Art 18 Costituzione

 
ART 19 COST
 
ART 18 COST

[I] I cittadini hanno diritto di associarsi liberamente, senza autorizzazione, per fini che non sono vietati ai singoli dalla legge penale.
[II] Sono proibite le associazioni segrete e quelle che perseguono, anche indirettamente, scopi politici mediante organizzazioni di carattere militare.

Il primo comma dell'art. 18 della costituzione sancisce la libertà di associazione che, a sua volta si articola:

a) nella libertà di costituire un'associazione;

b) nella libertà di entrare a far parte di un'associazione;

c) nella libertà di recedere da un'associazione.

L'art. 18 Cost garantisce anche il pluralisomo delle associazioni, tutelando la libertà di costituire diverse associazioni anche laddove perseguano identici fini.

La libertà di associazione, tutelata dall'art. 18 cost, si distingue dalla libertà di riunione tutelata dall'art. 17 cost sotto il profilo temporale in quanto, mentre l'associazione postula un legame stabile e non occasionale tra i componenti, la riunione è fisiologicamente temporalmente delimitata; sotto altro profilo la libertà di riunione rappresenta il principale strumento attraverso il quale si esprime in concreto il diritto di associazione. Sia il diritto di riunirsi pacificamente e senza armi che quello di associarsi costituiscono, poi, libertà strumentali allo sviuluppo della persona umana ed alla sua partecipazione alla vita economica, politica e sociale del Paese (cfr. art. 2 Cost ).

L'art. 18 cost pone poi una serie di divieti e limiti alla libertà di associazione.

Sono vietate:

le associazioni che la legge penale vieta espressamente;

le associazioni segrete;

le associazioni a carattere militare che perseguono, anche se indirettamente, scopi politici.


Il divieto di perseguire, anche indirettamente, scopi politici mediante associazioni di carattere militare si correla a quanto al riguardo stabilito dagli artt. 48 e 49 cost che sanciscono il dovere civico di partecipare alla vita politica del paese mediante il voto e quello di associarsi liberamente in partiti per concorrere con metodo democratico a determinare la politica nazionale.

Per l'individuazione del concetto di organizzazione militare vietata, un utile riferimento era quello contenuto nell'art. 1 del D.Lgs. n. 43 del 14 febbraio 1948 che, per associazioni di carattere militare, intendeva quelle "costituite mediante l'inquadramento degli associati in corpi, reparti o nuclei, con disciplina ed ordinamento gerarchico interno analoghi a quelli militari, con l'eventuale adozione di gradi o di uniformi e con organizzazione atta anche all'impiego collettivo in azioni di violenza o di minaccia".
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