La previdenza della Cassa di Previdenza dei Ragionieri

 

 

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L’iscrizione alla Cassa di previdenza dei Ragionieri è obbligatoria in presenza dell’iscrizione all’Albo e dell’esercizio continuativo della professione; può avvenire tanto su domanda dell’interessato che d’ufficio.
Il conseguimento del beneficio a carico di altro ente pensionistico o l’apertura di diversa posizione previdenziale in conseguenza di altra attività contestualmente o precedentemente svolta rendono l’iscrizione facoltativa.
In caso di altra attività professionale contemporaneamente svolta il Ragioniere ha l’obbligo di optare per uno dei due relativi enti di previdenza.
In caso di omessa domanda di iscrizione in presenza del relativo obbligo viene applicata una sanzione pari ad ¼ della contribuzione dovuta per il periodo di ritardo (cfr. gli artt. 1, 2 e 4 del Regolamento d’esecuzione).
La cancellazione avviene per decesso, per cessazione o non continuità dell’esercizio professionale (chiusura partita IVA o cancellazione dall’Albo) ovvero, su domanda, in caso di possesso di diversa posizione previdenziale o di pensione a carico di altro ente previdenziale in conseguenza di diversa attività contestualmente o precedentemente svolta (cfr. l’art. 7 del Regolamento d’esecuzione).
Non comportano la perdita dell’anzianità assicurativa alla Cassa di previdenza dei ragionieri periodi di inattività dovuti ad inabilità, corsi di studio all’estero o assunzione di funzioni pubbliche; sono, per l’effetto, dovuti i contributi soggettivi ed integrativi ed è data facoltà di mantenere, a fini pensionistici, il reddito relativo al quinquennio precedente, versando, con riferimento ad esso, la contribuzione dovuta.
Possono essere riscattati: il corso di laurea, il servizio militare, il periodo di praticantato ed i periodi di contribuzione prescritta (art. 38 Regolamento d’esecuzione).
La contribuzione soggettiva è dovuta in misura percentuale variabile tra l’8% e il 15% sul reddito IRPEF, secondo la scelta dell’iscritto (o del pensionato di invalidità) da comunicarsi in sede di invio delle comunicazioni annuali reddituali obbligatorie all’ente di previdenza con l’obbligo di versare un contributo soggettivo minimo (Euro 2.500,00 per il 2004).
La contribuzione soggettiva, nella misura percentuale prescelta, non è dovuta oltre un massimale annuale di reddito (Euro 82.417,00 per il 2004).
Per coloro che iniziano la professione e si iscrivono a Cassa Ragionieri prima del compimento del trentottesimo anno d’età, è prevista la facoltà di versare la contribuzione soggettiva dimezzata per il primo anno e per se anni successivi. (cfr. art. 35 del Regolamento d’esecuzione).
I destinatari dell’obbligo di pagare la contribuzione soggettiva sono esclusivamente gli iscritti ed i pensionati d’invalidità (rimangono esclusi, oltre ai pensionati d’inabilità, tutti i pensionati di vecchiaia ed i pensionati d’anzianità che, infatti, non potranno percepire alcun supplemento di pensione).
E’ previsto un contributo supplementare, inutilizzabile a fini pensionistici, pari allo 0,5% del reddito IRPEF, di importo comunque non inferiore ad un minimo annuale (per l’anno 2004 pari ad Euro 150,00) a carico di tutti gli iscritti all’ente e dei pensionati di invalidità (cfr. art. 36 del Regolamento d’esecuzione).
E’ prevista la contribuzione integrativa da applicare sul volume d’affari realizzato individualmente o attraverso associazione professionale (in quest’ultimo caso in proporzione alla quota degli utili spettanti) nella misura del 2% sino a tutto il 2004 e del 4% dal 2005 in poi.
La contribuzione integrativa si applica in fattura a carico del cliente e viene successivamente riversata alla Cassa.
E’ previsto un contributo integrativo minimo nella misura corrispondente a quella risultante dall’applicazione delle percentuali sopra indicate ad un volume d’affari pari a 15 volte il contributo minimo soggettivo.
