Art 19 cost

Testo dell'articolo 19 della Costituzione Italiana, la libertà di culto e la giurisprudenza costituzionale in tema di parità di trattamento tra culti differenti con particolare riguardo al culto della religione cattolica
 
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Art 19 Cost
[I] Tutti hanno diritto di professare liberamente la propria fede religiosa in qualsiasi forma, individuale o associata, di farne propaganda e di esercitarne in privato o in pubblico il culto, purché non si tratti di riti contrari al buon costume.


Corte costituzionale 07 ottobre 2003 n. 309


Non è fondata la q.l.c. dell'art. 7 bis l. 27 dicembre 1956 n. 1423, introdotto dall'art. 11 l. 13 settembre 1982 n. 646, censurato in riferimento all'art. 19 cost., in quanto prevede la possibilità per il giudice di autorizzare la persona sottoposta alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con obbligo di soggiorno in un determinato comune ad allontanarsi dal medesimo comune esclusivamente per ragioni di salute e non anche per permettere alla persona di esercitare in forma associata il diritto di professione della propria fede religiosa, quando ciò non sia possibile nel comune di soggiorno obbligato, per mancanza di comunità di fedeli e di luoghi di culto. Premesso che in materia di misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose, le quali possono comportare limitazioni direttamente alla libertà personale e anche alla libertà di circolazione e soggiorno del soggetto considerato socialmente pericoloso, ripercuotendosi su altri diritti del cui esercizio tali libertà costituiscono il presupposto, il legislatore deve esercitare la propria discrezionalità in modo equilibrato per rendere tali misure le meno incidenti possibili sugli altri diritti costituzionali coinvolti, la previsione, in vista della tutela della salute del prevenuto, di una deroga all'originario, rigido regime di esecuzione della misura della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno non può essere estesa al caso del diritto di libertà di culto in forma associata, in quanto, in tal caso, la sospensione degli obblighi per consentire la partecipazione periodica e continuativa a cerimonie religiose sarebbe in insuperabile contraddizione con le esigenze in vista delle quali la misura di prevenzione è adottata, sia perché l'autorizzazione dovrebbe valere in generale per tutta la durata della misura, sia perché sarebbe impossibile assicurare idonee misure di pubblica sicurezza nei luoghi di culto e durante la celebrazione di cerimonie religiose; ciò tuttavia non esclude che, compatibilmente con le esigenze di sicurezza, l'obbligo di soggiorno possa essere fissato, in conformità con la richiesta dell'interessato, in un comune in cui esistano una comunità di fedeli e luoghi di culto e nel quale la persona sottoposta alla misura di prevenzione vada a fissare la propria residenza.
 

Corte costituzionale 15 luglio 1997 n. 235



Non è fondata, con riferimento agli art. 3, 8, 19, 20 e 53 cost., la q.l.c. dell'art. 8 comma 3 l. 16 dicembre 1977 n. 904 (Modificazioni alla disciplina dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e al regime tributario dei dividendi e degli aumenti di capitale, adeguamento del capitale minimo delle società e altre norme in materia fiscale e societaria) - che esonera dall'in.v.im. decennale o periodica tutti gli immobili appartenenti ai benefici ecclesiastici, indipendentemente dalla loro destinazione - e dell'art. 45 l. 20 maggio 1985 n. 222 (Disposizioni sugli enti e beni ecclesiastici in Italia e per il sostentamento del clero cattolico in servizio nelle diocesi) - che estende tale esenzione agli istituti per il sostentamento del clero i quali, per effetto della medesima legge, succedono ai benefici estinti a tutti i rapporti attivi e passivi (art. 28) - in quanto - posto che le norme denunciate violerebbero gli art. 3, 8, 19, 20 e 53 cost. per la disparità di trattamento ch'esse determinerebbero rispetto alla disciplina tributaria prevista per i beni appartenenti a enti di culti diversi da quello cattolico (nella specie, Comunità ebraica di Venezia, ricorrente di fronte al giudice remittente); che la disparità di trattamento lamentata consisterebbe in ciò, che mentre i beni degli enti di culto cattolico sono esentati totalmente dall'imposta quale che sia la destinazione dell'immobile (disciplina denunciata), quelli degli enti di culto diverso da quello cattolico sono esentati totalmente dall'imposta solo se vi sia una destinazione diretta dell'immobile ai fini istituzionali dell'ente (art. 25 d.P.R. n. 643 del 1972, recante istituzione dell'in.v.im.); che il rispetto o la violazione del principio di uguaglianza in materia religiosa da parte delle norme tributarie statali (valutazione che presuppone un raffronto tra discipline che coinvolgono disposizioni, alcune delle quali inserite in complessi normativi distinti e diversi per contenuti, aventi base in accordi o intese tra lo Stato e le confessioni religiose) devono valutarsi tenendo necessariamente conto delle distinte discipline dei soggetti destinatari di quella normativa, dove la distinzione è conseguenza del sistema di regolamentazione dei rapporti tra lo Stato e le confessioni religiose voluto dalla Costituzione; che, mentre agli istituti per il sostentamento del clero deve riconoscersi la natura di enti strumentali "ad hoc" della Chiesa cattolica, con personalità giuridica nell'ordinamento dello Stato, le comunità ebraiche sono, innanzitutto, comunità sociali che organizzano ed esprimono l'insieme degli interessi religiosi, culturali ed assistenziali qualificanti la loro identità; e che, mentre gli istituti, all'interno della complessa organizzazione della Chiesa, assicurano il sostentamento dei ministri del culto, scopo specifico e unico al quale sono finalizzate tutte le risorse di cui possono disporre, con la conseguenza che l'esenzione totale dall'in.v.im. decennale vale pe essi non tanto per l'appartenenza degli immobili a determinati soggetti, quanto per la destinazione degli stessi e dei redditi all'unica loro finalità istituzionale, al contrario, il sostentamento dei ministri del culto rappresenta una soltanto delle attività cui attendono le comunità ebraiche, nel patrimonio delle quali, per l'ordinamento dello Stato, i beni non sono distinguibili a seconda che siano utilizzati per tale fine ovvero per altri scopi, tra quelli propri delle comunità stesse - siffatta differenza di natura soggettiva direttamente collegata alla diversità delle funzioni e della destinazione oggettiva dei beni impedisce di addivenire ad una pronuncia d'incostituzionalità che, determinando l'estensione dell'esenzione totale dall'in.v.im. periodica, finirebbe per riguardare beni immobili delle comunità ebraiche destinati anche a finalità diverse dal sostentamento dei ministri del culto ebraico, eccedendosi, in tal modo, dalla portata della norma di esenzione assunta come termine di comparazione nel giudizio di uguaglianza.

