obbligo di iscrizione alla cassa ragionieri di pensionati e dipendenti : è legittimo?

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regolamento di previdenza 2021

L'art. 1 dell'attuale regolamento di previdenza della Cassa Ragionieri prevede che "Coloro che si erano avvalsi della facoltà di non iscrizione, già prevista dall’articolo 4, comma 3, dello Statuto approvato con decreto interministeriale del 22 aprile 2004, in qualità di iscritti ad altre forme di previdenza obbligatoria o beneficiari di altra pensione in conseguenza di diversa attività da loro svolta, anche precedentemente all’iscrizione all'Albo professionale, sono obbligatoriamente iscritti dal 1° gennaio 2013. L’Associazione comunica l’obbligo di cui al presente comma agli interessati, che hanno 6 (sei) mesi dalla data della comunicazione per l’effettuazione degli adempimenti di cui al presente articolo".

Si tratta di una norma, di fonte regolamentare, che è stata per la prima volta introdotta nell'ordinamento della previdenza di categoria dalla riforma del 2013.

L'art. 24 della l. n. 414 del 1991 così come, peraltro, l'art. 1 del previgente regolamento di previdenza stabili[vano] che "La iscrizione all'Associazione è facoltativa per i ragionieri e periti commerciali iscritti a forme di previdenza obbligatoria o beneficiari di altra pensione in conseguenza di diversa attività da loro svolta anche precedentemente alla iscrizione all'Albo professionale".


In sostanza, con deliberazione adottata dal Comitato dei Delegati della Cassa nel 2013, è stata prevista l'estensione della platea dei soggetti obbligati ad associarsi alla Cassa.

Si è venuta così a determinare, nell'ambito del sistema previdenziale gestito dalla Cassa Ragionieri, una situazione di fatto e di diritto analoga a quella che, nell'ambito del sistema di previdenza gestito dalla Cassa Geometri, ha dato luogo ad un ampio contenzioso sul merito del quale la Suprema Corte di Cassazione ha già avuto modo di pronunciarsi.

Il nodo controverso è se sia legittima o ecceda l'ambito dei poteri conferiti alla Cassa Ragionieri, quale ente privatizzato gestore di una forma di previdenza obbligatoria ex d.lgs. n. 509/94, una norma, come quella di cui all'art. 1 dell'attuale regolamento di previdenza, che estenda l'obbligo associativo all'ente previdenziale (così come i connessi obblighi contributivi degli associati) a soggetti che risultavano precedentemente esclusi o solo facoltizzati ad iscriversi.

A tale riguardo, come già premesso, la Suprema Corte di Cassazione ha già, a più riprese, chiarito che le norme regolamentari che hanno, nell’ambito del sistema previdenziale gestito dalla Cassa geometri, esteso l’obbligo di iscrizione nei confronti di soggetti che, in base all’art. 22 della l. n. 773 del 1982, risultano solo facoltizzati a farlo devono essere disapplicate in quanto contrastano con tale norma di legge ed in quanto non sussiste norma primaria che attribuisca, con riferimento alla determinazione della platea degli associati, autonomia normativa alla Cassa Geometri (così come agli altri enti previdenziali privatizzati del comparto).

La Suprema Corte di Cassazione con la sentenza n. 5375 del 2019, ha evidenziato che “…per quanto il riconoscimento operato dalla legge (legge delega L. n. 537 del 1993 e D.Lgs. n. 509 del 1994) in favore della Casse previdenziali privatizzate dell’autonomia gestionale, organizzativa, amministrativa e contabile, – che, comunque, non esclude l’eventuale imposizione di limiti al suo esercizio (vedi Corte Cost. n. 15/1999) – abbia realizzato una sostanziale delegificazione attraverso la quale, nei limiti imposti dalla stessa legge, è concesso alle Casse di regolamentare le prestazioni a proprio carico anche derogando a disposizioni di legge precedenti, l’autonomia degli stessi Enti, tuttavia, incontra un limite fondamentale, imposto dalla stessa disposizione che la prevede (ossia dal predetto D.Lgs. n. 509 del 1994, art. 2), la quale definisce espressamente i tipi di provvedimento da adottare, identificati, appunto, in base al loro contenuto (“variazione delle aliquote contributive, di riparametrazione dei coefficienti di rendimento o di ogni altro criterio di determinazione del trattamento pensionistico nel rispetto del principio del pro rata in relazione alle anzianità già maturate rispetto alla introduzione delle modifiche derivanti dai provvedimenti suddetti)… [e che la normativa regolamentare della Cassa non poteva] "…introdurre una deroga al disposto dell'art. 22, comma 2, l. n. 773/1982...ridefinendo le regole relative alla iscrizione alla Cassa eliminndo le categorie degli iscritti facoltativi ossia di coloro che, iscritti all'albo, potevano scegliere di essere o non essere iscritti anche alla Cassa. La violazione del disposto dell'art. 22 cit comporta, pertanto, l'illegittimità della citata disposizione regolamentare”.

