azioni popolari e ius ad officium

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Il Consiglio di Stato si occupa dei presupposti dell'azione popolare ex art. 9 TUEL e della legittimazione dei consiglieri per violazione dello ius ad officium

 

Con la sentenza n 2457 del 29 aprile 2010 la Sez V del Consiglio di Stato si occupa di un paio di questioni di rilievo con riferimento all'ordinamento degli enti locali ed all'impugnativa delle delibere consiliari fissando i limiti dell'azione popolare ex art. 9 del TUEL e quelli dell'azione a disposizione dei consiglieri per impugnare le delibere dell'organo consiliare del quale fanno parte.
Con riferimento al primo degli indicati interrogativi, il Consiglio di Stato, non discostandosi peraltro dal proprio consolidato indirizzo, ha evidenziato come l'azione popolare di cui all'art. 9 TUEL non costituisca un'azione correttiva della volontà già espressa ed imputabile all'ente ma una mera reazione alla sua condotta inerte. In tale prospettiva l'azione popolare, secondo il Consiglio di Stato costituisce una tipica forma di sostituzione processuale ex art. 81 cpc ed il suo esercizio risulta perciò precluso dal fatto che l'ente locale abbia già manifestato la propria volontà al riguardo.
In relazione, invece, al profilo inerente il diritto dei componenti di minoranza del consiglio regionale di impugnare la delibera consiliare, il Consiglio ha riaffermato che condizione necessaria per individuare, in capo al componente dell'organo, l'interesse al ricorso è quello della violazione del c.d. ius ad officium e, cioè, di prerogative inerenti l'esercizio della funzione. Ove, invece, la contestazione sia inerente l'oggetto o i modi della deliberazione senza alcuna diretta incidenza sullo ius ad officium del singolo consiliere, questi non avrà titolo ad impugnarla giudizialmente ove non abbia, per ragioni diverse dall'ufficio ricoperto, interesse individuale al ricorso.


Consiglio di Stato sent. n 2457 del 29 aprile 2010

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