I principi dell'illecito amministrativo nella L n 689 1981

 

L'illecito amministrativo, previsto e disciplinato dalla L. n. 689/1981, indica una condotta vietata cui l'ordinamento collega una sanzione amministrativa di carattere pecuniario.
Il Capo I della L. n. 689 del 1981 contiene i principi generali in materia di ilelcito amministrativo: il principio di legalità in forza del quale nessuno può essere sanzionato per un illecito amministrativo se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso, il principio della capacità di intendere e di volere in forza del quale nessuno può essere punito se al momento in cui ha commesso il fatto era incapace di intendere e di volere salvo che detta incapacità sia stata colposamente procurata o dolosamente preordinata al fine di precostituirsi una scusa, il principio della responsabilità per colpa per il quale nessuno può essere sanzionato se non per un fatto che gli sia attribuibile almeno a titolo di colpa e quello dell'ammissbilità delle cause di giustificazione; il principio della personalità dell'obbligazione inerente l'illecito amministrativo che, infatti, non è trasmissibile agli eredi; il princpio della solidarietà per il quale, dell'illecito amministrativo, risponde, oltre a chi ha commesso il fatto, anche il proprietario o l'usufruttuario del bene con il quale l'illecito amministrativo è stato commesso; il principio della continuazione per il quale chi, con un'unica azione abbia commesso più illeciti amministrativi, risponde dell'illecito più grave e la relativa sanzione è aumentata fino al triplo, il principio del concorso in forza del quale quando più persone concorrono nella commissione dell'illecito, ciascuna risponde personalmente della violazione compiuta; il principio di specialità per il quale, allorchè per un medesimo fatto sono previste sanzioni amministrative e penali o più sanzioni amministrative, si applica la norma speciale.
Nell'applicazione della sanzione pecuniaria prevista per l'illecito amministrativo commesso, l'autorità procedente deve tener di conto della gravità dell'illecito, delle condizioni economiche dell'autore e del coportamento successivo alla commissione dell'illecito (eventuale ravvedimento operoso)
Sotto il profilo procedimentale, l'illecito amministrativo deve essere immdeiatamente contestato quando possibile o successivamente notificato in un termine perentorio. A seguito della contestazione o della notificazione successiva l'interessato è ammesso a pagare una somma par a 1/3 della sanzione massima o, ove inferiore, al doppio della minima, entro il termine di sessanta giorni con efficacia estintiva del procedimento sanzionatorio. In alternativa, può, entro il termine di trenta giorni, presentare controdeduzioni. Ove l'interessato non abbia ritenuto di aderire al pagamento in misura ridotta, l'ente impositore potrà emettere ordinanza ingiunzione di pagamento o ordinanza di archiviazione. Avverso l'ordinanza ingiunzione di pagamento è ammesso ricorso al Tribunale del luogo in cui è stata commesso l'illecito amministrativo nel termine di trenta giorni con il quale può anche essere avanzata istanza di sospensione dell'esecuzione dell'ordinanza medesima. La sentenza del Tribunale adito può essere d'annullamento di convalida o di modifica dell'ordinanza; avverso la sentenza è solo ammesso il ricorso per Cassazione.
RICHIEDI CONSULENZA