Il regime giuridico dei beni demaniali

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Il codice civile, tra i beni che costtuiscono il patrimonio della PA, distingue i beni demaniali individuati e disciplinati agli artt. 822, 824 e 825 cc ed i beni patrimoniali indisponibili (cfr gli artt. 826 e 830 cc).

I beni demaniali possono essere soltanto beni immobili o universalità di immobili e debbono necessariamente appartenere ad un ente pubblico territoriale.

I beni demaniali, in ragione della loro funzionalizzazione al pubblico interesse, soggiacciono ad un regime giuridico particolarmente limitativo. Essi, infatti, non possono essere usucapiti, sono inalienabili, non possono formare oggetto di pignoramento ed espropriazione forzata da parte di privati nè di espropriazione per pubblica utilità (si veda l'art. 4 del DPR n 327/2001), possono formare oggetto di diritti in favore dei terzi solo nei limiti in cui tale facoltà sia espressamente e legislativamente prevista.

I beni demaniali debbono, poi, distinguersi nel demanio necessario di cui al comma 1 dell'art. 822 cc che individua le tre specie del demanio marittimo, idrico e militare e che è di necessaria appartenenza statale, con la sola eccezione dei porti lacuali, ormai regionali e nel demanio accidentale costituito da beni che possono essere di proprietà privata o pubblica (dello Stato, delle Regioni o degli enti locali) e che formano parte del demanio solo in questa seconda eventualità (strade autostrade, aerodromi, acquedotti e il cd demanio culturale).

I beni demaniali possono acquisire la demanialità in forza della loro ontologica conformazione; è il caso del demanio naturale o artificiale necessario oppure per effetto di uno specifico atto di destinazione pubblicistica impresso ad un bene altrimenti suscettibile di un diverso uso.

Con riferimento a tale ultima categoria di beni demaniali, si è posta in giurisprudenza la questione di individuare i presupposti della sdemanializzazione e, in particolare, il problema se questa possa verificarsi anche per effetto di un contegno omissivo prolungato da parte della PA; la giurisprudenza amministrativa, pur ammettendo che la sdemanializzazione possa avvenire con dichiarazione espressa o tacitamente ha, tuttavia, escluso la sufficienza di un contegno meramente omissivo.

Talvolta la PA redige, con riferimento ai beni demaniali, appositi elenchi; l'inclusione negli elenchi tuttavia ha una valenza meramente dichiarativa e costituisce una mera presunzione semplice in ordine all'appartenenza del bene alla PA nonchè in ordine alla sua natura demaniale. 

La PA, a mente dell'art. 832 cc, può tutelarsi contro eventuali violazione dei diritti che vanta sui beni demaniali con gli strumenti privatistici (azioni possessorie o manutentive) ovvero con strumenti pubblicistici.

L'autotutela amministrativa con riferimento ai beni demaniali può, poi, estrinsecarsi in un'autotutela decisoria o in un'autotutela esecutiva (sgomberi d'ufficio esecuzioni in danno ecc). I due strumenti sono alternativi sicchè, ove la PA elegge una via, rinuncia all'altra.

Come noto, i beni demaniali possono formare oggetto di diritti in favore di terzi a mezzo di un atto di concessione; si tratta di un provvedimento amministrativo cui accede un contratto regolante gli aspetti economici. Con la concessione, il concessionario acquista il diritto d'uso del bene demaniali e la facoltà di escludere terzi dal diritto di godere del bene demaniale concesso anche attraverso gli strumenti pubblicistici dei quali originariamente risultava titolre la PA concedente. Nei confronti di questa il privato vanta posizioni di diritto soggettivo in relazione all'esecuzione del contratto e di interesse legittimo in relazione ad eventuali provvedimenti di autotutela.

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Art. 822 cc
Demanio pubblico.

Appartengono allo Stato e fanno parte del demanio pubblico il lido del mare, la spiaggia, le rade e i porti; i fiumi, i torrenti, i laghi e le altre acque definite pubbliche dalle leggi in materia [28, 692 c. nav.]; le opere destinate alla difesa nazionale .
Fanno parimenti parte del demanio pubblico, se appartengono allo Stato, le strade, le autostrade e le strade ferrate; gli aerodromi [28, 692 c. nav.]; gli acquedotti; gli immobili riconosciuti d'interesse storico, archeologico e artistico a norma delle leggi in materia; le raccolte dei musei, delle pinacoteche, degli archivi, delle biblioteche; e infine gli altri beni che sono dalla legge assoggettati al regime proprio del demanio pubblico.

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