Il ricorso per l'accesso agli atti amministrativi

 
Gli artt. 25 e 25 bis della Legge n. 241/1990 disciplinano, nell'ottica della snellezza, il ricorso per l'accesso agli atti amministrativo in caso di diniego espresso o implicito all'istanza ostensiva o in caso di differimento dell'ostensione.
 
Il ricorso per l'accesso agli atti dve essere promosso entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di diniego o dall'infruttuoso decorso del termine di trenta giorni dal momento della presentazione dell'istanza ostensiva.
 
Le questioni inerenti l'accesso ai documenti amministrativi sono devolute alla giurisdizione esclusiva del GA che, in materia, emetterà una pronuncia d'accertamento sulla fondatezza della pretesa.
 
Il ricorso per l'accesso agli atti deve essere, dunque, promosso dinanzi al TAR competente per territorio nel termine di trenta giorni dalla ricezione della comunicazione di diniego sull'istanza  o d'illegittimo differimento dell'accesso ovvero, nel termine di trenta giorni dalla formazione del silenzio significativo di diniego sull'istanza.
 
Con riferimento al procedimento, si ritiene, nel silenzio del Legislatore, che il ricorso debba essere notificato ai controinteressati. Il TAR decide in Camera di Consiglio entro il termine di trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito del ricorso da parte del ricorrente. La decisione sul ricorso ha natura di sentenza ed è appellabile al Consiglio di Stato entro trenta giorni dalla notificazione della sentenza; il rito dinanzi al Cds è analogo a quello previsto dinanzi al Tar. L'istanza ostensiva può svolgersi come incidente nell'ambito di un giudizio amministrativo mediante istanza da rivolgersi al Presidente del Collegio e da notificarsi all'amministrazione o ai controinteressati. Tale fase incidentale viene decisa con ordinanza istruttoria da adottarsi in Camera di Consiglio.

Ulteriore aspetto peculiare dei ricorsi giurisdizionali in materia di accesso ai documenti amministrativi è la possibilità, per l'interessato, di stare in giudizio personalmente senza l'assistenza di un difensore.

In alternativa al ricorso giurisdizionale può essere promosso, con riferimento agli atti delle amministrazioni comunali, provinciali o regionali ricorso al Difensore Civico mentre, con riferimento agli atti delle amministrazioni centrali, il ricorso può essere promosso alla Commissione per l'Accesso agli atti amministrativi (c.d. Cada) di cui all'art. 27 della L. n. 241/1990.
 
Ove il Difensore Civico (o la Cada) accerti l'illegittimità del diniego d'accesso e la fondatezza dell'istanza ostensiva, lo comunica all'autorità che dovrà provvedere nel termine di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione; in difetto l'accesso è consentito. Ove, invece, tali organi ravvisino l'infondatezza dell'istanza, nei termini
 
 

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