Art 4 Costituzione

 
Art. 4.
La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto.
Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un'attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società.
 
 
La Costituzione italiana sancisce, con il suo articolo di apertura, il principio lavorista affermando che l'Italia è una repubblica democratica fondata sul lavoro; il successivo art. 4 della Costituzione riconosce il diritto al lavoro come mezzo necessario per l'affermazione della personalità dell'individuo e nello stesso tempo come strumento di progresso materiale e sociale.

Deve precisarsi che il diritto al lavoro sancito dal comma 1 dell'art. 4 Cost non costituisce un diritto soggettivo perfetto azionabile in giudizio ma una norma programmatica che impegna il Legislatore ordinario a promuovere le condizioni che rendano effettivo tale diritto. In tale prospettiva potrebbero essere tacciate di incostituzionalità quelle norme che si pongano in evidente contrasto con l'obiettivo di garantire il diritto al lavoro escludendo irragionevolmente determinate categoria dall'astratta possibilità di concorrere all'accesso di determinate forme di impiego. In sostanza, la norma di cui al comma 1 dell'art. 4 cost sancisce il ruolo interventista nell'economia che la Carta attribuisce allo Stato al fine di promuovere un'effettiva giustizia sostanziale rimuovendo situazioni di squilibrio esistenti nel tessuto sociale.
 
Il lavoro si atteggia secondo quanto stabilisce la Carta come:

diritto di libertà, nel senso che ogni cittadino deve essere libero di scegliere quale attività lavorativa svolgere;

diritto civico nel senso che lo Stato ha il compito di promuovere le condizioni socio economico che consentano a ciascuno di individuare il lavoro che favorisca lo sviluppo della personalità

dovere di solidarietà (ex art. 4, comma 2°), nel senso che ciascun cittadino è tenuto, attraverso il lavoro, a contribuire al progresso della collettività.

A tale ultimo riguardo, secondo autorevole dottrina (Crisafulli), il dovere di cui al seconco comma dell'art. 4 Cost non ha un contenuto giuridico e non è naturalmente coercibile. La norma, tuttavia, giustifica eventuali interventi legislativi che privilegino i lavoratori rispetto a coloro che volontariamente scelgano di sottrarsi al dovere lavorativo ed al correlato impegno di contribuire al progresso sociale anche in deroga al principio dell'eguaglianza sostanziale di cui all'art. 3 Cost.
 

 
Art. 5 Cost 
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