Corte costituzionale 08 ottobre 1996 n. 334



Sono costituzionalmente illegittimi, per violazione degli art. 2, 3 e 19 cost., l'art. 238 comma 2 c.p.c., limitatamente alle parole "davanti a Dio e agli uomini" e l'art. 238 comma 1, seconda proposizione, c.p.c., limitatamente alle parole "religiosa e", in quanto - posto che gli art. 2, 3 e 19 cost. garantiscono come diritto la libertà di coscienza in relazione all'esperienza religiosa; che tale diritto, sotto il profilo giuridico - costituzionale, rappresenta un aspetto della dignità della persona umana, riconosciuta e dichiarata inviolabile dall'art. 2; che esso spetta ugualmente tanto ai credenti quanto ai non credenti, siano essi atei o agnostici, e comporta la conseguenza, valida nei confronti degli uni e degli altri, che in nessun caso il compimento di atti appartenenti, nella loro essenza, alla sfera della religione possa essere l'oggetto di prescrizioni derivanti dall'ordinamento giuridico dello Stato; che qualunque atto di significato religioso (anche il più doveroso dal punto di vista di una religione e delle sue istituzioni) rappresenta sempre, per lo Stato, esercizio della libertà dei propri cittadini, che, come tale, non può essere oggetto di una sua prescrizione obbligante, indipendentemente dall'irrilevante circostanza che il suo contenuto sia conforme, estraneo o contrastante rispetto alla coscienza religiosa individuale; che alla configurazione costituzionale del diritto individuale di libertà di coscienza nell'ambito della religione e alla distinzione dell'"ordine" delle questioni civili da quello dell'esperienza religiosa corrisponde, rispetto all'ordinamento giuridico dello Stato e delle sue istituzioni, il divieto di ricorrere a obbligazioni di ordine religioso per rafforzare l'efficacia dei propri precetti; e che il giuramento è certamente atto avente significato religioso - il giuramento "decisorio" , così come disciplinato dall'art. 238 c.p.c., viola sia la libertà di coscienza in materia di religione (laddove esso, pur non essendo propriamente imposto dalla legge, è comunque oggetto di una precrizione legale alla quale la parte si trova sottoposta con conseguenze negative), sia la distinzione, imposta dal fondamentale principio costituzionale di laicità, o non confessionalità dello Stato, tra l'"ordine" delle questioni civili e l'"ordine" delle questioni religiose (laddove dalle norme impugnate deriva un'inammissibile commistione tra i due ordini, rappresentata dal fatto che un'obbligazione di natura religiosa e il vincolo che ne deriva nel relativo ambito sono imposti per un fine probatorio proprio dell'ordinamento processuale dello Stato; con la conseguenza che, siccome la libertà di coscienza di chi sia chiamato a prestare il giuramento previsto dall'art. 238 comma 2 c.p.c. comporta che la determinazione del contenuto di valore che essa implica sia lasciata alla coscienza, la dichiarazione di incostituzionalità del riferimento alla responsabilità che si assume davanti a Dio deve estendersi anche al riferimento alla responsabilità davanti agli uomini, e con l'ulteriore conseguenza (ex art. 27 l. n. 87 del 1953) che la dichiarazione di incostituzionalità deve estendersi al comma 1 del medesimo articolo - nella parte in cui prevede che il giurante sia ammonito dal giudice circa l'importanza religiosa del giuramento - avuto riguardo alla inscindibilità di tale previsione da quella contenuta nel comma 2.


