Accesso e privacy i rapporti tra il diritto d'accesso e quello alla riservatezza

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I rapporti tra riservatezza e accesso, trovano le loro fonti di disciplina nell'art. 24, settimo comma della legge n. 241/1990 e negli artt. 59 e 60 della Legge n. 196 del 2003 (c.d. codice della privacy).

L'art. 24, settimo comma, della L. n. 241/1990 sancisce, in sostanza, la priorità del diritto all'accesso ai documenti amministrativi rispetto al diritto alla riservatezza dei terzi in tutti quei casi in cui l'istanza ostensiva sia preordinata alla tutela ed alla difesa di propri interessi giuridici.


Occorre, tuttavia, distinguere tra diverse tipologie di dati in quanto, mentre con riferimento ai dati personali comuni, il diritto all'accesso ai documenti amministrativi prevale sempre sull'interesse alla riservatezza, a prescindere dalla preordinazione dell'accesso ad esigenze di difesa, con riferimento ai dati sensibili (idonei, cioè, a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od o organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale) il diritto d'accesso prevale solo laddove sia strettamente necessario alla tutela del diritto di difesa di interessi giuridici dell'istante a mente del già richiamato art. 24, settimo comma della L. n. 241 del 1990.

Con riferimento, poi, ai dati ultrasensibili idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale, occorre, invece, effettuare un bilanciamento in concreto tra la situazione giuridica legittimante l'istanza ostensiva e il diritto alla riservatezza del controinteressato e, più in particolare, la prevalenza del diritto d'accesso è riconosciuta solo laddove il diritto di difesa attenga a beni di pari rango costituzionale o diritti della personalità o di libertà.

Solo, infatti, laddove l'interesse sotteso all'istanza ostensiva sia, dunque, di pari rango o attenga alle libertà fondamentali o ai diritti della personalità e laddove, nella concreta situazione di fatto, l'interesse all'ostensione sia effettivamente indispensabile all'esercizio del diritto, l'accesso prevarrà rispetto al diritto alla riservatezza e, in ogni caso, a condizione che sia rispettato il principio di non eccedenza nel trattamento dei dati.

Con riferimento al diritto di difesa, la giurisprudenza amministrativa ha rilevato, tuttavia, che la prevalenza di detto interesse rispetto alla riservatezza deve essere valutata non in chiave astratta sulla scorta delle allegazioni dell'istante ma in concreto avuta presente la  situazione di fatto.

Il diritto d'accesso, anche laddove abbia ad oggetto documenti amministrativi contenenti dati sensibili o sensibilissimi, può, secondo la prevalente giurisprudenza e dottrina, esercitarsi anche mediante l'estrazione di copia.

Il titolare del diritto alla privacy contrapposto all'istanza ostensiva, deve essere destinatario della comunicazione d'avvio del procedimento relativo all'istanza d'accesso.

E' previsto, sotto il profilo procedimentale, un rapporto tra la Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi ed il garante della Privacy, nel senso che, ove il ricorso contro il provvedimento di diniego sull'accesso sia presentato alla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi ed il riscontro sull'istanza involga questioni relative al diritto alla privacy, la Commissione sarà tenuta a richiedere un parere al Garante per la tutela dei dati personali (ove il parere non sia fornito nel termine di trenta giorni esso si presume favorevole); ove, invece, il ricorso per l'accesso sia presentato al Garante,  ma attenga a documenti amministrativi secondo la nozione desumibile dagli artt. 22 e ss della L. n. 241 del 1990, sarà onere di quest'ultimo richiedere il parere non vincolante alla Commissione che si dovrà pronunciare nel termine massimo di trenta giorni.

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