12 della L. n. 335/95, l’introduzione di cui agli artt. 5 e 18 del Regolamento di Previdenza di decurtazioni agli importi delle pensioni d’invalidità, di reversibilità ed indirette, sia pure alle condizioni e nelle misure previste per le pensioni a carico dell’INPS.

 

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