Corte costituzionale 31 maggio 1996 n. 178


Le disposizioni di cui all'art. 10 comma 1 lett. e), i) ed l), del Tuir disciplinano la deducibilità delle contribuzioni liberali degli associati a favore delle confessioni religiose di appartenenza, limitatamente alle sole confessioni che abbiano stipulato un'intesa con lo Stato italiano. Tale disciplina, pur potendo essere considerata discriminatoria nei confronti delle confessioni prive d'intesa, non è, tuttavia, riconducibile ad un unico principio, essendo la deducibilità delle contribuzioni diversificata fra le diverse confessioni, in funzione dei fini, della destinazione e della natura dell'elargizione. Risulta, conseguentemente, impossibile emettere una sentenza additiva, per cui la questione di legittimità costituzionale della norma in esame, sollevata in riferimento agli art. 2, 3, 19 e 53 cost., deve ritenersi inammissibile.


Corte costituzionale 05 maggio 1995 n. 149


L'art. 251 comma 2 c.p.c. è costituzionalmente illegittimo, per contrasto con gli art. 3 e 19 cost., nella parte in cui prevede che il giudice istruttore ammonisce il testimone sull'importanza religiosa, se credente, e morale del giuramento; nella parte in cui prevede che il giudice istruttore legga la formula "Consapevole della responsabilità che con il giuramento assumete davanti a Dio, se credente, e agli uomini, giurate di dire la verità, null'altro che la verità"; e nella parte in cui prevede che il testimone in piedi presti il giuramento pronunciando le parole "lo giuro". A seguito di questa pronunzia l'art. 251 comma 2 c.p.c. risulta così formulato: "Il giudice istruttore avverte il testimone dell'obbligo di dire la verità e delle conseguenze penali delle dichiarazioni false e reticenti e lo invita a rendere la seguente dichiarazione: "Consapevole della responsabilità morale e giuridica che assumo con la mia deposizione, mi impegno a dire tutta la verità e a non nascondere nulla di quanto è a mia conoscenza".


Corte costituzionale 27 aprile 1993 n. 195


È costituzionalmente illegittimo l'art. 1 della legge della regione Abruzzo 16 marzo 1988 n. 29 ("Disciplina urbanistica dei servizi religiosi") nella parte in cui limita il diritto all'erogazione dei contributi in essa previsti esclusivamente alla Chiesa cattolica e alle confessioni diverse dalla cattolica i cui rapporti con lo Stato siano regolati sulla base di intese, ai sensi dell'art. 8, comma 3 cost. L'ente pubblico può differenziare il trattamento economico delle diverse confessioni religiose a seconda della loro presenza organizzata sul territorio del comune. Invece non può costituire motivo di discriminazione il fatto che una confessione religiosa non abbia concluso con lo Stato un'intesa ex art. 8, comma 3, cost.: tale differenziazione violerebbe il principio della parità di trattamento e della "eguale libertà di culto" sancito dallo stesso art. 8 e recherebbe pregiudizio all'esercizio in concreto del diritto fondamentale e inviolabile a professare la propria fede religiosa, stabilito dall'art. 19 cost. La stipulazione di un'intesa costituisce una mera facoltà, e non un obbligo, mentre per tutte le confessioni religiose - senza distinzioni - vale il principio di eguale libertà di fronte alla legge.


Corte costituzionale 28 luglio 1988 n. 925


Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 724, comma 1, c.p. (che punisce la bestemmia), sollevata con riferimento agli art. 2, 3, 7, 8, 19 e 25, comma 2 cost.: pur essendo venuto meno, anche a seguito dell'accordo di modificazioni e protocollo addizionale 18 febbraio 1984, stipulato tra l'Italia e la Santa Sede e recepito nel nostro ordinamento con legge n. 121 del 1985, il principio della religione cattolica come sola religione dello Stato, deve ritenersi che comunque la norma denunciata debba ancora riferirsi alla religione cattolica, benché non più intesa come religione di Stato, e che essa vieti ancora un comportamento generalmente qualificato di malcostume, anche se sul legislatore incombe l'obbligo di addivenire ad una revisione della norma, così da ovviare alla disparità di trattamento rispetto alle altre confessioni religiose.


Corte costituzionale 10 ottobre 1979 n. 117


È costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 19 cost., l'art. 251 comma 2 c.p.c., nella parte in cui, dopo le parole "il giudice istruttore ammonisce il testimone sull'importanza religiosa..." e dopo le parole "consapevole delle responsabilità che con il giuramento assumete davanti a Dio..." non è contenuto l'inciso "se credente". 

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