Per coloro che iniziano la professione e si iscrivono a Cassa Ragionieri prima del compimento del trentottesimo anno d’età, è prevista la facoltà di versare la contribuzione integrativa dimezzata per il primo anno e per i sei anni successivi (cfr. art. 37 del Regolamento d’esecuzione).
Nei confronti di tutti i pensionati che abbiano maturato i propri trattamenti prima del 22 giugno 2002 è stato istituito un contributo di solidarietà in misura percentualmente crescente in proporzione agli importi delle pensioni sulle quali si applica (cfr. art. 40 del regolamento d’esecuzione).
Pensioni e contributo minimo sono rivalutati secondo l’indice ISTAT al 1° gennaio di ciascun anno.
Con riferimento alle pensioni maturate sino al 31.12.2003 la rivalutazione viene abbattuta di percentuali crescenti in proporzione diretta con l’importo della pensione goduta (cfr. artt. 42 e 43 del Regolamento d’esecuzione).
E’ previsto l’obbligo di inviare alla Cassa Ragionieri entro il 10 settembre di ciascun anno la comunicazione relativa all’ammontare dei redditi IRPEF e dei volumi d’affari IVA dichiarati nell’anno, ai fini della riscossione dei contributi; il ritardo nell’invio della dichiarazione comporta l’applicazione di una sanzione amministrativa; il ritardo oltre i 90 giorni nell’invio della comunicazione determina un incremento della sanzione in quanto l’infrazione viene qualificata come omissione dell’invio della comunicazione.
E’ prevista una sanzione anche nel caso in cui il contenuto della comunicazione inviata alla cassa differisca da quella risultante dalla relativa dichiarazione fiscale (cfr. art. 46 Regolamento d’esecuzione).
I contributi minimi e di maternità sono riscossi per metà entro il 30 giugno e per l’altra metà entro il 30 ottobre; le eccedenze dei contributi (quanto dovuto in aggiunta alla contribuzione minima) per metà entro la data di invio della dichiarazione reddituale e per l’altra metà entro il 31 dicembre.
Il ritardo nel pagamento dei contributi comporta l’applicazione di sanzioni ed interessi. La riscossione dei contributi insoluti e delle sanzioni può avvenire mediante l’iscrizione a ruolo dei relativi importi (cfr. art. 47 del regolamento d’esecuzione).
E’ prevista, in caso di cancellazione dalla Cassa Ragionieri senza maturazione del diritto a pensione ed al compimento del sessantacinquesimo anno d’età, la restituzione dei contributi soggettivi versati sino al 31.12.2003 e del montante contributivo maturato a decorrere dal 1.1.2004.
I contributi sono rivalutati al tasso del 5% a decorrere dall’avvenuto pagamento.
In caso di reiscrizione è possibile ripristinare l’anzianità assicurativa restituendo alla Cassa i contributi rimborsati maggiorati del 10% annuo sino alla data della reiscrizione (art. 48 del Regolamento d’esecuzione).
Contributi e ratei pensionistici si prescrivono nel termine di cinque anni (dall’invio della comunicazione obbligatoria per i contributi, dall’esigibilià del rateo per la pensione).
La Cassa eroga: pensioni di vecchiaia, pensioni d’anzianità, pensioni di inabilità e di invalidità, pensioni di reversibilità e indirette, oltre all’indennità di maternità e ai trattamenti assistenziali. Le prestazioni previdenziali sono erogate e decorrono dalla data di presentazione della domanda (cfr. art. 49 del regolamento d’esecuzione).
Tutte le pensioni di cui sopra si calcolano come segue.
