Art. 11 Costituzione

 
 
Art. 11 Cost

[I] L'Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali; consente, in condizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni; promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo.


L'art. 11 della cost enuncia il principio generale del ripudio della guerra d'offesa alla libertà degli altri popoli e quale mezzo di risoluzione delle controversie, consentendo, all'uopo, eventuali limitazioni della sovranità nazionale derivanti dall'adesione dell'Italia ad organizzazioni internazionali che perseguano l'obiettivo del mantenimento della pace e della giustizia tra i popoli.
 
L'art. 11 Cost era volto inizialmente a consentire la partecipazione dell'Italia all'Organizzazione delle Nazioni Unite ed a legittimare preventivamente le limitazioni di sovranità rese necessarie dall'adesione dell'Italia a tale organizzazione. Una interpretazione estremamente lata del contenuto della norma ha permesso di far rientrare nell'alveo dell'art. 11 cost anche i trattati istitutivi delle comunità europee e quello successivo dell'Unione Europea, nonchè, conseguentemente, le relative fonti secondarie.
 
Le norme delle fonti normative primarie  e secondarie dell'Unione Europea (così come quelle delle Comunità) possono, pertanto, incidere in via diretta sull'ordinamento italiano prevalendo sulle fonti legislative e su regolamenti eventualmente difformi e consentendo un'apllicazione (e disapplicazione) diretta dal parte dei giudici ordinari (senza la necessità di sollevare la questione di costituzionalità).
 
Problematicità si profilano quanto, invece, ai rapporti tra le fonti riconducibili nel novero di quelle individuate dall'art. 11 Cost e le norme ed i principi della nostra Carta Costituzionale.
 
La Consulta ha avuto modo, infatti, di elaborare la c.d. teoria dei controlimiti, nel senso che il rispetto dei diritti inviolabili della persona umana e dei principi fondamentali costituisce il presupposto dell'inquadramento del fenomeno comunitario nell'ambito dell'art. 11 cost ma anche un limite invalicabile al recepimento di qualunque disposizione comunitaria.

Nella sentenza Frontini (n. 183 del 1973), infatti, si legge che: "deve quindi escludersi che siffatte limitazioni, concretamente puntualizzate nel Trattato di Roma sottoscritto dai paesi i cui ordinamenti si ispirano ai principi dello Stato di diritto e garantiscono le libertà essenziali dei cittadini, possano comunque comportare per gli orgnai della CEE un inammissibile potere di violare i principi fondamentali del nostro ordinamento costituzionale, o i diritti inalienabili della persona umana".
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