Art. 10 Costituzione

 
 
Art. 10 Cost

[I] L'ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute.
[II] La condizione giuridica dello straniero è regolata dalla legge in conformità delle norme e dei trattati internazionali.
[III] Lo straniero, al quale sia impedito nel suo paese l'effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto d'asilo nel territorio della Repubblica, secondo le condizioni stabilite dalla legge.
[IV] Non è ammessa l'estradizione dello straniero per reati politici (1).
(1) V. art. unico l. cost. 21 giugno 1967, n. 1 (G.U. 3 luglio 1967, n. 164), secondo cui l'ultimo comma dell'art. 10 e l'ultimo comma dell'art. 26 Cost. (G.U. 3 luglio 1967, n. 164), secondo cui l'ultimo comma dell'art. 10 e l'ultimo comma dell'art. 26 Cost., non si applicano ai delitti di genocidio.

Il primo comma dell'art. 10 Cost, nel prevedere che l'ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme di diritto internazionale generalmente riconosciute, è norma aperta che rinvia all'ordinamento internazionale e che si rivolge indistintamente al Parlamento cui è demandata l'attività legislativa necessaria per conformarsi all'ordinamento internazionale, alla Pubblica Amministrazione che è chiamata, sia con riferimento all'attività legislativa delegata o d'urgenza ex artt. 76 e 77 cost, sia con riferimento all'attività amministrativa propriamente detta a conformarsi alle norme di diritto internazionale generalmente riconosciute che automaticamente entrano a far parte dell'ordinamento italiano.
 
Analogamente, la magistratura, tra le norme giuridiche che sarà chiamata ad applicare dovrà privilegiare le norme di diritto internazionale generalmente riconosciute sollevando l'eventuale questione di legittimità costituzionale di norme di legge interne difformi dall'ordinamento internazionale consuetudinario e disapplicando eventuali norme regolamentari illegittime per contrasto con le norme di diritto internazionale generalmente riconosciute.

Come accennato, il rango delle norme consuetudinarie cui fa riferimento l'art. 10 cost è superiore rispetto alla fonte legislativa ordinaria di cui all'art. 70 cost con la conseguenza che, in caso di eventuale contrasto tra le due fonti, la legge interna dovrà essere dichiarata costituzionalmente illegittima.

Più ostica è, invece, la questione relativa all'eventuale contrasto con norme interne di rango costituzionale.
 
Sul punto è intervenuta la Consulta, con la sentenza 18 giugno 1979, n 48 nella quale ha avuto modo di precisare che il meccanismo di adeguamento automatico di cui all'art. 10 cost non può in alcun modo consentire la violazione dei principi fondamentali del nostro ordinamento costituzionale.

I commi 2° e 3° dell'art. 10 della cost regolano, invece, la condizione dello straniero.

Segnatamente, il comma 2° prevede una delega alla legislazione ordinaria per la regolazione della condizione giuridica dello straniero in conformità delle norme e dei trattati internazionali.

Il comma 3° dell'art. 10 cost prevede, invece, il diritto di asilo, ossia la facoltà che uno Stato ha di accogliere sul proprio territorio e di proteggere gli stranieri che siano rifugiati a causa di violenze o persecuzioni politiche.

Infine, il comma 4 dell'art. 10 cost stabilisce il divieto di estradizione per motivi politici.

Per quanto riguarda la legislazione ordinaria, il riferimento principale è costituito dal D.Lgs. n. 286 del 25 luglio 1998 (da ultimo modificato dalla L. n. 94 del 15 luglio 2009) che istituisce il Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero.

Bisogna, al riguardo, ricordare che lo straniero è da considerare solo il cittadino di uno Stato non appartenente all'Unione Europea e l'apolide in quanto, a seguito della revisione dei Trattati avvenuta ad opera del Trattato di Lisbona: "ogni cittadino dell'Unione ha il diritto di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, fatte salve le limitazioni e le condizioni previste dai trattati e dalle disposizioni adottate in applicazione degli stessi".
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