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Fanno parte dell'ampia categoria degli enti pubblici, gli enti pubblici economici (E.P.E.).
Gli enti pubblici economici sono uno degli strumenti con i quali lo Stato fa il suo ingresso nel sistema economico; altri strumenti sono l'impresa pubblica e l'azionariato di Stato.
Gli enti pubblici economici si collocano, dunque, in determinati settori della produzione e dello scambio di beni e servizi, in concorrenza con le imprese private dalle quali si distinguono per la peculiarità del fine che non è quello di lucro ma quello pubblicistico che ne ha indotto la costituzione.
Peraltro, l'assenza, negli enti pubblici economici, del fine di lucro
non toglie che tendenzialmente essi debbano essere guidati dal criterio dell'obiettiva economicità per il quale i ricavi debbano coprire i costi.
La finalità per la quale lo Stato istituisce degli enti pubblici economici possono essere le più varie. Ad esempio, il sostegno ad un determinato settore di attività in crisi (interventi promozionali) oppure il tentativo di frenare determinate situazioni di monopolio calmierando contestualmente i prezzi.
Sotto il profilo giuridico, gli enti pubblici economici sono soggetti alla registrazione nel registro delle imprese, non soggiacciono al fallimento, hanno poteri pubblicistici come quello di autiregolamentarsi e di autooriganizzarsi, hanno rapporti con l'utenza disciplinati da contratti privatistici; nei confronti dei privati, al contrario degli enti autarchici, non hanno potestà pubbliche.
Il
controllo dello Stato sugli enti pubblici economici si esercita
prevalentemente attraverso la nomina del Presidente e dei più alti
dirigenti, riservata al Governo e posta in essere con decreto del Capo
dello Stato. Ai sensi della L. n. 14 del 24 gennaio 1978, n. 14,
peraltro, la nomina del Presidente e del vice presidente è sottoposta
al previo controllo delle commissioni parlamentari permanenti
competenti per materia