Detto orientamento risulta, peraltro, essere stato successivamente confermato dalla Suprema Corte con ord. n. 28109 del 31 ottobre del 2019 e dalla sentenza n. 16564 del 31 luglio 2020.

In effetti così come correttamente rilevato dalla Corte, non esiste norma primaria che autorizzi la Cassa Geometri o anche la Cassa Ragionieri ad estendere la platea dei suoi associati. L'art. 3 lett. b) del d.lgs. n. 509/94 prevede, infatti, solo la possibilità per gli enti privatizzati di emanare "le delibere in materia di contributi e prestazioni, sempre che la relativa potestà sia prevista dai singoli ordinamenti vigenti".

Con l'art. 1 del regolamento di previdenza, la Cassa ha deliberato l'estensione della platea dei propri associati e, quindi, innovato anche la disciplina degli obblighi contributivi che discendono dall'obbligo associativo ma in tale specifica materia la l. n. 414/1991 non attribuiva alcuna facoltà alla Cassa Ragionieri. Il successivo art. 3, comma 12 della l. n. 335 del 1995 non ha previsto alcuna facoltà, per gli enti previdenziali privatizzati, di estendere l'obbligo associativo a soggetti precedentemente esonerati o non contemplati dall'ordinamento previdenziale. Quindi, ad avviso di chi scrive, la Cassa ha emanato una norma regolamentare in carenza di potere in quanto: 1) l'oggetto della delibera non avrebbe potuto essere innovato dalla Cassa in base all'ordinamento previdenziale vigente prima del d.lgs. n. 509/94; 2) la Cassa non avrebbe, conseguentemente, potuto deliberare, in tale materia, ai sensi dell'art. 3 lett. b del d.lgs. n. 509/94; 3) le fonti di normazione primaria successive non hanno autorizzato e/o legittimato l'intervento regolamentare della Cassa.

Vale ulteriormente precisare che, con la sentenza, di questa Corte, n. 16564 del 31 luglio 2020, confermativa dell’orientamento espresso da Cass. 5375 del 2019, si è evidenziato che permane l’illegittimità delle norme regolamentari in esame, aventi ad oggetto l’ampliamento dell’obbligo associativo nei confronti di soggetti esonerati ai sensi dell’art. 22 della l. n. 773 del 1982, anche alla luce dell’art. 1 comma 763 della l. n. 296 del 2006 e dell’art. 1, comma 488 della l. n. 147 del 2013 giacchè, in base ai chiarimenti delle SS.UU. di questa Corte (cfr. la sentenza 17742 del 2015), tali norme non hanno determinato la sanatoria di ogni e qualsivoglia regolamento adottato nel tempo dagli enti previdenziali privatizzati ma esclusivamente enunciato la portata del principio del pro rata nella prospettiva di valutazione della legittimità dei regolamenti in relazione ai quali si poneva una problematica di legittimità in relazione a tale specifico profilo (cfr. il brano della sentenza delle SS.UU. richiamato da Cass. 16564 del 2020 “L’efficacia sanante di tutte ed indistintamente le delibere adottate dalla Cassa è stata esclusa dalle pronunce di questa Corte (cfr SU n 17742/2015 e seg.). Con le note sentenze del 2015, relative alla previdenza delle Cassa dei ragionieri e periti commerciali, si è affermato che “La norma contenuta nel comma 488 ha, dunque, una sua intrinseca funzione di chiarificazione del dettato normativo e non viola i canoni desumibili dal dettato costituzionale e dalla Convenzione dei diritti dell’uomo che legittimano l’intervento interpretativo del legislatore. Tale chiarificazione non ha, però, il contenuto preteso dalla difesa della CNPR di rendere efficaci e legittime indistintamente tutte le delibere adottate dal Comitato dei delegati (ed in special modo quella del 28.06.97 applicabile al caso di specie), ma attiene alla specifica determinazione del contenuto del principio del pro rata rilevante, in relazione al momento della maturazione del diritto a pensione, prima e dopo l’entrata in vigore della L. 27 dicembre 2006, n. 296….”).

E’ di estrema evidenza che le regole relative alla platea degli iscrivibili alla Cassa non hanno nulla a che vedere con il principio del pro rata, dal che, correttamente, Cass. n. 16564 del 2020 ha ritenuto di dare seguito all’orientamento già espresso da Cass. n. 5375 del 2019 valutando irrilevanti, a fini decisori, gli artt. 1 comma 763 della l. n. 296/2006 e 1, comma 488 della l. n. 147 del 2013.

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