Le anzianità contributive maturate sino al 31.12.2003 danno luogo ad una rendita calcolata prendendo in considerazione, quale base pensionabile, la media degli ultimi 24 redditi dichiarati prima del 1.1.2004 (in caso di anzianità inferiore si prende a base l’anzianità effettiva; in caso di pagamento del contributo minimo si inserisce nella media un reddito professionale pari a 16 volte il contributo minimo pagato), applicando le aliquote percentuali previste (2% sino ad Euro 31.829,00; 1,30% da Euro 31.829,00 a Euro 50.027,00; 0,65% sopra gli Euro 50.027,00) ed abbattendo il risultato così ottenuto, ove inferiore, sino al limite massimo erogabile a tale titolo, stabilito in Euro 82.000,00.
E’ prevista una clausola di salvaguardia per effetto della quale, il calcolo della rendita come sopra indicato non potrà dare risultati inferiori all’80% della quota calcolata ai sensi della previgente normativa, dovendo in tal caso essere ragguagliata sino a concorrenza del relativo importo (cfr. art. 50 Regolamento d’esecuzione).
La quota contributiva, relativa alle anzianità maturate dal 1.1.2004 in poi, viene calcolata trasformando, mediante applicazione di uno specifico coefficiente di trasformazione, in rendita la posizione contributiva individuale, costituita essenzialmente dal complesso della contribuzione soggettiva capitalizzata di anno in anno, mediante l’applicazione di un tasso pari alla variazione media quinquennale del PIL (cfr. art. 67 del Regolamento d’esecuzione).
I requisiti minimi necessari per la presentazione della domanda della pensione di vecchiaia mista sono 65 anni d’età e 30 anni di contributi o 70 anni d’età e 25 anni di contributi (cfr. art. 51 del Regolamento d’esecuzione).
In relazione alla pensione unica contributiva, è prevista la possibilità di accedere al pensionamento a 65 anni con almeno cinque anni di contributi, a 58 anni con almeno 37 anni di contributi ovvero, a prescindere dall’età, con quaranta anni di contributi (cfr. art. 52 Regolamento d’esecuzione).
La pensione d’anzianità, per quanto riguarda i requisiti d’accesso, è compatibile con l’esercizio di attività professionale o dipendente (con la significativa conseguenza che, ai fini dell’accesso al trattamento, non è necessaria la cancellazione dall’Albo) ed è stato innalzato il requisito contributivo minimo richiesto (da 35 a 37 anni) con l’età anagrafica di 58 anni (ferma la possibilità di accedere al pensionamento d’anzianità, a prescindere dall’età anagrafica, con 40 anni d’anzianità contributiva).
Sotto il profilo del calcolo, la pensione d’anzianità segue gli stessi criteri della pensione di vecchiaia ma la rendita calcolata con il sistema reddituale viene ulteriormente abbattuta secondo misure percentuali che decrescono con il crescere dell’età anagrafica di pensionamento (cfr. art. 53 del Regolamento d’esecuzione).
Le pensioni d’inabilità e di invalidità sono concesse quando, a causa di malattia o infortunio, la capacità all’esercizio professionale sia ridotta a meno di un terzo (invalidità) o esclusa (inabilità), a condizione che il pensionando abbia maturato almeno 10 anni di iscrizione alla Cassa o 5 anni se lo stato invalidante derivi da infortunio.
Lo stato invalidante può preesistere all’iscrizione ma, in costanza di questa, deve essersi verificato un aggravamento.
Sono previsti degli importi minimi annuali (cfr. artt. 54 e 55 del Regolamento d’esecuzione).
Le pensioni di vecchiaia, anzianità, invalidità ed inabilità sono reversibili, nella misura del 60% (con una maggiorazione del 20% fino ad un massimo del 100% della pensione diretta per ogni figlio a carico minorenne o inabile al proficuo lavoro), in favore del coniuge e, in assenza del coniuge, nella misura del 60% in favore in favore del figlio minorenne o inabile a proficuo lavoro con una maggiorazione del 20% fino alla misura massima del 100% per ogni ulteriore figlio minorenne o inabile a proficuo lavoro.
La pensione indiretta spetta agli indicati superstiti nelle misure percentuali precisate, in caso di decesso di iscritto senza diritto a pensione che possa vantare i requisiti assicurativi necessari per la pensione di inabilità (cfr. art. 57 del regolamento d’esecuzione).

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